Art. 24-ter.
          Disposizioni   concernenti   il   riposo   giornaliero  del
                              personale sanitario
               ))1.   Le   disposizioni   di   cui   al   comma 6-bis
          dell'articolo 17  del decreto legislativo 8 aprile 2003, n.
          66,   introdotto  dall'articolo 3,  comma 85,  della  legge
          24 dicembre  2007,  n.  244,  si  applicano a decorrere dal
          1° gennaio 2009. ))
                            Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 6-bis dell'art. 17
          (Deroghe  alla disciplina in materia di riposo giornaliero,
          pause,  lavoro  notturno,  durata  massima settimanale) del
          decreto   legislativo   8 aprile   2003,   n.  66,  recante
          «Attuazione  della  direttiva  93/104/CE  e della direttiva
          2000/34/CE  concernenti  taluni aspetti dell'organizzazione
          dell'orario di lavoro»:
              «6-bis.  Le  disposizioni  di  cui  all'art.  7  non si
          applicano  al  personale  del  ruolo sanitario del Servizio
          sanitario  nazionale,  per  il quale si fa riferimento alle
          vigenti  disposizioni  contrattuali in materia di orario di
          lavoro, nel rispetto dei principi generali della protezione
          della sicurezza e della salute dei lavoratori.».