Art. 3. Monitoraggio e raccolta dati 1. In attesa dell'adozione dei provvedimenti attuativi del criterio di cui all'art. 1, comma 2, lettera o), legge n. 123/2007, i Comitati regionali di coordinamento realizzano iniziative per l'integrazione dei rispettivi archivi informativi. 2. All'integrazione degli archivi informatici di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie previste dalla legislazione vigente.