Art. 12.
  1.  Ai  soggetti  interessati e' dato avviso della convocazione del
Parlamento in seduta comune, con invito ad esercitare la facolta'  di
nominare  un  difensore,  qualora  non vi abbiano gia' provveduto, di
prendere visione degli atti  del  procedimento,  di  estrarne  copia,
nonche' di presentare istanze e memorie e di produrre documenti.
  2.  Le  facolta'  di  cui al comma 1 devono essere esercitate entro
cinque giorni dalla data del ricevimento dell'avviso,  salvo  che  il
Presidente  della  Camera  non  ritenga  di stabilire un termine piu'
ampio.