Art. 3.
       Quote assegnate a titolo di fondo perequativo nazionale
  Le  quote  da assegnare a titolo di fondo perequativo nazionale, di
cui  al  comma 4,  lettera c),  dell'art.  2, del decreto legislativo
18 febbraio 2000, n. 56, per l'anno 2005, sono stabilite per ciascuna
regione,  sulla  base  dei criteri previsti dall'art. 7, comma 4, del
medesimo decreto legislativo, nelle misure indicate nella tabella C),
facente parte integrante del presente decreto.