Art. 11.
  1.  Salvo  che  il  comitato disponga altrimenti, sono pubbliche le
sedute del comitato stesso destinate alla votazione sulla proposta di
archiviazione  ovvero  su quella di presentazione della relazione per
il Parlamento;  nelle  stesse  l'inquisito  ha  diritto  di  esporre,
personalmente  o a mezzo del difensore, le proprie difese. Della data
di tali sedute e' dato avviso, a cura del  presidente  del  comitato,
almeno  dieci  giorni  prima  all'interessato e al suo difensore, che
fino a cinque giorni prima della seduta hanno  facolta'  di  prendere
visione,  presso  la segreteria del comitato, delle cose e degli atti
relativi alle indagini effettuate e di estrarne copia.
  2.  Salvo  che  il  comitato  disponga  altrimenti,  e'  vietata la
pubblicazione  col  mezzo  della  stampa  o  con   altri   mezzi   di
divulgazione, fatta da chiunque in qualsiasi modo, totale o parziale,
anche per  riassunto  o  a  guisa  d'informazione,  di  ogni  atto  e
documento  relativo  alle  indagini compiute dal comitato stesso fino
alla  seduta  in  cui   viene   deliberata   l'archiviazione   o   la
presentazione  della  relazione  di  cui  all'articolo 12 della legge
costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, come modificato  dall'articolo  3
della  legge  costituzionale  16  gennaio  1989,  n.  1.  Fino a tale
momento, sono obbligati al segreto per tutto cio'  che  concerne  gli
atti  di indagine e i loro risultati i componenti del comitato e ogni
altra persona che abbia compiuto gli atti predetti ovvero concorso  o
assistito  al  loro  compimento  eccettuate  le  parti  private  e  i
testimoni.
  3.  Per  la  violazione  del  divieto di pubblicazione previsto dal
comma 2 si applicano, qualora il fatto  non  costituisca  piu'  grave
reato, le pene previste dall'articolo 683 del codice penale.
 
          Note all'art. 11:
             -  Per  il testo dell'art. 12 della legge costituzionale
          11 marzo 1953, n. 1,  come  sostituito  dall'art.  3  della
          legge  costituzionale  16  gennaio 1989, n. 1, si vedano le
          note all'art. 5.
             -  Il  testo  dell'art.  683  del  codice  penale,  come
          sostituito dall'art. 44 della legge 24  novembre  1981,  n.
          689, e' il seguente:
             "Art.  683  (Pubblicazione  delle  discussioni  o  delle
          deliberazioni segrete di una  delle  Camere).  -  Chiunque,
          senza  autorizzazione,  pubblica  col mezzo della stampa, o
          con un altro dei mezzi indicati nell'art.  662,  anche  per
          riassunto,   il   contenuto   delle   discussioni  o  delle
          deliberazioni  segrete  del  Senato  o  della  Camera   dei
          deputati  e'  punito,  qualora  il fatto non costituisca un
          piu' grave reato, con l'arresto fino a trenta giorni o  con
          l'ammenda da lire centomila a cinquecentomila".