Art. 16-ter. Misure in materia di incarichi giudiziari (( 1. In deroga agli articoli 104, 108 e 109 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, in caso di mancanza del titolare, i magistrati di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 30 luglio 2007, n. 111, in servizio presso lo stesso ufficio, reggono il tribunale, la corte di appello, le sezioni di tribunale o quelle di corte di appello, ovvero la procura generale della Repubblica o la procura della Repubblica, per il periodo massimo di sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Per le esigenze di funzionamento degli uffici giudiziari di Bolzano, tenuti all'osservanza dei principi costituzionali della proporzionale e del bilinguismo, e' abrogato il comma 7 dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come sostituito dall'articolo 2, comma 4, della legge 30 luglio 2007, n. 111, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 31, della legge 25 luglio 2005, n. 150. )) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo degli articoli 104, 108 e 109 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante «Ordinamento giudiziario»: «Art. 104 (Supplenza in caso di mancanza od impedimento del presidente del tribunale ordinario o della sezione). - Il magistrato destinato a presiedere il tribunale ordinario o la sezione in caso di mancanza o di impedimento del titolare viene designato annualmente. Quando a tale designazione non si e' provveduto, fa le veci del titolare mancante o impedito il piu' anziano dei giudici che compongono la sezione. Nelle funzioni che gli sono specialmente attribuite, il presidente del tribunale ordinario e' supplito dal piu' anziano dei presidenti di sezione, o, in mancanza di essi, dal piu' anziano dei giudici.». «Art. 108 (Supplenza dei magistrati della Corte di appello). - Sono annualmente designati i magistrati destinati a presiedere la corte o la sezione, in caso di mancanza o di impedimento dei rispettivi titolari. Quando a tale designazione non si e' provveduto, fa le veci del titolare mancante o impedito il piu' anziano dei magistrati del grado immediatamente inferiore, appartenente alla corte o alla sezione. Se in una sezione manca, o e' impedito il presidente o alcuno dei consiglieri necessari per costituire il collegio giudicante, il presidente, quando non puo' provvedere a norma dell'art. 97, delega a supplirli il presidente o il piu' anziano dei presidenti di sezione del tribunale ordinario.». «Art. 109 (Supplenza di magistrati del pubblico ministero). - In caso di mancanza o di impedimento: - del procuratore generale della Repubblica, regge l'ufficio l'avvocato generale o il sostituto anziano; - del procuratore della Repubblica ove non sia stato nominato un vicario, regge l'ufficio il procuratore aggiunto o il sostituto anziano; - di tutti o alcuni dei magistrati degli uffici del pubblico ministero del distretto, il procuratore generale presso la corte di appello puo' disporre che le relative funzioni siano esercitate temporaneamente da altri magistrati di altri uffici del pubblico ministero del distretto.». - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 5 (Disposizioni varie) della legge 30 luglio 2007, n. 111, recante «Modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario»: «3. Le disposizioni in materia di temporaneita' degli incarichi direttivi e semidirettivi di cui agli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come modificati dall'art. 2 della presente legge, si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e pertanto, fino al decorso del predetto termine, i magistrati che ricoprono i predetti incarichi mantengono le loro funzioni. Decorso tale periodo, coloro che hanno superato il termine massimo per il conferimento delle funzioni senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni decadono dall'incarico restando assegnati con funzioni non direttive ne' semidirettive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze, senza variazione dell'organico complessivo della magistratura e senza oneri per lo Stato. Nei restanti casi le nuove regole in materia di limitazione della durata degli incarichi direttivi e semidirettivi si applicano alla scadenza del primo periodo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.». - Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 13 (Attribuzione delle funzioni e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa) del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante «Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonche' in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150»: «7. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai magistrati in servizio nella provincia autonoma di Bolzano relativamente al solo circondario.». - Si riporta il testo del comma 31 dell'art. 2 (Principi e criteri direttivi, nonche' disposizioni ulteriori) della legge 25 luglio 2005, n. 150, recante «Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza, della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonche' per l'emanazione di un testo unico»: «31. Ai magistrati in servizio presso gli uffici aventi sede nella provincia autonoma di Bolzano, assunti in esito a concorsi speciali ai sensi degli articoli 33 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni contenenti le previsioni sulla temporaneita' degli incarichi direttivi e semidirettivi, nonche' sulla durata massima dello svolgimento di un identico incarico presso il medesimo ufficio, in quanto compatibili con le finalita' dello statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione, anche tenendo conto delle esigenze di funzionamento degli uffici giudiziari di Bolzano. I predetti magistrati possono comunque concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi e semidirettivi, di uguale o superiore grado, nonche' mutare dalla funzione giudicante e requirente, e viceversa, in sedi e uffici giudiziari posti nel circondario di Bolzano alle condizioni previste dal comma 1, lettera g), numeri da l) a 6).».