Art. 16. 1. Il secondo comma dell'articolo 29 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, e' sostituito dal seguente: " Il potere di chiedere la revisione attribuito al pubblico ministero dal codice di procedura penale e' esercitato dal comitato di cui all'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, come modificato dall'articolo 3 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 ".
Note all'art. 16: - Il testo dell'art. 29 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 29 (Irrevocabilita' e revisione della sentenza). - La sentenza e' irrevocabile, ma puo' essere sottoposta a revisione con ordinanza della Corte costituzionale se, dopo la condanna, sopravvengono o si scoprono nuovi fatti o nuovi elementi di prova, i quali, soli o uniti a quelli gia' esaminati nel procedimento, rendono evidente che il fatto non sussiste ovvero che il condannato non lo ha commesso. Il potere di chiedere la revisione attribuito al pubblico ministero dal codice di procedura penale e' esercitato dal comitato di cui all'art. 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, come modificato dall'art. 3 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1. L'ordinanza che ammette la revisione e' comunicata al Presidente della Camera dei deputati. Questi convoca il Parlamento in seduta comune per l'elezione dei commissari d'accusa". - Per il testo dell'art. 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, come sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, si vedano le note all'art. 5.