Art. 15.
  1.  Il  secondo comma dell'articolo 27 della legge 25 gennaio 1962,
n. 20, e' sostituito dal seguente:
  "  La  Corte puo' altresi' conoscere per connessione, se lo ritiene
necessario, di reati che siano aggravati ai sensi  dell'articolo  61,
numero  2),  del  codice  penale  con  riferimento  ad  uno dei reati
previsti dall'articolo 90 della Costituzione. In tal caso, se  per  i
suddetti   reati  sia  gia'  in  corso  procedimento  penale  innanzi
all'autorita' giudiziaria ordinaria o militare, la Corte richiede  la
trasmissione  degli  atti  relativi,  che  deve essere disposta senza
ritardo dall'autorita' giudiziaria ".
  2. Nel terzo comma dell'articolo 27 della legge 25 gennaio 1962, n.
20, le parole: " dagli articoli 90  e  96  "  sono  sostituite  dalle
seguenti: " dall'articolo 90 ".
  3.  L'ultimo comma dell'articolo 27 della legge 25 gennaio 1962, n.
20, e' abrogato.
 
          Note all'art. 15:
             -  Il testo dell'art. 27 della legge 25 gennaio 1962, n.
          20, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
             "Art.  27  (Relazione tra il giudizio innanzi alla Corte
          costituzionale e l'atto di accusa. Reati  connessi).  -  La
          Corte   costituzionale  puo'  conoscere  soltanto  i  reati
          compresi nell'atto di accusa.
            La  Corte  puo' altresi' conoscere per connessione, se lo
          ritiene necessario, di reati che siano aggravati  ai  sensi
          dell'art.  61, n.  2), del codice penale con riferimento ad
          uno dei reati previsti dall'art. 90 della Costituzione.  In
          tal  caso,  se  per  i  suddetti  reati  sia  gia' in corso
          procedimento  penale  innanzi   all'autorita'   giudiziaria
          ordinaria  o  militare,  la  Corte richiede la trasmissione
          degli atti relativi, che deve essere disposta senza ritardo
          dall'autorita' giudiziaria.
             Puo'  altresi'  dichiarare  la  connessione per un reato
          previsto  dall'art.  90  della  Costituzione  non  compreso
          nell'atto  d'accusa,  dandone  comunicazione  al Presidente
          della Camera dei deputati. In tal caso il giudizio  innanzi
          alla  Corte costituzionale e' sospeso sino alla definizione
          davanti  al  Parlamento  del  procedimento  per  il   reato
          connesso.
             Puo'  tuttavia  in  ogni momento ordinare la separazione
          dei procedimenti qualora lo ritenga conveniente".
             -  Il testo dell'art. 61, n. 2), del codice penale e' il
          seguente:
             "Art. 61 (Circostanze aggravanti comuni). - Aggravano il
          reato,  quando  non  ne   sono   elementi   costitutivi   o
          circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:
              1) (omissis);
              2) l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne
          un altro, ovvero per conseguire o assicurare  a  se'  o  ad
          altri  il  prodotto  o  il  profitto  o il prezzo ovvero la
          impunita' di un altro reato".
             - Per il testo dell'art. 90 della Costituzione si vedano
          le note all'art. 5.
             -  L'ultimo  comma  dell'art.  27 della legge 25 gennaio
          1962, n. 20, abrogato dal presente articolo, prevedeva  che
          ai  procedimenti  per  reati  connessi  si  applicassero le
          disposizioni dell'art. 1  della  stessa  legge  riguardanti
          l'esenzione  dalle  autorizzazioni  per  il procedimento di
          accusa.