Art. 15. 1. Il secondo comma dell'articolo 27 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, e' sostituito dal seguente: " La Corte puo' altresi' conoscere per connessione, se lo ritiene necessario, di reati che siano aggravati ai sensi dell'articolo 61, numero 2), del codice penale con riferimento ad uno dei reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione. In tal caso, se per i suddetti reati sia gia' in corso procedimento penale innanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria o militare, la Corte richiede la trasmissione degli atti relativi, che deve essere disposta senza ritardo dall'autorita' giudiziaria ". 2. Nel terzo comma dell'articolo 27 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, le parole: " dagli articoli 90 e 96 " sono sostituite dalle seguenti: " dall'articolo 90 ". 3. L'ultimo comma dell'articolo 27 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, e' abrogato.
Note all'art. 15: - Il testo dell'art. 27 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 27 (Relazione tra il giudizio innanzi alla Corte costituzionale e l'atto di accusa. Reati connessi). - La Corte costituzionale puo' conoscere soltanto i reati compresi nell'atto di accusa. La Corte puo' altresi' conoscere per connessione, se lo ritiene necessario, di reati che siano aggravati ai sensi dell'art. 61, n. 2), del codice penale con riferimento ad uno dei reati previsti dall'art. 90 della Costituzione. In tal caso, se per i suddetti reati sia gia' in corso procedimento penale innanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria o militare, la Corte richiede la trasmissione degli atti relativi, che deve essere disposta senza ritardo dall'autorita' giudiziaria. Puo' altresi' dichiarare la connessione per un reato previsto dall'art. 90 della Costituzione non compreso nell'atto d'accusa, dandone comunicazione al Presidente della Camera dei deputati. In tal caso il giudizio innanzi alla Corte costituzionale e' sospeso sino alla definizione davanti al Parlamento del procedimento per il reato connesso. Puo' tuttavia in ogni momento ordinare la separazione dei procedimenti qualora lo ritenga conveniente". - Il testo dell'art. 61, n. 2), del codice penale e' il seguente: "Art. 61 (Circostanze aggravanti comuni). - Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti: 1) (omissis); 2) l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a se' o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunita' di un altro reato". - Per il testo dell'art. 90 della Costituzione si vedano le note all'art. 5. - L'ultimo comma dell'art. 27 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, abrogato dal presente articolo, prevedeva che ai procedimenti per reati connessi si applicassero le disposizioni dell'art. 1 della stessa legge riguardanti l'esenzione dalle autorizzazioni per il procedimento di accusa.