Art. 16. Attivita' di liquidazione della Fondazione Ordine Mauriziano 1. All'articolo 30 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 4, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: «Il commissario predispone entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto un piano di liquidazione dei beni della FOM, con esclusione di quelli gravati da vincoli storico-culturali di cui alla tabella A allegata al citato decreto-legge n. 277 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 4 del 2005. Il piano di liquidazione e' sottoposto al comitato di vigilanza, che provvede anche ai sensi dell'articolo 108, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.»; b) al comma 4-bis sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Il compenso spettante al commissario e' determinato sulla base dei criteri di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 luglio 1992, n. 570. Ai componenti del comitato di vigilanza, ad eccezione dei rappresentanti dei creditori cui compete esclusivamente il rimborso delle spese, e' corrisposto un compenso non superiore al dieci per cento di quello liquidato al commissario, oltre al rimborso delle spese». Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dei commi 4 e 4-bis dell'art. 30 (Commissariamento della Fondazione Ordine Mauriziano) del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale», come modificati dalla presente legge: «4. Il commissario predispone entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto un piano di liquidazione dei beni della FOM, con esclusione di quelli gravati da vincoli storico-culturali di cui alla tabella A allegata al citato decreto-legge n. 277 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 4 del 2005. Il piano di liquidazione e' sottoposto al comitato di vigilanza, che provvede anche ai sensi dell'art. 108, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Alla liquidazione il commissario procede tramite procedure competitive, assicurando adeguate forme di pubblicita' e ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di prelazione e di riscatto agrari di cui all'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, e all'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817. Il commissario puo' avvalersi di esperti, nonche' degli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze.». «4-bis. I compensi spettanti al commissario e ai componenti del comitato di vigilanza per le procedure di cui ai commi 1 e 4 non producono effetti a carico della finanza pubblica. Il compenso spettante al commissario e' determinato sulla base dei criteri di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 luglio 1992, n. 570. Ai componenti del comitato di vigilanza, ad eccezione dei rappresentanti dei creditori cui compete esclusivamente il rimborso delle spese, e' corrisposto un compenso non superiore al dieci per cento di quello liquidato al commissario, oltre al rimborso delle spese. Il compenso spettante al commissario e' determinato sulla base dei criteri di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 luglio 1992, n. 570. Ai componenti del comitato di vigilanza, ad eccezione dei rappresentanti dei creditori cui compete esclusivamente il rimborso delle spese, e' corrisposto un compenso non superiore al dieci per cento di quello liquidato al commissario, oltre al rimborso delle spese.». - Si riporta la Tabella A allegata al decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4, recante «Interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino»: «Tabella A (prevista dall'art. 2, comma 5 1) La palazzina di caccia di Stupinigi, con le relative pertinenze mobiliari, ivi compresi la biblioteca di Stupinigi e gli archivi storici relativi a Stupinigi, il giardino retrostante ricompreso all'interno delle mura di cinta circolari, nonche' le Esedre di Ponente e di Levante antistanti la Palazzina e il Padiglione denominato «Castelvecchio». 2) Il complesso monastico cistercense di S. Antonio di Ranverso, con il relativo complesso edilizio del Concentrico, le pertinenze mobiliari e gli ambiti territoriali circostanti per una fascia di cento metri a partire dal limite esterno del Concentrico. 3) Il complesso monastico cistercense antoniano dell'Abbazia di Staffarda, con il relativo complesso edilizio del Concentrico, le pertinenze mobiliari e gli ambiti territoriali circostanti per una fascia di cento metri a partire dal limite esterno del Concentrico.». - Si riporta il testo dell'art. 108 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa»: «Art. 108 (Poteri del giudice delegato). - Il giudice delegato, su istanza del fallito, del comitato dei creditori o di altri interessati, previo parere dello stesso comitato dei creditori, puo' sospendere, con decreto motivato, le operazioni di vendita, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi ovvero, su istanza presentata dagli stessi soggetti entro dieci giorni dal deposito di cui al quarto comma dell'art. 107, impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto, tenuto conto delle condizioni di mercato. Per i beni immobili e gli altri beni iscritti in pubblici registri, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice delegato ordina, con decreto, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonche' delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo.». - Il testo del decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 luglio 1992, n. 570, recante «Regolamento concernente adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 1993, n. 54.».