Art. 13-bis.
Dotazione del fondo per il finanziamento ordinario delle universita'
  ((  1.  La  dotazione  finanziaria  del  fondo per il finanziamento
ordinario   delle   universita'   di   cui  all'articolo 5,  comma 1,
lettera a),  della  legge  24 dicembre 1993, n. 537, come determinata
dalla  tabella  C  allegata  alla  legge 24 dicembre 2007, n. 244, e'
incrementata  di  una  somma  pari  a  16 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2008.
  2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  comma 1,  pari a 16
milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno 2008, si provvede mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte
corrente  dello  stato  di  previsione  del Ministero dell'economia e
delle  finanze  per  l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della solidarieta' sociale. ))
                            Riferimenti normativi:
              - Si   riporta   il   testo  del  comma 1  dell'art.  5
          (Universita)  della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante
          «Interventi correttivi di finanza pubblica.»:
              «1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 i mezzi
          finanziari  destinati  dallo  Stato  alle  universita' sono
          iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione
          del  Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
          e tecnologica, denominati:
                a) fondo   per   il   finanziamento  ordinario  delle
          universita',  relativo  alla  quota  a  carico del bilancio
          statale  delle  spese  per  il funzionamento e le attivita'
          istituzionali  delle universita', ivi comprese le spese per
          il  personale  docente,  ricercatore  e  non  docente,  per
          l'ordinaria  manutenzione  delle  strutture universitarie e
          per  la  ricerca  scientifica,  ad  eccezione  della  quota
          destinata  ai progetti di ricerca di interesse nazionale di
          cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica
          11 luglio  1980,  n.  382,  e  della spesa per le attivita'
          previste dalla L. 28 giugno 1977, n. 394;
                b) fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi
          attrezzature scientifiche, relativo alla quota a carico del
          bilancio  statale  per la realizzazione di investimenti per
          le  universita'  in  infrastrutture  edilizie  e  in grandi
          attrezzature  scientifiche,  ivi compresi i fondi destinati
          alla  costruzione  di impianti sportivi, nel rispetto della
          legge  28 giugno  1977,  n.  394, e del comma 8 dell'art. 7
          della legge 22 dicembre 1986, n. 910;
                c) fondo  per  la  programmazione  dello sviluppo del
          sistema   universitario,   relativo   al  finanziamento  di
          specifiche  iniziative,  attivita' e progetti, ivi compreso
          il finanziamento di nuove iniziative didattiche.».
              - La Tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n.
          244,  recante  «Disposizioni per la formazione del bilancio
          annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n.
          300, supplemento ordinario.