IL DIRETTORE GENERALE per la navigazione e il trasporto marittimo e interno Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare - SOLAS, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti; Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione sull'addestramento, la certificazione e la tenuta della guardia adottata a Londra il 7 luglio 1978 Standard of traning, certification and watchkeeping for seafarers (STCW 78 nella versione aggiornata di seguito denominata Convenzione STCW), nonche' il comunicato del Ministero degli affari esteri, relativo al deposito presso il Segretariato generale dell'Organizzazione internazionale marittima (IMO) in data 26 agosto 1987, dello strumento di adesione dell'Italia alla Convenzione suddetta, entrata, pertanto in vigore, per l'Italia il 26 novembre 1987, conformemente all'art. XIV; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 relativo all'approvazione del regolamento della sicurezza della navigazione e della vita umana in mare; Vista la Risoluzione 1 della Conferenza dei Paesi aderenti all'IMO tenutasi a Londra il 7 luglio 1995, con la quale sono stati adottati gli emendamenti all'Annesso della sopraccitata Convenzione del 1978; Vista la Risoluzione 2 della sopra citata conferenza internazionale con la quale e' stato adottato il codice STCW sull'addestramento, la certificazione e la tenuta della guardia (CODE STCW 95 nella versione aggiornata di seguito denominato Codice STCW); Vista la Regola VI/2, paragrafo 1, della suddetta Convenzione nonche' la Sezione A-VI/2, paragrafi da 1 a 4 compreso del codice STCW, relative alle conoscenze minime necessarie al conseguimento del certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio; Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1987 e successive modificazioni recante l'istituzione del corso di sopravvivenza e salvataggio; Viste le direttive 94/58/CE del Consiglio del 22 novembre 1994 e 98/35/CE del 25 maggio 1998, sui requisiti minimi di formazione per la gente di mare recepite con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324 recante il regolamento di attuazione delle direttive stesse (di seguito denominato decreto del Presidente della Repubblica n. 324/2001 come modificato con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2006, n. 246 recante regolamento di attuazione delle direttive 2003/103/CE e 2005/23/CE; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1996, n. 474 concernente il regolamento relativo ai requisiti e al programma di esame per il rilascio del certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio; Visto l'art. 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324 con il quale e' stato disposto che fino al 1° febbraio 2002 i certificati di abilitazione dei lavoratori marittimi per i mezzi di salvataggio (MAMS) possono essere rilasciati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1996, n. 474; Visto il decreto direttoriale 9 ottobre 2002 con il quale e' stato sostituito il modello di certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio, di cui all'allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica n. 474/1996; Visto l'art. 70, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Considerata la necessita' di dare piena attuazione alla Regola VI della suddetta Convenzione relativa alle conoscenze minime necessarie al conseguimento del certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio; Decreta: Art. 1. Campo di applicazione 1. Il presente decreto disciplina l'addestramento teorico pratico che il marittimo addetto ai mezzi di salvataggio deve effettuare per ottenere la certificazione di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio. 2. Tutti i marittimi che nel ruolo di appello delle navi battenti bandiera italiana risultano addetti ai mezzi di salvataggio devono essere addestrati ed essere in possesso del certificato di addestramento di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio. 3. L'addestramento pratico ai sensi della Sezione A-VI/2-1 del Codice STCW e' svolto a bordo di una nave. Il comandante della nave rilascia al candidato un'attestazione conforme al modello A allegato al presente decreto, accludendo altresi' copia conforme all'originale dell'estratto del giornale nautico - parte II, vidimato dalla Capitaneria di porto, dal quale risulti che il candidato ha ricevuto l'addestramento sulle conoscenze e le abilita' pratiche di ammaino, manovra, conduzione, recupero e manutenzione di un mezzo di salvataggio attraverso la partecipazione ad almeno tre esercitazioni di emergenza.