Art. 16.
  1.  Il  secondo comma dell'articolo 29 della legge 25 gennaio 1962,
n. 20, e' sostituito dal seguente:
  "  Il  potere  di  chiedere  la  revisione  attribuito  al pubblico
ministero dal codice di procedura penale e' esercitato  dal  comitato
di  cui  all'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n.
1, come modificato dall'articolo  3  della  legge  costituzionale  16
gennaio 1989, n. 1 ".
 
          Note all'art. 16:
             -  Il testo dell'art. 29 della legge 25 gennaio 1962, n.
          20, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
             "Art. 29 (Irrevocabilita' e revisione della sentenza). -
          La sentenza e' irrevocabile, ma puo'  essere  sottoposta  a
          revisione con ordinanza della Corte costituzionale se, dopo
          la condanna, sopravvengono o  si  scoprono  nuovi  fatti  o
          nuovi  elementi  di  prova,  i quali, soli o uniti a quelli
          gia' esaminati nel procedimento, rendono  evidente  che  il
          fatto  non  sussiste  ovvero  che  il  condannato non lo ha
          commesso.
             Il   potere  di  chiedere  la  revisione  attribuito  al
          pubblico  ministero  dal  codice  di  procedura  penale  e'
          esercitato  dal  comitato  di  cui  all'art. 12 della legge
          costituzionale  11  marzo  1953,  n.  1,  come   modificato
          dall'art.  3 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n.
          1.
             L'ordinanza  che  ammette  la revisione e' comunicata al
          Presidente della Camera dei  deputati.  Questi  convoca  il
          Parlamento  in  seduta comune per l'elezione dei commissari
          d'accusa".
             -  Per  il testo dell'art. 12 della legge costituzionale
          11 marzo 1953, n. 1,  come  sostituito  dall'art.  3  della
          legge  costituzionale  16  gennaio 1989, n. 1, si vedano le
          note all'art. 5.