Art. 4.
  1.  Quando  sia  negata  l'autorizzazione  a procedere ai sensi del
comma 3 dell'articolo 9 della legge costituzionale 16  gennaio  1989,
n. 1, l'assemblea della Camera
  competente  ne da' comunicazione al collegio di cui all'articolo 1,
che dispone l'archiviazione degli atti del procedimento, per mancanza
della  suddetta  condizione  di  procedibilita',  nei  confronti  dei
soggetti  per  i  quali  l'autorizzazione   e'   stata   negata.   Il
provvedimento di archiviazione e' irrevocabile.
  2.  Se  il  procedimento  e'  relativo ad un reato commesso da piu'
soggetti  in  concorso  tra  loro,   l'assemblea   indica   a   quale
concorrente, anche se non Ministro ne' parlamentare, non si riferisce
il  diniego,  per  l'assenza  dei  presupposti  di  cui  al  comma  3
dell'articolo 9 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.
 
          Nota all'art. 4:
             Per  il  testo dell'art. 9 della legge costituzionale 16
          gennaio 1989, n. 1, si vedano le note all'art. 3.