Art. 16-ter.
              Misure in materia di incarichi giudiziari
  ((  1.  In  deroga  agli  articoli 104,  108 e 109 dell'ordinamento
giudiziario  di  cui  al  regio  decreto  30 gennaio  1941,  n. 12, e
successive  modificazioni,  in  caso  di  mancanza  del  titolare,  i
magistrati  di  cui  all'articolo 5,  comma 3,  della legge 30 luglio
2007,  n.  111,  in  servizio  presso  lo  stesso ufficio, reggono il
tribunale,  la  corte di appello, le sezioni di tribunale o quelle di
corte  di  appello,  ovvero la procura generale della Repubblica o la
procura  della  Repubblica,  per  il  periodo  massimo di sei mesi, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  2.  Per  le  esigenze  di  funzionamento degli uffici giudiziari di
Bolzano,  tenuti  all'osservanza  dei  principi  costituzionali della
proporzionale   e   del   bilinguismo,   e'   abrogato   il   comma 7
dell'articolo 13  del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come
sostituito  dall'articolo 2,  comma 4, della legge 30 luglio 2007, n.
111,  fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 31, della
legge 25 luglio 2005, n. 150. ))
                            Riferimenti normativi:
              - Si riporta il testo degli articoli 104, 108 e 109 del
          regio  decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante «Ordinamento
          giudiziario»:
              «Art. 104 (Supplenza in caso di mancanza od impedimento
          del  presidente del tribunale ordinario o della sezione). -
          Il magistrato destinato a presiedere il tribunale ordinario
          o  la  sezione  in  caso  di  mancanza o di impedimento del
          titolare viene designato annualmente.
              Quando  a tale designazione non si e' provveduto, fa le
          veci  del  titolare mancante o impedito il piu' anziano dei
          giudici  che  compongono la sezione. Nelle funzioni che gli
          sono  specialmente  attribuite, il presidente del tribunale
          ordinario  e'  supplito  dal piu' anziano dei presidenti di
          sezione,  o,  in  mancanza  di  essi,  dal piu' anziano dei
          giudici.».
              «Art.  108  (Supplenza  dei  magistrati  della Corte di
          appello).   -   Sono  annualmente  designati  i  magistrati
          destinati  a  presiedere  la corte o la sezione, in caso di
          mancanza o di impedimento dei rispettivi titolari.
              Quando  a tale designazione non si e' provveduto, fa le
          veci  del  titolare mancante o impedito il piu' anziano dei
          magistrati del grado immediatamente inferiore, appartenente
          alla corte o alla sezione.
              Se  in una sezione manca, o e' impedito il presidente o
          alcuno dei consiglieri necessari per costituire il collegio
          giudicante,  il  presidente,  quando  non puo' provvedere a
          norma  dell'art.  97, delega a supplirli il presidente o il
          piu'  anziano  dei  presidenti  di  sezione  del  tribunale
          ordinario.».
              «Art.   109   (Supplenza  di  magistrati  del  pubblico
          ministero). - In caso di mancanza o di impedimento:
                - del  procuratore  generale  della Repubblica, regge
          l'ufficio l'avvocato generale o il sostituto anziano;
                - del  procuratore della Repubblica ove non sia stato
          nominato   un   vicario,  regge  l'ufficio  il  procuratore
          aggiunto o il sostituto anziano;
                - di  tutti  o alcuni dei magistrati degli uffici del
          pubblico ministero del distretto,
                il  procuratore  generale  presso la corte di appello
          puo'  disporre  che  le  relative funzioni siano esercitate
          temporaneamente  da  altri  magistrati  di altri uffici del
          pubblico ministero del distretto.».
              - Si   riporta   il   testo  del  comma 3  dell'art.  5
          (Disposizioni  varie)  della  legge 30 luglio 2007, n. 111,
          recante     «Modifiche    alle    norme    sull'ordinamento
          giudiziario»:
              «3.  Le  disposizioni in materia di temporaneita' degli
          incarichi direttivi e semidirettivi di cui agli articoli 45
          e  46  del  decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come
          modificati dall'art. 2 della presente legge, si applicano a
          decorrere  dal  centottantesimo giorno successivo alla data
          di  entrata in vigore della presente legge e pertanto, fino
          al decorso del predetto termine, i magistrati che ricoprono
          i  predetti  incarichi mantengono le loro funzioni. Decorso
          tale  periodo, coloro che hanno superato il termine massimo
          per  il  conferimento  delle  funzioni  senza  che  abbiano
          ottenuto  l'assegnazione  ad  altro  incarico  o  ad  altre
          funzioni  decadono  dall'incarico  restando  assegnati  con
          funzioni  non  direttive  ne'  semidirettive  nello  stesso
          ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire
          con  le  successive vacanze, senza variazione dell'organico
          complessivo  della magistratura e senza oneri per lo Stato.
          Nei restanti casi le nuove regole in materia di limitazione
          della  durata  degli incarichi direttivi e semidirettivi si
          applicano  alla  scadenza del primo periodo successivo alla
          data di entrata in vigore della presente legge.».
              - Si   riporta   il  testo  del  comma 7  dell'art.  13
          (Attribuzione  delle  funzioni  e  passaggio dalle funzioni
          giudicanti  a  quelle  requirenti  e viceversa) del decreto
          legislativo   5 aprile   2006,   n.   160,  recante  «Nuova
          disciplina dell'accesso in magistratura, nonche' in materia
          di  progressione  economica e di funzioni dei magistrati, a
          norma   dell'art.   1,  comma 1,  lettera a),  della  legge
          25 luglio 2005, n. 150»:
              «7.  Le  disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai
          magistrati  in servizio nella provincia autonoma di Bolzano
          relativamente al solo circondario.».
              - Si   riporta   il  testo  del  comma 31  dell'art.  2
          (Principi   e   criteri   direttivi,  nonche'  disposizioni
          ulteriori)  della  legge  25 luglio  2005,  n. 150, recante
          «Delega   al   Governo   per  la  riforma  dell'ordinamento
          giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
          per  il decentramento del Ministero della giustizia, per la
          modifica  della  disciplina  concernente  il  Consiglio  di
          presidenza,  della  Corte  dei  conti  e  il  Consiglio  di
          presidenza  della  giustizia  amministrativa,  nonche'  per
          l'emanazione di un testo unico»:
              «31. Ai magistrati in servizio presso gli uffici aventi
          sede  nella provincia autonoma di Bolzano, assunti in esito
          a  concorsi  speciali ai sensi degli articoli 33 e seguenti
          del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
          n.   752,  e  successive  modificazioni,  si  applicano  le
          disposizioni  contenenti  le previsioni sulla temporaneita'
          degli  incarichi  direttivi  e semidirettivi, nonche' sulla
          durata  massima  dello  svolgimento di un identico incarico
          presso  il  medesimo  ufficio, in quanto compatibili con le
          finalita' dello statuto di autonomia e delle relative norme
          di  attuazione,  anche  tenendo  conto  delle  esigenze  di
          funzionamento   degli   uffici  giudiziari  di  Bolzano.  I
          predetti  magistrati  possono  comunque  concorrere  per il
          conferimento  di altri incarichi direttivi e semidirettivi,
          di  uguale o superiore grado, nonche' mutare dalla funzione
          giudicante  e  requirente,  e  viceversa,  in sedi e uffici
          giudiziari posti nel circondario di Bolzano alle condizioni
          previste dal comma 1, lettera g), numeri da l) a 6).».