Art. 16.
    Attivita' di liquidazione della Fondazione Ordine Mauriziano
  1.  All'articolo 30  del  decreto-legge  1° ottobre  2007,  n. 159,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,
sono apportate le seguenti modifiche:
      a) al   comma 4,  i  primi  due  periodi  sono  sostituiti  dai
seguenti:  «Il  commissario predispone entro centottanta giorni dalla
data   di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  un  piano  di
liquidazione  dei beni della FOM, con esclusione di quelli gravati da
vincoli  storico-culturali  di  cui alla tabella A allegata al citato
decreto-legge  n.  277 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla
legge  n.  4  del  2005.  Il  piano  di liquidazione e' sottoposto al
comitato di vigilanza, che provvede anche ai sensi dell'articolo 108,
secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.»;
    b) al  comma 4-bis  sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Il
compenso  spettante  al  commissario  e'  determinato  sulla base dei
criteri  di  cui  al  decreto  del  Ministro  di  grazia  e giustizia
28 luglio  1992,  n. 570. Ai componenti del comitato di vigilanza, ad
eccezione dei rappresentanti dei creditori cui compete esclusivamente
il  rimborso delle spese, e' corrisposto un compenso non superiore al
dieci per cento di quello liquidato al commissario, oltre al rimborso
delle spese».
                            Riferimenti normativi:
              - Si  riporta il testo dei commi 4 e 4-bis dell'art. 30
          (Commissariamento  della  Fondazione Ordine Mauriziano) del
          decreto-legge  1° ottobre  2007,  n.  159,  convertito, con
          modificazioni,   dalla  legge  29 novembre  2007,  n.  222,
          recante       «Interventi      urgenti      in      materia
          economico-finanziaria,   per   lo   sviluppo   e  l'equita'
          sociale», come modificati dalla presente legge:
              «4.  Il commissario predispone entro centottanta giorni
          dalla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto un
          piano di liquidazione dei beni della FOM, con esclusione di
          quelli  gravati  da  vincoli  storico-culturali di cui alla
          tabella A allegata al citato decreto-legge n. 277 del 2004,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge n. 4 del 2005.
          Il  piano  di  liquidazione  e'  sottoposto  al comitato di
          vigilanza,  che  provvede  anche  ai  sensi  dell'art. 108,
          secondo  comma,  del  regio  decreto 16 marzo 1942, n. 267.
          Alla  liquidazione il commissario procede tramite procedure
          competitive,  assicurando  adeguate  forme di pubblicita' e
          ferma  restando  l'applicazione della disciplina in materia
          di  prelazione e di riscatto agrari di cui all'art. 8 della
          legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, e
          all'art.   7   della  legge  14 agosto  1971,  n.  817.  Il
          commissario puo' avvalersi di esperti, nonche' degli uffici
          del Ministero dell'economia e delle finanze.».
              «4-bis.  I  compensi  spettanti  al  commissario  e  ai
          componenti  del  comitato  di vigilanza per le procedure di
          cui  ai  commi 1  e  4 non producono effetti a carico della
          finanza  pubblica.  Il compenso spettante al commissario e'
          determinato  sulla  base  dei criteri di cui al decreto del
          Ministro  di  grazia e giustizia 28 luglio 1992, n. 570. Ai
          componenti  del  comitato  di  vigilanza,  ad eccezione dei
          rappresentanti  dei creditori cui compete esclusivamente il
          rimborso  delle  spese,  e'  corrisposto  un  compenso  non
          superiore  al  dieci  per  cento  di  quello  liquidato  al
          commissario,  oltre  al  rimborso  delle spese. Il compenso
          spettante  al  commissario  e'  determinato  sulla base dei
          criteri  di  cui  al  decreto  del  Ministro  di  grazia  e
          giustizia   28 luglio  1992,  n.  570.  Ai  componenti  del
          comitato  di vigilanza, ad eccezione dei rappresentanti dei
          creditori  cui  compete  esclusivamente  il  rimborso delle
          spese,  e'  corrisposto  un compenso non superiore al dieci
          per  cento  di  quello  liquidato  al commissario, oltre al
          rimborso delle spese.».
              - Si  riporta  la  Tabella  A allegata al decreto-legge
          19 novembre  2004,  n.  277, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  21 gennaio  2005,  n.  4, recante «Interventi
          straordinari  per  il  riordino  e il risanamento economico
          dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino»:
                                       «Tabella A
                                       (prevista dall'art. 2, comma 5
              1) La palazzina di caccia di Stupinigi, con le relative
          pertinenze   mobiliari,   ivi  compresi  la  biblioteca  di
          Stupinigi  e  gli  archivi storici relativi a Stupinigi, il
          giardino  retrostante  ricompreso all'interno delle mura di
          cinta  circolari, nonche' le Esedre di Ponente e di Levante
          antistanti   la   Palazzina   e  il  Padiglione  denominato
          «Castelvecchio».
              2)  Il complesso monastico cistercense di S. Antonio di
          Ranverso,   con   il   relativo   complesso   edilizio  del
          Concentrico,   le   pertinenze   mobiliari   e  gli  ambiti
          territoriali  circostanti  per  una fascia di cento metri a
          partire dal limite esterno del Concentrico.
              3)   Il   complesso   monastico  cistercense  antoniano
          dell'Abbazia   di  Staffarda,  con  il  relativo  complesso
          edilizio  del  Concentrico,  le  pertinenze mobiliari e gli
          ambiti  territoriali  circostanti  per  una fascia di cento
          metri a partire dal limite esterno del Concentrico.».
              - Si  riporta  il testo dell'art. 108 del regio decreto
          16 marzo  1942, n. 267, recante «Disciplina del fallimento,
          del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata
          e della liquidazione coatta amministrativa»:
              «Art.  108  (Poteri del giudice delegato). - Il giudice
          delegato,   su   istanza  del  fallito,  del  comitato  dei
          creditori  o  di  altri  interessati,  previo  parere dello
          stesso comitato dei creditori, puo' sospendere, con decreto
          motivato, le operazioni di vendita, qualora ricorrano gravi
          e  giustificati  motivi ovvero, su istanza presentata dagli
          stessi  soggetti  entro dieci giorni dal deposito di cui al
          quarto  comma dell'art.  107,  impedire  il perfezionamento
          della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente
          inferiore a quello giusto, tenuto conto delle condizioni di
          mercato.
              Per  i  beni  immobili  e  gli  altri  beni iscritti in
          pubblici registri, una volta eseguita la vendita e riscosso
          interamente  il  prezzo,  il  giudice  delegato ordina, con
          decreto,  la  cancellazione  delle  iscrizioni  relative ai
          diritti  di  prelazione,  nonche'  delle  trascrizioni  dei
          pignoramenti  e  dei sequestri conservativi e di ogni altro
          vincolo.».
              - Il  testo  del  decreto  del  Ministro  di  grazia  e
          giustizia  28 luglio  1992,  n.  570,  recante «Regolamento
          concernente  adeguamento dei compensi spettanti ai curatori
          fallimentari  e determinazione dei compensi nelle procedure
          di concordato preventivo e di amministrazione controllata»,
          e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 6 marzo 1993, n.
          54.».