Art. 18.
Modifiche  all'articolo  3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio
                             2005, n. 96
  1.  All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005,
n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) nel  primo  periodo,  dopo  le  parole: «legge speciale,» sono
inserite le seguenti: «e in ipotesi di delocalizzazione funzionale,»;
    b) nel secondo periodo, le parole: «un anno dalla data di entrata
in  vigore  del  presente  decreto legislativo» sono sostituite dalle
seguenti: «il 31 dicembre 2008».
                            Riferimenti normativi:
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 3 (Dei beni
          destinati alla navigazione e della polizia degli aerodromi)
          del  decreto  legislativo  9 maggio  2005,  n.  96, recante
          «Revisione   della   parte  aeronautica  del  Codice  della
          navigazione,  a norma dell'art. 2 della L. 9 novembre 2004,
          n. 265», come modificato dalla presente legge:
              «2.    Indipendentemente    dall'individuazione   degli
          aeroporti  di  rilevanza  nazionale, ai sensi dell'art. 698
          del   codice   della   navigazione,   da  effettuare  entro
          centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore del
          presente   decreto  legislativo,  le  disposizioni  di  cui
          all'art.  704,  primo  e  secondo  comma,  del codice della
          navigazione,   come   modificato   dal   presente   decreto
          legislativo,   non  si  applicano  alle  concessioni  della
          gestione  aeroportuale  gia'  rilasciate,  anche  in base a
          legge   speciale,   e   in   ipotesi   di  delocalizzazione
          funzionale,  nonche'  ai  procedimenti  di  rilascio  della
          concessione  su istanza antecedente alla data di entrata in
          vigore  del  presente  decreto  legislativo,  ai  sensi del
          decreto  ministeriale 12 novembre 1997, n. 521 del Ministro
          dei  trasporti  e  della  navigazione.  Detti  procedimenti
          devono  concludersi  entro  il  31 dicembre  2008.  Decorso
          inutilmente  il  detto  termine le societa' istanti possono
          chiedere,  con  oneri  a carico delle medesime, al Ministro
          delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  la  nomina  di un
          Commissario  ad  acta,  il  quale  nei  successivi sessanta
          giorni provvede sull'istanza, provvedendo al rilascio della
          concessione  una volta verificato il possesso dei necessari
          requisiti.».