Art. 19-ter.
Modifica  del comma 2 dell'articolo 139 della legge 23 dicembre 2000,
                               n. 388
  (( 1. Il comma 2 dell'articolo 139 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e' sostituito dal seguente:
    «2.  I  contributi  previsti  dai  commi primo,  secondo, terzo e
settimo  dell'articolo 4  della  legge  4 novembre  1963,  n. 1457, e
successive  modificazioni,  possono  essere  concessi  ed  erogati in
un'unica soluzione, a seguito di domanda presentata anche da uno solo
degli  aventi diritto ai sensi dell'articolo 32 della citata legge n.
1457  del  1963,  anche  nel  caso di rinuncia al completamento della
ricostruzione,  sino  alla  concorrenza  delle  spese  sostenute,  da
comprovare  con  idonei documenti fiscali o con perizia asseverata da
soggetto abilitato». ))
                            Riferimenti normativi:
              - Si   riporta  il  testo  dell'art.  139  della  legge
          23 dicembre  2000,  n.  388,  recante  «Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale
          e  pluriennale  dello Stato (legge finanziaria 2001)», come
          modificato dalla presente legge:
              «Art.   139   (Differimento   dei   termini   e   altre
          disposizioni  per  la  ultimazione  dei  lavori  nelle zone
          colpite dalla catastrofe del Vajont). - 1. I termini per la
          ultimazione  dei  lavori  previsti  dall'art. 8 della legge
          10 maggio  1983, n. 190, sono differiti al 31 dicembre 2001
          anche  per  quegli  assegnatari la cui pratica contributiva
          sia  gia'  stata  oggetto  di  formale  revoca alla data di
          entrata in vigore della presente legge.
              2.  I  contributi  previsti  dai  commi primo, secondo,
          terzo e settimo dell'art. 4 della legge 4 novembre 1963, n.
          1457,  e  successive modificazioni, possono essere concessi
          ed  erogati  in  un'unica  soluzione,  a seguito di domanda
          presentata  anche da uno solo degli aventi diritto ai sensi
          dell'art. 32 della citata legge n. 1457 del 1963, anche nel
          caso di rinuncia al completamento della ricostruzione, sino
          alla  concorrenza  delle spese sostenute, da comprovare con
          idonei  documenti  fiscali  o  con  perizia  asseverata  da
          soggetto abilitato.
              3.  I  provvedimenti  di  assegnazione definitiva delle
          aree  gia' assegnate in via provvisoria agli aventi diritto
          dovranno  essere  definiti  entro  centottanta giorni dalla
          data  di  entrata  in  vigore della presente legge. Decorso
          inutilmente  tale  termine  l'assegnazione  dell'area, gia'
          provvisoria, diventa definitiva.
              4.  Per  garantire l'erogazione di contributi necessari
          per  la  ricostruzione  delle  abitazioni,  nonche'  per il
          completamento  della  ricostruzione  dei  centri abitati di
          Erto, Casso e Vajont, di cui alla legge 4 novembre 1963, n.
          1457,  e'  autorizzato,  per  l'anno  2001,  a  favore  del
          Ministero  dei  lavori pubblici, lo stanziamento di lire 10
          miliardi.».
              - Si riporta il testo degli articoli 4 e 32 della legge
          4 novembre  1963,  n.  1457,  recante «Provvidenze a favore
          delle  zone  devastate  dalla  catastrofe  del  Vajont  del
          9 ottobre 1963»:
              «Art.   4.   -  A  favore  dei  proprietari  di  unita'
          immobiliari  aventi  non piu' di tre vani utili e destinate
          ad   uso  di  abitazione,  site  nelle  localita'  indicate
          nell'art.  1  e rimaste distrutte o danneggiate per effetto
          della  catastrofe  del  9 ottobre  1963,  il  Ministero dei
          lavori   pubblici   e'   autorizzato   a   provvedere  alla
          concessione  di  contributi entro il limite massimo di lire
          5.000.000,  in  misura  pari  alla  spesa occorrente per la
          costruzione  di una unita' immobiliare della consistenza di
          tre  vani  e  accessori, e rispondente alle caratteristiche
          indicate nell'art. 2 della legge 10 agosto 1950, n. 715.
              Al   proprietario   di   una  sola  unita'  immobiliare
          distrutta  o  danneggiata  che  avesse non piu' di tre vani
          utili,  e  destinata  ad  uso  di  abitazione della propria
          famiglia  che  sia  composta  di almeno sei membri, possono
          essere  concessi  contributi,  nel  limite  massimo di lire
          7.000.000,  in  misura  pari  alla  spesa occorrente per la
          costruzione  di una unita' immobiliare della consistenza di
          cinque vani e accessori, e rispondente alle caratteristiche
          indicate nell'art. 2 della legge 10 agosto 1950, n. 75.
              Ai  proprietari  di unita' immobiliari destinate ad uso
          di  abitazione  che  avessero da quattro a sette vani utili
          possono  essere  concessi  contributi  per la ricostruzione
          dell'unita' distrutta o danneggiata entro il limite massimo
          di lire otto milioni.
              Per la ricostruzione di unita' immobiliari destinate ad
          uso  di  abitazione  che  avessero piu' di sette vani utili
          possono   essere   concessi   dagli   istituti  di  credito
          fondiario, per la parte di spesa eccedente il contributo di
          cui  al precedente comma e fino a lire 12 milioni, mutui di
          favore al 3 per cento ammortizzabili in 35 anni.
              I  mutui  stessi  non  possono superare, per interessi,
          diritti  di  commissione  e spese in genere, il 3 per cento
          annuo  e  sono  garantiti  da ipoteca legale di primo grado
          fino a concorrenza dell'ammontare del mutuo.
              Per   la  ricostruzione  di  fabbricati  di  proprieta'
          privata  di qualsiasi natura, compresi i fabbricati rurali,
          non   destinati   ad   uso  di  abitazione  sono  accordati
          contributi  entro  il  limite massimo di lire 4.000.000 per
          unita'  e, per la parte di spesa di ricostruzione eccedente
          il  contributo  fino  a  lire  12.000.000,  possono  essere
          concessi, da parte degli istituti indicati al quarto comma,
          del  presente  articolo,  mutui  di  favore alle condizioni
          sopra specificate.
              Il   contributo   o   il   finanziamento   di   cui  ai
          commi precedenti  sono  concessi a ciascun proprietario per
          non  piu'  di una unita' immobiliare. Per ogni altra unita'
          immobiliare,  avente  qualsiasi destinazione, il contributo
          e' concesso nel limite massimo di lire 5.000.000.
              Le   disposizioni   di   cui  al  presente  articolo si
          applicano  anche  per  la  costruzione  in  nuova  sede dei
          fabbricati  di  proprieta'  privata,  che, pure se indenni,
          dovranno  essere abbandonati a seguito del trasferimento di
          centri abitati a norma dell'art. 3.
              I   contributi   di  cui  ai  commi precedenti  saranno
          concessi  anche ai proprietari che intendono ricostruire le
          unita' immobiliari distrutte o trasferite in Comune diverso
          da  quello  su  cui  insistevano,  purche'  nell'ambito del
          territorio  dei  Comuni  di  cui  all'art.  1 o inclusi nei
          comprensori di cui all'art. 3.
              I  contributi  previsti  dalla  presente  legge possono
          essere  ceduti  a favore di terzi residenti o di coloro che
          stabiliscono   la  propria  residenza  nei  comuni  di  cui
          all'art.  1 della presente legge. Decade dal contributo chi
          si  rende  cessionario  dei  diritti spettanti a piu' di un
          danneggiato.».
              «Art.  32.  - Quando l'edificio danneggiato o distrutto
          appartenga  indivisamente  a  piu'  persone, la domanda per
          ottenere  il  contributo puo' essere presentata da una sola
          di esse, anche nell'interesse degli altri proprietari.
              Il  comproprietario  che  ha  presentato  la domanda ha
          facolta' di eseguire i lavori e di riscuotere il contributo
          anche   per  conto  degli  altri  comproprietari,  restando
          l'Amministrazione statale liberata nei confronti di questi.
              Qualora  si verifichi dissenso tra i condomini circa la
          ubicazione    dell'area    e    la    progettazione   della
          ricostruzione,   sara'  presa  in  esame,  in  deroga  agli
          articoli 1128  e  1136,  secondo  e quarto comma del codice
          civile, la proposta espressa dai partecipanti al condominio
          che rappresentino un terzo dei condomini e piu' della meta'
          del valore dell'edificio.».