Art. 22-bis.
Disposizione  transitoria concernente la certificazione dei requisiti
                    per la guida dei ciclomotori
  (( 1. All'articolo 116, comma 1-quater, secondo periodo, del codice
della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le
parole:  «Fino  alla  data del 1° gennaio 2008» sono sostituite dalle
seguenti:   «Fino   alla  data  di  applicazione  delle  disposizioni
attuative  della  direttiva  2006/126/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  20 dicembre  2006,  concernente  la patente di guida
(Rifusione),». ))
                            Riferimenti normativi:
              - Si  riporta il testo del comma 1-quater dell'art. 116
          (Patente,  certificato di abilitazione professionale per la
          guida   di  motoveicoli  e  autoveicoli  e  certificato  di
          idoneita'   alla   guida   di   ciclomotori)   del  decreto
          legislativo  30 aprile  1992, n. 285, recante «Nuovo codice
          della strada», come modificato dalla presente legge:
              «1-quater.  I requisiti fisici e psichici richiesti per
          la  guida  dei  ciclomotori  sono  quelli prescritti per la
          patente  di categoria A, ivi compresa quella speciale. Fino
          alla  data  di  applicazione  delle  disposizioni attuative
          della  direttiva  2006/126/CE  del Parlamento europeo e del
          Consiglio,  del 20 dicembre 2006, concernente la patente di
          guida (Rifusione), la certificazione potra' essere limitata
          all'esistenza  di condizioni psico-fisiche di principio non
          ostative  all'uso  del  ciclomotore, eseguita dal medico di
          medicina generale;».
              - Il  testo  della Direttiva 2006/126/CE del Parlamento
          Europeo  e  del  Consiglio, concernente la patente di guida
          (Rifusione)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale U.E.
          30 dicembre 2006, n. L 403.