IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                              di Padova
    Visto   l'art.  4,  comma 1  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  18 aprile  1994,  n.  342, che attribuisce alle Direzioni
provinciali  del  lavoro  la  funzione  amministrativa  in materia di
determinazione delle tariffe minime per le attivita' di facchinaggio;
    Vista  la  lettera circolare del Ministero del lavoro n. 25157/70
del  2 febbraio  1995,  inerente il regolamento sulla semplificazione
dei  procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio
e di determinazione delle relative tariffe;
    Visto  il  decreto  direttoriale n. 24 del 19 aprile 2006, con il
quale   si   e'  provveduto  a  fissare  le  tariffe  provinciali  di
facchinaggio a partire dal 1° marzo 2006 fino al 31° dicembre 2007, e
ritenuto doveroso procedere alla loro rideterminazione;
    Sentito   nell'incontro   del   20 febbraio  2008  l'Osservatorio
provinciale   sull'attivita'   di  facchinaggio  cui  partecipano  le
istituzioni  pubbliche  e  le  organizzazioni  sociali operanti nello
specifico  settore, e tenuto conto degli orientamenti emersi in detta
circostanza;
    Considerato   che   le   riforme  introdotte  nel  settore  della
cooperazione  con  la  legge  n. 142/2001 e il decreto legislativo n.
6/2003,  hanno,  tra  l'altro, equiparato il trattamento retributivo,
previdenziale  ed  assicurativo  del  lavoro  associato  a quello del
lavoro  dipendente  con conseguente incremento degli oneri diretti ed
indiretti;
    Considerati gli indicatori economici quali il tasso d'inflazione,
l'incremento   del   costo   previdenziale  del  lavoro  e  l'aumento
retributivo    nel   settore   autotrasporto   e   spedizioni   merci
(relativamente all'operaio facchino di 5° livello);
                               Decreta
l'incremento  delle  tariffe  per lavori di facchinaggio nella misura
del  7,5%  rispetto  a  quelle in vigore, a partire dal 1° marzo 2008
fino al 31 dicembre 2008.
    Le   nuove  tariffe  risultano,  pertanto,  determinate  come  da
allegato  prospetto  che  costituisce  parte  integrante del presente
decreto,  che viene contestualmente trasmesso alla Gazzetta Ufficiale
per la sua pubblicazione.
    Avverso   il   provvedimento   potra'   essere  proposto  ricorso
straordinario  al  Capo  dello  Stato entro centoventi giorni, ovvero
ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro sessanta giorni.
    Nei   due  casi  i  termini  decorrono  comunque  dalla  data  di
pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.
      Padova, 22 febbraio 2008
                                      Il direttore provinciale: Drago