Art. 25.
                 Divieto di estensione del giudicato
  1. La  disposizione  di  cui all'articolo 1, comma 132, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e' prorogata al 31 dicembre 2008.
  ((  1-bis.  La  disposizione  di  cui  al  comma 1  non  si applica
all'estensione,   in   applicazione  dell'articolo 61,  comma 3,  del
decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei trattamenti derivanti
dall'applicazione  dell'articolo 15  della legge 9 marzo 1989, n. 88,
al  personale  degli  enti pubblici disciplinati dalla legge 20 marzo
1975,  n.  70,  con  trattamento  di  pensione  a  carico  del  Fondo
integrativo,  in  possesso della qualifica di direttore o consigliere
capo  ed  equiparate,  ovvero  delle  qualifiche  inferiori  della ex
carriera   direttiva,   alla  data  degli  inquadramenti  operati  in
attuazione  delle  norme  di  cui  al  decreto  del  Presidente della
Repubblica  26 maggio  1976, n. 411, cessato dal servizio prima della
data  di  entrata in vigore della citata legge 9 marzo 1989, n. 88, e
oggetto  di  provvedimenti  giurisdizionali  definitivi,  a  fini  di
perequazione delle prestazioni pensionistiche.
  1-ter.  All'onere  derivante dal comma 1-bis, nel limite massimo di
un  milione  di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte
corrente  dello  stato  di  previsione  del Ministero dell'economia e
delle  finanze  per  l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. ))
                            Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il testo del comma 132 dell'art. 1 della
          legge  30 dicembre  2004, n. 311, recante «Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato (legge finanziaria 2005)»:
              «132.  Per  il  triennio  2005-2007  e' fatto divieto a
          tutte  le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1,
          comma 2,  e  70,  comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
          2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,  di adottare
          provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali
          aventi  forza  di giudicato, o comunque divenute esecutive,
          in materia di personale delle amministrazioni pubbliche.».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  61  del  decreto
          legislativo  30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche»:
              «Art.   61   (Interventi   correttivi   del  costo  del
          personale).  -  1.  Fermo  restando  il  disposto dell'art.
          11-ter,  comma 7,  della  legge  5 agosto  1978,  n. 468, e
          successive modificazioni ed integrazioni, e salvi i casi di
          cui  ai  commi successivi,  qualora  si verifichino o siano
          prevedibili, per qualunque causa, scostamenti rispetto agli
          stanziamenti  previsti per le spese destinate al personale,
          il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica,  informato  dall'amministrazione  competente, ne
          riferisce  al  Parlamento,  proponendo l'adozione di misure
          correttive idonee a ripristinare l'equilibrio del bilancio.
          La relazione e' trasmessa altresi' al nucleo di valutazione
          della  spesa  relativa al pubblico impiego istituito presso
          il CNEL.
              1-bis.  Le  pubbliche  amministrazioni  comunicano alla
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
          funzione  pubblica  e  al  Ministero  dell'economia e delle
          finanze l'esistenza di controversie relative ai rapporti di
          lavoro  dalla  cui  soccombenza  potrebbero  derivare oneri
          aggiuntivi  significativamente  rilevanti per il numero dei
          soggetti   direttamente   o  indirettamente  interessati  o
          comunque   per  gli  effetti  sulla  finanza  pubblica.  La
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
          funzione  pubblica, d'intesa con il Ministero dell'economia
          e  delle  finanze,  puo'  intervenire nel processo ai sensi
          dell'art. 105 del codice di procedura civile (108).
              2.   Le   pubbliche  amministrazioni  che  vengono,  in
          qualunque  modo,  a conoscenza di decisioni giurisdizionali
          che  comportino  oneri  a  carico  del  bilancio,  ne danno
          immediata  comunicazione  alla Presidenza del Consiglio dei
          Ministri   -   Dipartimento  della  funzione  pubblica,  al
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica.  Ove  tali  decisioni producano nuovi o maggiori
          oneri  rispetto  alle  spese  autorizzate,  il Ministro del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica
          presenta,  entro  trenta giorni dalla data di pubblicazione
          delle   sentenze   della   Corte   costituzionale  o  dalla
          conoscenza  delle  decisioni  esecutive  di altre autorita'
          giurisdizionali,  una  relazione  al Parlamento, impegnando
          Governo e Parlamento a definire con procedura d'urgenza una
          nuova disciplina legislativa idonea a ripristinare i limiti
          della spesa globale.
              3.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica provvede, con la stessa procedura
          di  cui  al  comma 2, a seguito di richieste pervenute alla
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
          funzione   pubblica  per  la  estensione  generalizzata  di
          decisioni   giurisdizionali   divenute  esecutive,  atte  a
          produrre  gli  effetti  indicati nel medesimo comma 2 sulla
          entita' della spesa autorizzata.».
              - Si  riporta il testo dell'art. 15 della legge 9 marzo
          1989,   n.   88,  recante  «Ristrutturazione  dell'Istituto
          nazionale   della   previdenza   sociale   e  dell'Istituto
          nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni sul
          lavoro», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1989,
          n. 60, supplemento ordinario:
              «Art. 15 (Funzionari direttivi). - 1. A decorrere dalla
          data   di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  al
          personale  degli  enti  pubblici  disciplinati  dalla legge
          20 marzo  1975,  n.  70,  in  possesso  della  qualifica di
          direttore  o  consigliere  capo  ed equiparate ovvero delle
          qualifiche  inferiori  della  ex-categoria  direttiva, alla
          data  degli inquadramenti operati in attuazione delle norme
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio
          1976,  n.  411,  e'  esteso ad personam, e sulla base delle
          anzianita'  di  servizio a ciascuno gia' riconosciute e non
          riassorbibili,  rispettivamente il trattamento giuridico ed
          economico  degli  ispettori  generali  e  dei  direttori di
          divisione  di cui all'art. 61, decreto del Presidente della
          Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modifiche e
          integrazioni.
              2.   In   sede   di   contrattazione   articolata  sono
          individuate  posizioni funzionali di particolare rilievo da
          attribuire  ai  funzionari  della categoria direttiva della
          ottava e nona qualifica e vengono determinate le indennita'
          per  l'effettivo  espletamento  delle  funzioni medesime da
          attribuire  al  personale in questione in aggiunta a quelle
          previste   dagli   accordi   di   categoria.   Le  funzioni
          indennizzabili e l'ammontare delle predette indennita' sono
          definite  sulla  scorta  di  criteri  che tengano conto del
          grado  di  autonomia  e del livello di responsabilita' e di
          preparazione  professionale richiesti per la preposizione a
          strutture  organizzative, a compiti di studio, di ricerca e
          progettazione,   a  funzioni  di  elevata  specializzazione
          dell'area    informatica,   ad   attivita'   ispettive   di
          particolare  complessita',  nonche'  a  funzioni vicarie. I
          dirigenti preposti alle strutture rispondono della corretta
          attribuzione delle indennita' di cui al presente comma.».
              - Il  testo  della  legge 20 marzo 1975, n. 70, recante
          «Disposizioni  sul  riordinamento degli enti pubblici e del
          rapporto  di lavoro del personale dipendente» e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 1975, n. 87.
              - Il  testo del decreto del Presidente della Repubblica
          26 maggio 1976, n. 411, recante «Disciplina del rapporto di
          lavoro  del  personale  degli  enti pubblici di cui alla L.
          20 marzo   1975,   n.  70»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 14 giugno 1976, n. 155, supplemento ordinario.