Art. 14.
  1.  L'articolo 23 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, e' sostituito
dal seguente:
  "  Art. 23 (Poteri della Corte costituzionale). - 1. La Corte puo',
anche d'ufficio, adottare i  provvedimenti  cautelari  e  coercitivi,
personali  o  reali,  che ritiene opportuni. Puo' altresi' revocare o
modificare i provvedimenti  cautelari  e  coercitivi  deliberati  dal
comitato  di  cui all'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo
1953, n. 1, come modificato dall'articolo 3 della  legge  16  gennaio
1989, n. 1 ".
 
          Nota all'art. 14:
             Per  il testo dell'art. 12 della legge costituzionale 11
          marzo 1953, n. 1, come sostituito dall'art. 3  della  legge
          costituzionale  16  gennaio  1989,  n. 1, si vedano le note
          all'art. 5.