Art. 21-bis.
                        Diritti aeroportuali
  ((   1.   Fino  all'emanazione  dei  decreti  di  cui  al  comma 10
dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come da ultimo
sostituito  dal  comma 1  dell'articolo 11-novies  del  decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 dicembre  2005,  n.  248, da adottare entro il 31 dicembre 2008, il
Ministro    dei    trasporti    provvede,    con   proprio   decreto,
all'aggiornamento  della  misura dei diritti aeroportuali al tasso di
inflazione programmato. ))
                            Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il testo del comma 10 dell'art. 10 della
          legge   24 dicembre   1993,  n.  537,  recante  «Interventi
          correttivi di finanza pubblica»:
              «10.  La  misura  dei  diritti aeroportuali di cui alla
          legge  5 maggio  1976, n. 324, e' determinata per i singoli
          aeroporti,  sulla  base  di criteri stabiliti dal CIPE, con
          decreti  del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
          di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
          Con  i  medesimi  decreti  viene  altresi'  fissata, per un
          periodo  predeterminato, comunque compreso tra tre e cinque
          anni, la variazione massima annuale applicabile ai medesimi
          diritti   aeroportuali.   La   variazione   e'  determinata
          prendendo a riferimento il tasso di inflazione programmato,
          l'obiettivo  di  recupero  della produttivita' assegnato al
          gestore   aeroportuale,   la   remunerazione  del  capitale
          investito,   gli   ammortamenti   dei   nuovi  investimenti
          realizzati  con  capitale  proprio  o  di credito, che sono
          stabiliti  in  contratti  di programma stipulati tra l'Ente
          nazionale  per  l'aviazione  civile  (ENAC)  e  il  gestore
          aeroportuale, approvati dal Ministro delle infrastrutture e
          dei  trasporti  di concerto con il Ministro dell'economia e
          delle finanze. La misura iniziale dei diritti e l'obiettivo
          di   recupero   della   produttivita'   assegnato   vengono
          determinati tenendo conto:
                a) di   un   sistema   di   contabilita'   analitica,
          certificato   da   societa'  di  revisione  contabile,  che
          consenta   l'individuazione  dei  ricavi  e  dei  costi  di
          competenza  afferenti a ciascuno dei servizi, regolamentati
          e  non  regolamentati,  quali  lo  svolgimento di attivita'
          commerciali, offerti sul sedime aeroportuale;
                b) del livello qualitativo e quantitativo dei servizi
          offerti;
                c) delle  esigenze  di  recupero dei costi, in base a
          criteri   di  efficienza  e  di  sviluppo  delle  strutture
          aeroportuali;
                d) dell'effettivo  conseguimento  degli  obiettivi di
          tutela ambientale;
                e) di  una  quota  non  inferiore al 50 per cento del
          margine  conseguito  dal  gestore aeroportuale in relazione
          allo  svolgimento  nell'ambito  del  sedime aeroportuale di
          attivita' non regolamentate.».