Art. 22-quater.
          Investimenti immobiliari degli enti previdenziali
  (( 1. Il comma 489 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e' sostituito dal seguente:
    «489.  Sono comunque fatti salvi i procedimenti in corso relativi
a  somme  accantonate  per i piani di impiego approvati dai Ministeri
vigilanti,  a  fronte  dei  quali non sono state assunte obbligazioni
giuridicamente  perfezionate;  le medesime somme sono investite entro
il  limite  di  cui  al  comma 488.  Sono,  altresi',  fatti  salvi i
procedimenti  per  opere  per  le quali siano stati gia' consegnati i
lavori  ai  sensi dell'articolo 130 del regolamento di cui al decreto
del  Presidente  della  Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, o per le
quali si sia positivamente concluso il procedimento di valutazione di
congruita'   tecnico-economica   con   riferimento   all'investimento
immobiliare da realizzare da parte degli organismi deputati».
  2.  All'onere derivante dal comma 1, valutato in 50 milioni di euro
a  decorrere  dall'anno  2008,  si  provvede  mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2008-2010,  nell'ambito  del  fondo  speciale di parte corrente dello
stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno  2008,  allo  scopo  parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della solidarieta' sociale.
   3.   Il   Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  provvede  al
monitoraggio  degli  oneri di cui al presente articolo, anche ai fini
dell'adozione     dei     provvedimenti     correttivi     di     cui
all'articolo 11-ter,  comma 7,  della  legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive  modificazioni.  Gli  eventuali  decreti emanati, ai sensi
dell'articolo 7,  secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468
del  1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di
cui   al   primo  periodo  del  presente  comma sono  tempestivamente
trasmessi  alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative.
))
                            Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il testo del comma 488 dell'art. 2 della
          legge  24 dicembre  2007, n. 244, recante «Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato (legge finanziaria 2008)»:
              «488. A decorrere dall'anno 2008, al fine di assicurare
          il   conseguimento  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica
          stabiliti  in  sede  europea,  indicati  nel  Documento  di
          programmazione  economico-finanziaria e nelle relative note
          di  aggiornamento,  gli enti previdenziali pubblici possono
          effettuare   investimenti  immobiliari,  esclusivamente  in
          forma  indiretta  e  nel  limite  del 7 per cento dei fondi
          disponibili.»
              - Si   riporta  il  testo  dell'art.  130  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  21 dicembre  1999,  n.  554,
          recante  «Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio
          1994,  n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e
          successive modificazioni»:
              «Art.  130  (Processo  verbale  di  consegna).  - 1. il
          processo verbale di consegna contiene i seguenti elementi:
                a) le   condizioni   e  circostanze  speciali  locali
          riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti,
          gli  accertamenti  di  misura,  i  collocamenti di sagome e
          capisaldi;
                b) le  aree,  le  cave,  i  locali ed i mezzi d'opera
          concessi  all'appaltatore  per la esecuzione dei lavori; al
          processo  verbale  di  consegna vanno uniti i profili delle
          cave   in  numero  sufficiente  per  poter  in  ogni  tempo
          calcolare il volume totale del materiale estratto;
                c) la   dichiarazione   che   l'area  su  cui  devono
          eseguirsi  i  lavori e' libera da persone e cose e, in ogni
          caso,  salvo  l'ipotesi  di  cui  al  comma 7, che lo stato
          attuale  e'  tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione
          dei lavori.
              2. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o
          per  l'importanza  dei  mezzi d'opera, occorra procedere in
          piu'  luoghi  e  in  piu'  tempi  ai relativi accertamenti,
          questi fanno tutti parte integrante del processo verbale di
          consegna.
              3.  Qualora la consegna sia eseguita ai sensi dell'art.
          129,  comma 4, il processo verbale indica a quali materiali
          l'appaltatore  deve  provvedere  e  quali  lavorazioni deve
          immediatamente   iniziare  in  relazione  al  programma  di
          esecuzione  presentato dall'impresa. Ad intervenuta stipula
          del  contratto  il direttore dei lavori revoca le eventuali
          limitazioni.
              4.  Il  processo verbale e' redatto in doppio esemplare
          firmato  dal direttore dei lavori e dall'appaltatore. Dalla
          data di esso decorre il termine utile per il compimento dei
          lavori.
              5.  Un  esemplare del verbale di consegna e' inviato al
          responsabile   del  procedimento,  che  ne  rilascia  copia
          conforme all'appaltatore, ove questa lo richieda.
              6.  Il  capitolato speciale dispone che la consegna dei
          lavori  possa farsi in piu' volte con successivi verbali di
          consegna  parziale  quando  la  natura  o  l'importanza dei
          lavori  o  dell'opera  lo  richieda,  ovvero si preveda una
          temporanea indisponibilita' delle aree o degli immobili. In
          caso  di  urgenza,  l'appaltatore  comincia i lavori per le
          sole parti gia' consegnate. La data di consegna a tutti gli
          effetti  di legge e' quella dell'ultimo verbale di consegna
          parziale.
              7. In caso di consegna parziale l'appaltatore e' tenuto
          a  presentare  un  programma  di  esecuzione dei lavori che
          preveda  la  realizzazione  prioritaria  delle  lavorazioni
          sulle  aree  e  sugli  immobili  disponibili.  Realizzati i
          lavori  previsti dal programma, qualora permangano le cause
          di  indisponibilita'  si  applica  la  disciplina dell'art.
          133.».
              - Per  il testo del comma 7 dell'art. 11-ter (Copertura
          finanziaria  delle  leggi) e del comma 2 dell'art. 7 (Fondo
          di  riserva  per  le  spese obbligatorie e di ordine) della
          legge  5 agosto  1978,  n.  468,  si  vedano  i riferimenti
          normativi all'art. 6-ter.