Art. 4.
                   Esercizio di poteri sostitutivi
  1.  L'esercizio  di  poteri sostitutivi di cui all'art. 4, comma 1,
lettera b)  della legge 3 agosto 2007, n. 123 e' attuato nei seguenti
casi:
    a) mancata costituzione del Comitato;
    b) reiterata   mancata  convocazione  del  Comitato  nei  termini
previsti;
    c) inadempimento  da  parte  delle  Amministrazioni  e degli Enti
pubblici componenti il Comitato.
  2. Nelle  ipotesi  di  cui  alle lettere a) e b), i Ministeri della
salute  e  del  lavoro  e  della previdenza sociale, previo invito ad
adempiere, assumono tutte le iniziative necessarie per assicurare gli
adempimenti  di  cui al presente decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri.
  3. Nell'ipotesi di cui alla lettera c), il Presidente del Comitato,
previo  invito  ad  adempiere,  informa l'autorita' gerarchicamente o
funzionalmente  sovraordinata  al  componente  inadempiente affinche'
assuma tutti gli atti necessari all'esercizio dei poteri sostitutivi.