Art. 18-ter.
   Autorita' marittima della navigazione dello Stretto di Messina
  ((  1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  il  Ministro  dei trasporti
definisce  le  linee  funzionali  e  l'organizzazione  dell'Autorita'
marittima  della navigazione dello Stretto di Messina nell'ambito del
Corpo  delle capitanerie di porto, nonche' la disciplina del traffico
marittimo dello Stretto di Messina. ))
                            Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo del comma 3 dell'art. 17 della
          legge   23 agosto   1988,   n.   400,  recante  «Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri»:
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».