Art. 19-ter. Modifica del comma 2 dell'articolo 139 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (( 1. Il comma 2 dell'articolo 139 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' sostituito dal seguente: «2. I contributi previsti dai commi primo, secondo, terzo e settimo dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e successive modificazioni, possono essere concessi ed erogati in un'unica soluzione, a seguito di domanda presentata anche da uno solo degli aventi diritto ai sensi dell'articolo 32 della citata legge n. 1457 del 1963, anche nel caso di rinuncia al completamento della ricostruzione, sino alla concorrenza delle spese sostenute, da comprovare con idonei documenti fiscali o con perizia asseverata da soggetto abilitato». )) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 139 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», come modificato dalla presente legge: «Art. 139 (Differimento dei termini e altre disposizioni per la ultimazione dei lavori nelle zone colpite dalla catastrofe del Vajont). - 1. I termini per la ultimazione dei lavori previsti dall'art. 8 della legge 10 maggio 1983, n. 190, sono differiti al 31 dicembre 2001 anche per quegli assegnatari la cui pratica contributiva sia gia' stata oggetto di formale revoca alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. I contributi previsti dai commi primo, secondo, terzo e settimo dell'art. 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e successive modificazioni, possono essere concessi ed erogati in un'unica soluzione, a seguito di domanda presentata anche da uno solo degli aventi diritto ai sensi dell'art. 32 della citata legge n. 1457 del 1963, anche nel caso di rinuncia al completamento della ricostruzione, sino alla concorrenza delle spese sostenute, da comprovare con idonei documenti fiscali o con perizia asseverata da soggetto abilitato. 3. I provvedimenti di assegnazione definitiva delle aree gia' assegnate in via provvisoria agli aventi diritto dovranno essere definiti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente tale termine l'assegnazione dell'area, gia' provvisoria, diventa definitiva. 4. Per garantire l'erogazione di contributi necessari per la ricostruzione delle abitazioni, nonche' per il completamento della ricostruzione dei centri abitati di Erto, Casso e Vajont, di cui alla legge 4 novembre 1963, n. 1457, e' autorizzato, per l'anno 2001, a favore del Ministero dei lavori pubblici, lo stanziamento di lire 10 miliardi.». - Si riporta il testo degli articoli 4 e 32 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, recante «Provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963»: «Art. 4. - A favore dei proprietari di unita' immobiliari aventi non piu' di tre vani utili e destinate ad uso di abitazione, site nelle localita' indicate nell'art. 1 e rimaste distrutte o danneggiate per effetto della catastrofe del 9 ottobre 1963, il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a provvedere alla concessione di contributi entro il limite massimo di lire 5.000.000, in misura pari alla spesa occorrente per la costruzione di una unita' immobiliare della consistenza di tre vani e accessori, e rispondente alle caratteristiche indicate nell'art. 2 della legge 10 agosto 1950, n. 715. Al proprietario di una sola unita' immobiliare distrutta o danneggiata che avesse non piu' di tre vani utili, e destinata ad uso di abitazione della propria famiglia che sia composta di almeno sei membri, possono essere concessi contributi, nel limite massimo di lire 7.000.000, in misura pari alla spesa occorrente per la costruzione di una unita' immobiliare della consistenza di cinque vani e accessori, e rispondente alle caratteristiche indicate nell'art. 2 della legge 10 agosto 1950, n. 75. Ai proprietari di unita' immobiliari destinate ad uso di abitazione che avessero da quattro a sette vani utili possono essere concessi contributi per la ricostruzione dell'unita' distrutta o danneggiata entro il limite massimo di lire otto milioni. Per la ricostruzione di unita' immobiliari destinate ad uso di abitazione che avessero piu' di sette vani utili possono essere concessi dagli istituti di credito fondiario, per la parte di spesa eccedente il contributo di cui al precedente comma e fino a lire 12 milioni, mutui di favore al 3 per cento ammortizzabili in 35 anni. I mutui stessi non possono superare, per interessi, diritti di commissione e spese in genere, il 3 per cento annuo e sono garantiti da ipoteca legale di primo grado fino a concorrenza dell'ammontare del mutuo. Per la ricostruzione di fabbricati di proprieta' privata di qualsiasi natura, compresi i fabbricati rurali, non destinati ad uso di abitazione sono accordati contributi entro il limite massimo di lire 4.000.000 per unita' e, per la parte di spesa di ricostruzione eccedente il contributo fino a lire 12.000.000, possono essere concessi, da parte degli istituti indicati al quarto comma, del presente articolo, mutui di favore alle condizioni sopra specificate. Il contributo o il finanziamento di cui ai commi precedenti sono concessi a ciascun proprietario per non piu' di una unita' immobiliare. Per ogni altra unita' immobiliare, avente qualsiasi destinazione, il contributo e' concesso nel limite massimo di lire 5.000.000. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per la costruzione in nuova sede dei fabbricati di proprieta' privata, che, pure se indenni, dovranno essere abbandonati a seguito del trasferimento di centri abitati a norma dell'art. 3. I contributi di cui ai commi precedenti saranno concessi anche ai proprietari che intendono ricostruire le unita' immobiliari distrutte o trasferite in Comune diverso da quello su cui insistevano, purche' nell'ambito del territorio dei Comuni di cui all'art. 1 o inclusi nei comprensori di cui all'art. 3. I contributi previsti dalla presente legge possono essere ceduti a favore di terzi residenti o di coloro che stabiliscono la propria residenza nei comuni di cui all'art. 1 della presente legge. Decade dal contributo chi si rende cessionario dei diritti spettanti a piu' di un danneggiato.». «Art. 32. - Quando l'edificio danneggiato o distrutto appartenga indivisamente a piu' persone, la domanda per ottenere il contributo puo' essere presentata da una sola di esse, anche nell'interesse degli altri proprietari. Il comproprietario che ha presentato la domanda ha facolta' di eseguire i lavori e di riscuotere il contributo anche per conto degli altri comproprietari, restando l'Amministrazione statale liberata nei confronti di questi. Qualora si verifichi dissenso tra i condomini circa la ubicazione dell'area e la progettazione della ricostruzione, sara' presa in esame, in deroga agli articoli 1128 e 1136, secondo e quarto comma del codice civile, la proposta espressa dai partecipanti al condominio che rappresentino un terzo dei condomini e piu' della meta' del valore dell'edificio.».