Art. 24.
Proroga  contratti  a  tempo  determinato del Ministero del commercio
             internazionale e del Ministero della salute
  1.  Per  fare  fronte  alle  esigenze  connesse  ai  propri compiti
istituzionali  e,  in  particolare, per rafforzare e dare continuita'
all'azione  del  Sistema  Italia  per  l'internazionalizzazione delle
imprese, e al fine di potenziare le attivita' rivolte alla promozione
del  «made in Italy» sui mercati mondiali, il Ministero del commercio
internazionale e' autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2010,
del personale, assunto con contratto a tempo determinato a seguito di
espletamento  di  prove  concorsuali per titoli ed esami, in servizio
alla data del 28 settembre 2007.
  ((  2.  Per  le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa
massima  di  euro  100.000  per  l'anno  2008 e di euro 1.000.000 per
ciascuno  degli  anni  2009  e  2010.  Al relativo onere si provvede,
quanto  a  euro 100.000 per l'anno 2008 e a euro 1.000.000 per l'anno
2009, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per
interventi  strutturali di politica economica di cui all'articolo 10,
comma 5,  del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a euro
1.000.000   per   l'anno   2010,  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione   di   spesa   di  cui  all'articolo 8,  comma 1,
lettera b),  della legge 25 marzo 1997, n. 68, come determinata dalla
tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244. ))
  3.  Il  Ministero  della  salute,  per  l'assolvimento  dei compiti
istituzionali   e  per  fronteggiare  le  esigenze  straordinarie  di
carattere sanitario, continua ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2009,
del   personale   medico   assunto   a  tempo  determinato  ai  sensi
dell'articolo 12, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494.
  4.  Alla  copertura  dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione
del  comma 3, pari a 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008
e  2009,  si  provvede,  per i medesimi anni, mediante corrispondente
riduzione  della  autorizzazione  di  spesa  recata  dall'articolo 1,
comma 1,   lettera a),   del  decreto-legge  29 marzo  2004,  n.  81,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.
  (( 4-bis. Il comma 44 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007,
n.  244,  ferma restando l'inapplicabilita' dei limiti alle attivita'
soggette  a tariffe professionali, si applica per i contratti d'opera
a   decorrere  dall'emanazione  di  un  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  che  definisce  le  tipologie  di contratti
d'opera  artistica  o  professionale  escluse,  da  emanare  entro il
1° luglio 2008. ))
                            Riferimenti normativi:
              - Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 10 (Proroga
          di  termini  in materia di definizione di illeciti edilizi)
          del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
          modificazioni,   dalla  legge  27 dicembre  2004,  n.  307,
          recante  «Disposizioni  urgenti  in  materia  fiscale  e di
          finanza pubblica»:
              «5.   Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento  degli
          obiettivi  di  finanza  pubblica, anche mediante interventi
          volti  alla  riduzione della pressione fiscale, nello stato
          di  previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze
          e'  istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori  entrate,  valutate in 2.215,5 milioni di euro per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
              - Si   riporta   il   testo  del  comma 1  dell'art.  8
          (Disposizioni  finanziarie)  della  legge 25 marzo 1997, n.
          68,   recante   «Riforma  dell'Istituto  nazionale  per  il
          commercio estero»:
              «1. Le entrate dell'ICE sono costituite da:
                a) il    contributo   annuale   per   le   spese   di
          funzionamento  di  cui  all'art.  3,  comma 2,  della legge
          18 marzo 1989, n. 106;
                b) il  contributo  annuale  per  il finanziamento del
          piano di attivita' di cui alla legge 16 marzo 1976, n. 71;
                c) eventuali assegnazioni a carico del bilancio dello
          Stato,  a  fronte di attivita' svolte su richiesta di altre
          amministrazioni   per   la   realizzazione   di   specifici
          programmi;
                d) eventuali  assegnazioni  per  la  realizzazione di
          progetti    finanziati    parzialmente    o   integralmente
          dall'Unione europea;
                e) corrispettivi  per servizi prestati agli operatori
          pubblici  o  privati  e  compartecipazioni  di  terzi  alle
          iniziative promozionali;
                f) gli  utili delle societa' costituite o partecipate
          ai sensi dell'art. 3, comma 2;
                g) altri proventi patrimoniali e di gestione.».
              - Il   testo   della  Tabella  C  allegata  alla  legge
          24 dicembre  2007,  n.  244,  recante  «Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge  finanziaria  2008)»  e'  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, supplemento ordinario.
              - Si   riporta   il  testo  del  comma 2  dell'art.  12
          (Disposizioni  per  il  Servizio sanitario nazionale) della
          legge  16 dicembre  1999,  n.  494,  recante  «Disposizioni
          temporanee  per  agevolare  gli  interventi ed i servizi di
          accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000»:
              «2.  Il Ministero della sanita', dal 30 dicembre 1999 e
          fino  al  30 giugno 2001, per l'assolvimento dei compiti di
          profilassi  internazionale  e'  autorizzato  ad  avvalersi,
          mediante incarichi temporanei e revocabili, entro il limite
          complessivo  di  centosessanta unita', di medici, personale
          tecnico-sanitario  ed amministrativo, non appartenenti alla
          pubblica  amministrazione.  Gli  incarichi  sono  conferiti
          mediante modalita' stabilite con decreto del Ministro della
          sanita'.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 1 del decreto-legge
          29 marzo  2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  26 maggio  2004, n. 138, recante «Interventi urgenti
          per  fronteggiare  situazioni  di  pericolo  per  la salute
          pubblica»:
              «Art.  1.  -  1. Al fine di contrastare le emergenze di
          salute   pubblica   legate  prevalentemente  alle  malattie
          infettive e diffusive ed al bioterrorismo, sono adottate le
          seguenti misure:
                a) e'  istituito  presso il Ministero della salute il
          Centro  nazionale  per  la prevenzione e il controllo delle
          malattie  con  analisi  e  gestione dei rischi, previamente
          quelli  legati  alle  malattie  infettive  e diffusive e al
          bioterrorismo,  che opera in coordinamento con le strutture
          regionali  attraverso  convenzioni con l'Istituto superiore
          di  sanita',  con l'Istituto superiore per la prevenzione e
          la   sicurezza   del  lavoro  (ISPESL),  con  gli  Istituti
          zooprofilattici  sperimentali,  con le universita', con gli
          istituti  di  ricovero e cura a carattere scientifico e con
          altre  strutture  di  assistenza  e  di ricerca pubbliche e
          private,  nonche' con gli organi della sanita' militare. Il
          Centro  opera  con  modalita' e in base a programmi annuali
          approvati  con  decreto  del  Ministro  della  salute.  Per
          l'attivita'  e il funzionamento del Centro, ivi comprese le
          spese   per  il  personale,  e'  autorizzata  la  spesa  di
          32.650.000 euro per l'anno 2004, 25.450.000 euro per l'anno
          2005 e 31.900.000 euro a decorrere dall'anno 2006;
                b) e'  istituito un Istituto di riferimento nazionale
          specifico  sulla  genetica  molecolare  e  su altre moderne
          metodiche  di  rilevazione  e  di  diagnosi,  collegato con
          l'Istituto   superiore   di  sanita'  e  altre  istituzioni
          scientifiche  nazionali  ed  internazionali,  con  sede  in
          Milano,  presso  l'Ospedale Maggiore, denominato Fondazione
          «Istituto  nazionale  di  genetica molecolare - INGM»; sono
          autorizzate le seguenti spese:
                  1)  la  spesa di euro 7.028.000 per l'anno 2004, di
          euro  6.508.000  per  l'anno  2005  e  di  euro 6.702.000 a
          decorrere  dall'anno  2006,  finalizzata al funzionamento e
          alla  ricerca  in base a un programma approvato con decreto
          del   Ministro   della   salute,  nonche',  per  quanto  di
          pertinenza   dello   Stato,  al  rimborso  delle  spese  di
          costituzione dell'Istituto medesimo;
                  2)  la  spesa di euro 5.000.000 per l'anno 2004 per
          gli  interventi di ristrutturazione degli edifici adibiti a
          sede   dell'Istituto,   nonche'  per  le  attrezzature  del
          medesimo,  previa  presentazione  dei  relativi progetti al
          Ministero della salute;
                c) per  procedere  alla  realizzazione di progetti di
          ricerca  in  collaborazione  con gli Stati Uniti d'America,
          relativi   alla   acquisizione   di   conoscenze  altamente
          innovative,  al  fine della tutela della salute nei settori
          dell'oncologia,  delle malattie rare e del bioterrorismo e'
          autorizzata  la  spesa  di 12.945.000 euro per l'anno 2004,
          12.585.000  euro  per  l'anno  2005  e  12.720.000 euro per
          l'anno  2006. Tali progetti saranno individuati con decreto
          del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome di Trento e di Bolzano.».
              - Si  riporta  il  testo del comma 44 dell'art. 3 della
          legge  24 dicembre  2007, n. 244, recante «Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato (legge finanziaria 2008)»:
              «44.   Il   trattamento  economico  onnicomprensivo  di
          chiunque riceva a carico delle pubbliche finanze emolumenti
          o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente
          o  autonomo  con  pubbliche  amministrazioni statali di cui
          all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n.  165,  agenzie,  enti  pubblici anche economici, enti di
          ricerca,  universita',  societa'  non  quotate  a  totale o
          prevalente   partecipazione   pubblica   nonche'   le  loro
          controllate,  ovvero sia titolare di incarichi o mandati di
          qualsiasi  natura  nel  territorio  metropolitano, non puo'
          superare   quello  del  primo  presidente  della  Corte  di
          cassazione.  Il  limite  si  applica  anche  ai  magistrati
          ordinari,  amministrativi  e  contabili,  ai  presidenti  e
          componenti di collegi e organi di governo e di controllo di
          societa'  non  quotate,  ai  dirigenti.  Il  limite  non si
          applica   alle  attivita'  di  natura  professionale  e  ai
          contratti  d'opera,  che  non  possono in alcun caso essere
          stipulati  con  chi ad altro titolo percepisce emolumenti o
          retribuzioni  ai  sensi  dei  precedenti periodi, aventi ad
          oggetto  una  prestazione  artistica  o  professionale  che
          consenta   di   competere  sul  mercato  in  condizioni  di
          effettiva  concorrenza.  Nessun  atto  comportante spesa ai
          sensi  dei  precedenti periodi puo' ricevere attuazione, se
          non  sia  stato  previamente  reso  noto, con l'indicazione
          nominativa  dei  destinatari e dell'ammontare del compenso,
          attraverso     la     pubblicazione     sul     sito    web
          dell'amministrazione  o  del  soggetto interessato, nonche'
          comunicato   al   Governo  e  al  Parlamento.  In  caso  di
          violazione,   l'amministratore   che   abbia   disposto  il
          pagamento  e  il  destinatario  del medesimo sono tenuti al
          rimborso,  a  titolo di danno erariale, di una somma pari a
          dieci  volte  l'ammontare eccedente la cifra consentita. Le
          disposizioni  di  cui  al  primo  e  al secondo periodo del
          presente  comma non  possono  essere  derogate  se  non per
          motivate esigenze di carattere eccezionale e per un periodo
          di  tempo  non  superiore a tre anni, fermo restando quanto
          disposto  dal  periodo  precedente. Le amministrazioni, gli
          enti  e  le  societa' di cui al primo e secondo periodo del
          presente  comma per  i  quali  il limite trova applicazione
          sono tenuti alla preventiva comunicazione dei relativi atti
          alla  Corte  dei  conti. Per le amministrazioni dello Stato
          possono   essere   autorizzate   deroghe  con  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del
          Ministro  per  le  riforme  e le innovazioni nella pubblica
          amministrazione,  di concerto con il Ministro dell'economia
          e   delle   finanze,  nel  limite  massimo  di  25  unita',
          corrispondenti  alle  posizioni  di piu' elevato livello di
          responsabilita'.  Coloro  che sono legati da un rapporto di
          lavoro  con  organismi  pubblici anche economici ovvero con
          societa'  a  partecipazione  pubblica  o  loro partecipate,
          collegate  e  controllate,  e  che  sono  al  tempo  stesso
          componenti   degli   organi   di  governo  o  di  controllo
          dell'organismo o societa' con cui e' instaurato un rapporto
          di  lavoro,  sono collocati di diritto in aspettativa senza
          assegni   e   con  sospensione  della  loro  iscrizione  ai
          competenti  istituti di previdenza e di assistenza. Ai fini
          dell'applicazione del presente comma sono computate in modo
          cumulativo  le  somme  comunque  erogate  all'interessato a
          carico  del medesimo o di piu' organismi, anche nel caso di
          pluralita'  di  incarichi da uno stesso organismo conferiti
          nel  corso  dell'anno.  Alla  Banca  d'Italia  e alle altre
          autorita'   indipendenti   il   presente  comma si  applica
          limitatamente  alle previsioni di pubblicita' e trasparenza
          per  le retribuzioni e gli emolumenti comunque superiori al
          limite di cui al primo periodo del presente comma.».