Art. 22-sexies.
Istituzione,  durata e compiti del commissario delegato alla gestione
         del piano di sviluppo per il porto di Gioia Tauro.
  ((  1. E' istituito il commissario delegato alla gestione del piano
di sviluppo per il porto di Gioia Tauro.
  2.  Dalla  data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente  decreto, il commissario straordinario del Governo di cui al
decreto  del Presidente della Repubblica 23 maggio 2007 e' sostituito
dal  commissario  delegato alla gestione del piano di sviluppo per il
porto di Gioia Tauro.
  3. Il commissario delegato dura in carica sino al 31 dicembre 2009.
  4. E' di competenza del commissario delegato la realizzazione delle
attivita' previste dal piano di sviluppo per il porto di Gioia Tauro,
redatto   ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
23 maggio 2007.
  5. Per l'attuazione del piano di sviluppo del porto di Gioia Tauro,
il   Ministro   dei   trasporti,   con  proprio  decreto,  istituisce
un'apposita  unita'  di  coordinamento,  posta  alle  dipendenze  del
commissario delegato.
  6.  All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
ad euro 600.000 per l'anno 2008 e ad euro 750.000 per l'anno 2009, si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento
iscritto,  ai  fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del
fondo  speciale  di  parte  corrente  dello  stato  di previsione del
Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento relativo al Ministero dei
trasporti. ))