Art. 14. 1. L'articolo 23 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, e' sostituito dal seguente: " Art. 23 (Poteri della Corte costituzionale). - 1. La Corte puo', anche d'ufficio, adottare i provvedimenti cautelari e coercitivi, personali o reali, che ritiene opportuni. Puo' altresi' revocare o modificare i provvedimenti cautelari e coercitivi deliberati dal comitato di cui all'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, come modificato dall'articolo 3 della legge 16 gennaio 1989, n. 1 ".
Nota all'art. 14: Per il testo dell'art. 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, come sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, si vedano le note all'art. 5.