Art. 13.
  1.  L'articolo 22 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, e' sostituito
dal seguente:
  "  Art.  22 (Compimento degli atti di indagine). - 1. Il Presidente
della Corte costituzionale provvede,  direttamente  ovvero  delegando
giudici  della Corte, al compimento degli atti di indagine necessari,
ivi compreso l'interrogatorio dell'imputato, nonche' alla  relazione;
se  l'imputato  non ha un difensore di fiducia provvede altresi' alla
nomina di un difensore di ufficio ".
 
          Nota all'art. 13:
             La  legge  25  gennaio  1962,  n.  20,  reca: "Norme sui
          procedimenti di accusa".