Art. 18-ter. Autorita' marittima della navigazione dello Stretto di Messina (( 1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dei trasporti definisce le linee funzionali e l'organizzazione dell'Autorita' marittima della navigazione dello Stretto di Messina nell'ambito del Corpo delle capitanerie di porto, nonche' la disciplina del traffico marittimo dello Stretto di Messina. )) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».