Art. 3.
                    Monitoraggio e raccolta dati
  1. In attesa dell'adozione dei provvedimenti attuativi del criterio
di cui all'art. 1, comma 2, lettera o), legge n. 123/2007, i Comitati
regionali  di  coordinamento realizzano iniziative per l'integrazione
dei rispettivi archivi informativi.
  2.  All'integrazione degli archivi informatici di cui al comma 1 si
provvede   nell'ambito   delle  risorse  finanziarie  previste  dalla
legislazione vigente.