Art. 8.
1.  Alle  domande  ovvero alle comunicazioni al sindaco relative alla
realizzazione di interventi di cui alla presente legge,  e'  allegato
certificato  medico  in  carta  libera  attestante (( l'handicap )) e
dichiarazione  sostitutiva  dell'atto   di   notorieta',   ai   sensi
dell'articolo  4  della  legge 4 gennaio 1968, n. 15 (a), dalla quale
risultino  l'ubicazione  della   propria   abitazione,   nonche'   le
difficolta' di accesso.
 
          (a)  Il  testo  dell'art.  4  della legge n. 15/1968 (Norme
          sulla documentazione amministrativa e sulla  legalizzazione
          e autenticazione di firme) e' il seguente:
          "Art. 4 (( Dichiarazione sostituita dell'atto di notorieta'
          )).  - L'atto di  notorieta'  concernente  fatti,  stati  o
          qualita'   personali   che   siano   a  diretta  conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente
          a ricevere la  documentazione,  o  dinanzi  ad  un  notaio,
          cancelliere,   segretario  comunale,  o  altro  funzionario
          incaricato    dal    sindaco,     il     quale     provvede
          all'autenticazione  della  sottoscrizione con la osservanza
          delle modalita' di cui all'art. 20".