Art. 4. 1. Quando sia negata l'autorizzazione a procedere ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, l'assemblea della Camera competente ne da' comunicazione al collegio di cui all'articolo 1, che dispone l'archiviazione degli atti del procedimento, per mancanza della suddetta condizione di procedibilita', nei confronti dei soggetti per i quali l'autorizzazione e' stata negata. Il provvedimento di archiviazione e' irrevocabile. 2. Se il procedimento e' relativo ad un reato commesso da piu' soggetti in concorso tra loro, l'assemblea indica a quale concorrente, anche se non Ministro ne' parlamentare, non si riferisce il diniego, per l'assenza dei presupposti di cui al comma 3 dell'articolo 9 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.
Nota all'art. 4: Per il testo dell'art. 9 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, si vedano le note all'art. 3.