Art. 22-ter.
             Interventi in materia di disagio abitativo
  ((  1.  Al  fine di contenere il disagio abitativo e di favorire il
passaggio  da  casa  a  casa  per  le  particolari  categorie sociali
individuate  dalla  legge  8 febbraio  2007,  n.  9,  in attesa della
compiuta  realizzazione  dei  programmi  concordati  all'esito  della
concertazione  istituzionale  per  la  programmazione  in  materia di
edilizia residenziale pubblica, prevista dall'articolo 4 della citata
legge  n.  9 del 2007, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per
finita  locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazione, di cui
al  comma 1  dell'articolo 1  della  stessa legge, e' sospesa fino al
15 ottobre 2008.
  2.  Fino  alla  scadenza del termine di cui al comma 1 continuano a
trovare applicazione le disposizioni dell'articolo 1, commi 2, 4, 5 e
6,  della  legge  n.  9  del 2007. Continuano a trovare applicazione,
altresi',  i  benefici  fiscali  di  cui  all'articolo 2 della stessa
legge.
  3.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo,
valutato in 2,59 milioni di euro per l'anno 2008 e in 8,75 milioni di
euro per l'anno 2009, si provvede ai sensi del comma 4.
  4.  A  valere  sull'autorizzazione  di spesa di cui all'articolo 2,
comma 4,  del  decreto-legge  17 giugno 2005, n. 106, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, l'importo di 11,34
milioni  di  euro  relativo all'anno 2007 e' conservato nel conto dei
residui  e versato ad apposita contabilita' speciale di tesoreria per
essere  riversato  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per 2,59
milioni  di  euro nell'anno 2008 e per 8,75 milioni di euro nell'anno
2009.
  5.   Il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  provvede  al
monitoraggio  degli  oneri di cui al presente articolo, anche ai fini
dell'adozione     dei     provvedimenti     correttivi     di     cui
all'articolo 11-ter,  comma 7,  della  legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere,
ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima
legge.  Gli  eventuali  decreti  emanati,  ai  sensi dell'articolo 7,
secondo  comma,  numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima
della  data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al presente
comma,  sono  tempestivamente  trasmessi  alle  Camere,  corredati di
apposite relazioni illustrative.
  6.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
))
                            Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  degli articoli 1, 2 e 4 della
          legge  8 febbraio  2007,  n.  9, recante «Interventi per la
          riduzione  del  disagio abitativo per particolari categorie
          sociali»  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 14 febbraio
          2007, n. 37:
              «Art.  1  (Sospensione  delle  procedure  esecutive  di
          rilascio). - 1. Al fine di contenere il disagio abitativo e
          di  favorire  il  passaggio  da casa a casa per particolari
          categorie   sociali,  soggette  a  procedure  esecutive  di
          rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso
          di   abitazioni   e  residenti  nei  comuni  capoluoghi  di
          provincia,  nei  comuni con essi confinanti con popolazione
          superiore  a  10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione
          abitativa   di   cui   alla  delibera  CIPE  n.  87103  del
          13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40
          del  18 febbraio 2004, sono sospese, a decorrere dalla data
          di entrata in vigore della presente legge per un periodo di
          otto  mesi, le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per
          finita   locazione   degli   immobili  adibiti  ad  uso  di
          abitazioni,  nei  confronti di conduttori con reddito annuo
          lordo  complessivo  familiare  inferiore a 27.000 euro, che
          siano  o  abbiano  nel  proprio  nucleo  familiare  persone
          ultrasessantacinquenni,  malati  terminali  o  portatori di
          handicap con invalidita' superiore al 66 per cento, purche'
          non  siano  in  possesso  di  altra  abitazione adeguata al
          nucleo familiare nella regione di residenza. La sospensione
          si applica, alle stesse condizioni, anche ai conduttori che
          abbiano,  nel proprio nucleo familiare, figli fiscalmente a
          carico.
              2.  La  sussistenza  dei  requisiti  per la sospensione
          della  procedura esecutiva di rilascio di cui ai comuni 1 e
          3  del  presente  articolo e'  autocertificata dai soggetti
          interessati  con  dichiarazione  resa  nelle  forme  di cui
          all'art.   21  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  28 dicembre  2000, n. 445, e
          comunicata  al  locatore ai sensi dell'art. 4, comma 5, del
          decreto-legge   27 maggio  2005,  n.  86,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  26 luglio  2005,  n.  148. La
          sussistenza  di  tali  requisiti puo' essere contestata dal
          locatore  nelle  forme  di  cui  all'art.  1,  comma 2, del
          decreto-legge  20 giugno  2002,  n.  122,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 185.
              3.  Per  i  conduttori  di  immobili  ad  uso abitativo
          concessi  in  locazione  dai  soggetti indicati all'art. 1,
          comma 1,  del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104,
          e  all'art.  3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n.
          662,  come  da  ultimo  modificato  dall'art. 43, comma 18,
          della   legge   23 dicembre   2000,   n.   388,   da  casse
          professionali    e    previdenziali,    da   compagnie   di
          assicurazione,  da  istituti bancari, da societa' possedute
          dai  soggetti  citati,  ovvero che, per conto dei medesimi,
          anche  indirettamente, svolgono l'attivita' di gestione dei
          relativi  patrimoni  immobiliari, il termine di sospensione
          di  cui  al  comma 1  del  presente  articolo e' fissato in
          diciotto  mesi  a decorrere dalla data di entrata in vigore
          della presente legge.
              4.  Per tutto il periodo di sospensione dell'esecuzione
          ai   sensi   dei  commi 1  e  3  del  presente  articolo il
          conduttore   corrisponde   al   locatore  la  maggiorazione
          prevista dall'art. 6, comma 6, della legge 9 dicembre 1998,
          n. 431.
              5. Il conduttore decade dal beneficio della sospensione
          dell'esecuzione se non provvede al pagamento del canone nei
          limiti  indicati dall'art. 5 della legge 27 luglio 1978, n.
          392,  salva  l'applicazione  dell'art.  55  della  medesima
          legge.
              6.  La  sospensione non opera in danno del locatore che
          dimostri,  nelle  forme di cui al comma 2, secondo periodo,
          di  trovarsi nelle stesse condizioni richieste per ottenere
          la  sospensione  medesima  o nelle condizioni di necessita'
          sopraggiunta   dell'abitazione.   A   tutte   le  procedure
          esecutive  per  finita  locazione  attivate  in relazione a
          contratti  stipulati  ai sensi della legge 9 dicembre 1998,
          n. 431, e successive modificazioni, con i conduttori di cui
          ai  commi 1  e  3  del  presente articolo si applica quanto
          previsto  dall'art. 6, comma 4, della medesima legge n. 431
          del 1998.».
              «Art.  2  (Benefici  fiscali).  -  1. Per i proprietari
          degli  immobili  locati ai conduttori individuati nell'art.
          1,  commi 1 e 3, della presente legge, si applicano, per il
          periodo   di   sospensione  della  procedura  esecutiva,  i
          benefici   fiscali   di   cui   all'art.  2,  comma 1,  del
          decreto-legge  1° febbraio  2006,  n.  23,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  3 marzo 2006, n. 86. A favore
          dei   medesimi   proprietari  i  comuni  possono  prevedere
          esenzioni   o   riduzioni   dell'imposta   comunale   sugli
          immobili.».
              «Art.    4    (Concertazione   istituzionale   per   la
          programmazione   in   materia   di   edilizia  residenziale
          pubblica).  -  1.  Entro  due mesi dalla data di entrata in
          vigore   della   presente   legge,   il   Ministero   delle
          infrastrutture  convoca un tavolo di concertazione generale
          sulle  politiche  abitative, che conclude i lavori entro un
          mese,  a cui partecipano rappresentanti dei Ministeri della
          solidarieta'  sociale  e dell'economia e delle finanze, dei
          Ministri per le politiche giovanili e le attivita' sportive
          e   delle   politiche   per  la  famiglia,  delle  regioni,
          dell'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani (ANCI),
          della  FEDERCASA-Federazione  italiana  per  la casa, delle
          organizzazioni  sindacali dei lavoratori e degli inquilini,
          delle   associazioni  della  proprieta'  edilizia  e  delle
          associazioni  dei  costruttori edili e delle cooperative di
          abitazione.
              2.  In  relazione alle indicazioni emerse dal tavolo di
          concertazione   di   cui  al  comma 1,  il  Ministro  delle
          infrastrutture,   di   concerto   con   i   Ministri  della
          solidarieta' sociale, dell'economia e delle finanze, per le
          politiche   giovanili  e  le  attivita'  sportive  e  delle
          politiche  per  la  famiglia,  d'intesa  con  la Conferenza
          unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto  legislativo
          28 agosto  1997,  n.  281,  ai  sensi dell'art. 8, comma 6,
          della  legge  5 giugno  2003, n. 131, predispone, entro due
          mesi  dalla  conclusione  dei lavori del medesimo tavolo di
          concertazione, un programma nazionale contenente:
                a) gli   obiettivi   e  gli  indirizzi  di  carattere
          generale   per  la  programmazione  regionale  di  edilizia
          residenziale  pubblica  riferita  alla realizzazione, anche
          mediante l'acquisizione e il recupero di edifici esistenti,
          di  alloggi  in  locazione  a canone sociale sulla base dei
          criteri stabiliti dalle leggi regionali e a canone definito
          sulla  base  dei  criteri  stabiliti  dall'art. 2, comma 3,
          della   legge   9 dicembre   1998,  n.  431,  e  successive
          modificazioni,  nonche'  alla riqualificazione di quartieri
          degradati;
                b) proposte  normative  in  materia  fiscale e per la
          normalizzazione  del  mercato  immobiliare, con particolare
          riferimento  alla  riforma della disciplina della vendita e
          della  locazione  di immobili di proprieta' dei soggetti di
          cui all'art. 1, comma 3;
                c) l'individuazione  delle possibili misure, anche di
          natura  organizzativa,  dirette  a  favorire la continuita'
          nella  cooperazione  tra  Stato,  regioni  ed  enti  locali
          prioritariamente per la riduzione del disagio abitativo per
          particolari categorie sociali;
                d) la  stima delle risorse finanziarie necessarie per
          l'attuazione  del  programma nell'ambito degli stanziamenti
          gia'  disponibili  a  legislazione  vigente e senza nuovi o
          maggiori oneri per la finanza pubblica.
              3.   Il  programma  nazionale  di  cui  al  comma 2  e'
          trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte
          delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro
          un mese dalla data di assegnazione.».
              - Si  riporta  il testo del comma 4 dell'art. 2 (Premio
          di  concentrazione)  del  decreto-legge  17 giugno 2005, n.
          106,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 31 luglio
          2005,  n.  156, recante «Disposizioni urgenti in materia di
          entrate»
              «4. Per fruire del contributo, l'impresa concentrataria
          inoltra  un'apposita  istanza  in  via telematica al Centro
          operativo  di  Pescara  dell'Agenzia  delle entrate, che ne
          rilascia,  in via telematica e con procedura automatizzata,
          certificazione   della   data  di  avvenuta  presentazione.
          L'Agenzia delle entrate esamina le istanze secondo l'ordine
          cronologico di presentazione, fino ad esaurimento dei fondi
          stanziati,  pari a 120 milioni di euro per l'anno 2005, 242
          milioni  di  euro per l'anno 2006 e 122 milioni di euro per
          l'anno  2007,  e  comunica, in via telematica, entro trenta
          giorni  dalla  presentazione  dell'istanza,  il diniego del
          contributo   per   carenza   dei   presupposti   desumibili
          dall'istanza,    ovvero   per   l'esaurimento   dei   fondi
          stanziati.».
              - Per il testo del comma 7 dell'art. 11-ter della legge
          5 agosto  1978, n. 468, recante «Riforma di alcune norme di
          contabilita'  generale dello Stato in materia di bilancio»,
          si vedano i riferimenti normativi all'art. 6-ter.
              - Si  riporta  il testo del comma 3 dell'art. 11 (Legge
          finanziaria) della citata legge 5 agosto 1978, n. 468:
              «3.  La  legge  finanziaria non puo' contenere norme di
          delega  o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
          Essa   contiene  esclusivamente  norme  tese  a  realizzare
          effetti   finanziari   con   decorrenza   dal   primo  anno
          considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
                a) il   livello   massimo   del  ricorso  al  mercato
          finanziario  e  del saldo netto da finanziare in termini di
          competenza,   per   ciascuno  degli  anni  considerati  dal
          bilancio  pluriennale  comprese  le  eventuali  regolazioni
          contabili pregresse specificamente indicate;
                b) le  variazioni  delle aliquote, delle detrazioni e
          degli   scaglioni,  le  altre  misure  che  incidono  sulla
          determinazione  del  quantum  della  prestazione, afferenti
          imposte  indirette,  tasse, canoni, tariffe e contributi in
          vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
          essa  si  riferisce,  nonche'  le  correzioni delle imposte
          conseguenti all'andamento dell'inflazione;
                c) la  determinazione,  in  apposita  tabella, per le
          leggi  che  dispongono spese a carattere pluriennale, delle
          quote   destinate   a   gravare   su  ciascuno  degli  anni
          considerati;
                d) la  determinazione,  in  apposita  tabella,  della
          quota  da  iscrivere  nel  bilancio  di ciascuno degli anni
          considerati  dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
          permanente,  di natura corrente e in conto capitale, la cui
          quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
                e) la  determinazione,  in  apposita  tabella,  delle
          riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
          pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
                f) gli  stanziamenti  di  spesa, in apposita tabella,
          per  il  rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
          vigenti  classificate  tra le spese in conto capitale e per
          le   quali   nell'ultimo   esercizio   sia   previsto   uno
          stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
          qualora  la  legge  lo  preveda,  per uno o piu' degli anni
          considerati  dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
          prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
          tra le spese in conto capitale;
                g) gli  importi dei fondi speciali previsti dall'art.
          11-bis e le corrispondenti tabelle;
                h) l'importo   complessivo   massimo   destinato,  in
          ciascuno  degli  anni compresi nel bilancio pluriennale, al
          rinnovo   dei  contratti  del  pubblico  impiego,  a  norma
          dell'art.  15  della  legge  29 marzo  1983, n. 93, ed alle
          modifiche   del   trattamento  economico  e  normativo  del
          personale   dipendente  da  pubbliche  amministrazioni  non
          compreso nel regime contrattuale;
                i) altre  regolazioni meramente quantitative rinviate
          alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
                i-bis) norme  che  comportano  aumenti  di  entrata o
          riduzioni  di  spesa,  restando  escluse quelle a carattere
          ordinamentale  ovvero  organizzatorio,  salvo  che  esse si
          caratterizzino  per un rilevante contenuto di miglioramento
          dei saldi di cui alla lettera a);
                i-ter) norme   che  comportano  aumenti  di  spesa  o
          riduzioni  di  entrata  ed il cui contenuto sia finalizzato
          direttamente  al  sostegno o al rilancio dell'economia, con
          esclusione   di   interventi  di  carattere  localistico  o
          microsettoriale;
                i-quater) norme   recanti   misure  correttive  degli
          effetti  finanziari  delle  leggi  di  cui all'art. 11-ter,
          comma 7.».
              - Per  il  testo  del  comma 2  dell'art.  7  (Fondo di
          riserva  per le spese obbligatorie e di ordine) della legge
          5 agosto  1978,  n.  468, si vedano i riferimenti normativi
          all'art. 6-ter.