Art. 22-bis. Disposizione transitoria concernente la certificazione dei requisiti per la guida dei ciclomotori (( 1. All'articolo 116, comma 1-quater, secondo periodo, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «Fino alla data del 1° gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla data di applicazione delle disposizioni attuative della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (Rifusione),». )) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del comma 1-quater dell'art. 116 (Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», come modificato dalla presente legge: «1-quater. I requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella speciale. Fino alla data di applicazione delle disposizioni attuative della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (Rifusione), la certificazione potra' essere limitata all'esistenza di condizioni psico-fisiche di principio non ostative all'uso del ciclomotore, eseguita dal medico di medicina generale;». - Il testo della Direttiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, concernente la patente di guida (Rifusione) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale U.E. 30 dicembre 2006, n. L 403.