Art. 18. Modifiche all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96 1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel primo periodo, dopo le parole: «legge speciale,» sono inserite le seguenti: «e in ipotesi di delocalizzazione funzionale,»; b) nel secondo periodo, le parole: «un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2008». Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 3 (Dei beni destinati alla navigazione e della polizia degli aerodromi) del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, recante «Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell'art. 2 della L. 9 novembre 2004, n. 265», come modificato dalla presente legge: «2. Indipendentemente dall'individuazione degli aeroporti di rilevanza nazionale, ai sensi dell'art. 698 del codice della navigazione, da effettuare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le disposizioni di cui all'art. 704, primo e secondo comma, del codice della navigazione, come modificato dal presente decreto legislativo, non si applicano alle concessioni della gestione aeroportuale gia' rilasciate, anche in base a legge speciale, e in ipotesi di delocalizzazione funzionale, nonche' ai procedimenti di rilascio della concessione su istanza antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai sensi del decreto ministeriale 12 novembre 1997, n. 521 del Ministro dei trasporti e della navigazione. Detti procedimenti devono concludersi entro il 31 dicembre 2008. Decorso inutilmente il detto termine le societa' istanti possono chiedere, con oneri a carico delle medesime, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la nomina di un Commissario ad acta, il quale nei successivi sessanta giorni provvede sull'istanza, provvedendo al rilascio della concessione una volta verificato il possesso dei necessari requisiti.».