Art. 26.
           Disposizioni urgenti in materia di agricoltura
  1. Il  termine  di cui all'articolo 1, comma 9-bis, quinto periodo,
del   decreto-legge   18 maggio   2006,   n.   181,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17 luglio  2006,  n.  233, e successive
modificazioni,  e'  prorogato  al  31 dicembre 2008, anche al fine di
consentire  la  presentazione  della  proposta di concordato ai sensi
dell'articolo 124   del  regio  decreto  16 marzo  1942,  n.  267,  e
successive modificazioni. Dopo il medesimo periodo del comma 9-bis e'
inserito  il  seguente:  «In  mancanza  della  presentazione  e della
autorizzazione    della    proposta    di    concordato   l'autorita'
amministrativa  che  vigila  sulla  liquidazione  revoca  l'esercizio
provvisorio  dell'impresa  dei consorzi agrari in liquidazione coatta
amministrativa».  Al medesimo comma 9-bis, ultimo periodo, il termine
per  l'adeguamento  degli statuti dei consorzi agrari e' prorogato al
31 dicembre  2008.  ((  Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
  2.  All'articolo 1,  comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.
552,  convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n.
642,  e  successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2007» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».
  2-bis.  All'articolo 11,  comma 1, lettera c), della legge 6 giugno
1986,  n.  251,  come sostituito dall'articolo 10 della legge 5 marzo
1991,  n. 91, la parola: «colturali» e' soppressa e sono aggiunte, in
fine,  le  seguenti  parole:  «, nonche' le opere di trasformazione e
miglioramento fondiario». ))
  3. All'articolo 2,  comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n.
300,  convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n.
17,  le  parole:  «31 dicembre  2007» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2008». Al relativo onere, pari a 150.000 euro per l'anno
2008,     si     provvede     mediante    corrispondente    riduzione
dell'autorizzazione  di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del
decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni.
  4.  I  soci  delle  cooperative  agricole  in  accertato  stato  di
insolvenza,    che    hanno   presentato   le   istanze,   ai   sensi
dell'articolo 1,  comma 1-bis,  del  decreto-legge 20 maggio 1993, n.
149,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
237,  rifinanziata dall'articolo 126 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, ai fini dell'accollo statale delle garanzie rilasciate in favore
delle  cooperative  stesse,  a  suo tempo escluse con il codice D4 ed
inserite negli elenchi n. 2 e n. 3, allegati al decreto del Ministero
delle  risorse  agricole,  alimentari e forestali in data 18 dicembre
1995,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1996,
possono  ripresentare  domanda  entro  il  termine  perentorio  di ((
novanta  giorni  ))  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente
decreto,  nei  limiti  stabiliti dal citato decreto ministeriale. Per
dette  garanzie,  che  devono riguardare crediti ancora in essere nei
confronti  dei  soci garanti all'atto dell'adozione del provvedimento
di  pagamento e che saranno inserite in coda all'elenco n. 1, secondo
l'ordine  di  presentazione  delle domande, si procedera' all'accollo
nei  limiti  dei  fondi  gia'  stanziati  per l'attuazione del citato
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149.
  ((   4-bis.   Al  fine  di  consentire  al  comune  di  Sanremo  di
disciplinare  entro  il 31 dicembre 2008 la situazione gestionale del
mercato dei fiori, i contributi in conto capitale gia' erogati per la
realizzazione del mercato stesso ai sensi delle leggi 1° luglio 1977,
n.  403,  27 dicembre  1977,  n. 984, e 8 novembre 1986, n. 752, sono
confermati  in favore del comune medesimo, proprietario dell'impianto
demaniale,  a  condizione che, entro la predetta data del 31 dicembre
2008,   lo   stesso   assuma   gli   impegni  di  destinazione  e  di
inalienabilita'  previsti  per  le  opere  finanziate  ai sensi delle
richiamate leggi. ))
  5. Il  termine  previsto  dall'articolo 1,  comma 559,  della legge
27 dicembre  2006,  n. 296, per il personale proveniente dai consorzi
agrari   e   collocato   in  mobilita'  collettiva  e'  differito  al
31 dicembre 2007.
  6.   Il   termine  del  30 novembre  2007  di  cui  all'articolo 1,
comma 1055,  della  legge  27 dicembre  2006,  n.  296,  e successive
modificazioni,  e'  differito  al  30 aprile  2008  per consentire la
definizione    del    piano   di   rientro,   tenendo   conto   della
rideterminazione   delle   tariffe   da   applicarsi  alla  fornitura
dell'acqua  destinata  ai  diversi  usi, ad opera del Comitato di cui
all'accordo  di programma sottoscritto il 5 agosto 1999 dalle regioni
Puglia  e Basilicata; in difetto di tale rideterminazione nel termine
suddetto,  vi  provvede  il  Commissario straordinario nei successivi
quindici giorni. Il Commissario e' altresi' autorizzato a prorogare i
contratti  in  essere per la gestione degli impianti per l'accumulo e
la  distribuzione  dell'acqua fino al 30 giugno 2008 nei limiti delle
risorse  disponibili dell'ente. Il Ministero delle politiche agricole
alimentari   e   forestali   entro  il  30 aprile  2008  effettua  la
ricognizione  sull'esecuzione  dei  progetti finanziati, le cui opere
irrigue  siano  state realizzate o siano in corso di collaudo finale,
al fine di verificare l'ammontare degli interessi attivi maturati non
necessari  per il completamento delle opere medesime. Tale importo e'
versato  alle  entrate  diverse dello Stato per essere riassegnato al
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari e forestali, che e'
autorizzato  ad  attribuire  all'Ente  un  contributo  straordinario,
nell'ambito   delle   suddette   disponibilita',  per  concorrere  al
risanamento  dello  stesso,  facendo  salvo  quanto necessario per il
risanamento  per  il  bilancio  dell'Ente  di cui al comma 1056 della
medesima  legge,  in  relazione  agli  interessi maturati sulle opere
realizzate  dallo  stesso,  ((  in  conseguenza del quale il Ministro
delle  politiche  agricole alimentari e forestali, entro il 30 giugno
2008,  emana,  d'intesa  con  le regioni Umbria e Toscana, un decreto
avente  finalita' e caratteristiche analoghe a quelle di cui al terzo
periodo  del comma 1055 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e successive modificazioni. ))
  7. Per     assicurare     la    continuita'    nel    funzionamento
dell'Amministrazione centrale attraverso la prosecuzione del servizio
di  somministrazione  di  lavoro  nei  limiti  utilizzati  nel  corso
dell'anno  2007,  il  Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali   e'   autorizzato,  anche  in  deroga  a  quanto  previsto
dall'articolo 36  del  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad
utilizzare  le  disponibilita'  del Fondo per le crisi di mercato, di
cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
nel  limite  della  somma  di 2 milioni di euro per l'anno 2008. Tale
somma e' versata nell'anno 2008 all'entrata del bilancio dello Stato,
per  essere riassegnata al Ministero suddetto per le finalita' di cui
al  presente  comma.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e'
autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni
di bilancio.
  ((  7-bis.  All'articolo 5,  comma 1,  del decreto-legge 10 gennaio
2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006,
n.  81, e successive modificazioni, le parole: «1° gennaio 2008» sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2009».
  7-ter.  Il comma 96 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000,
n.  388,  si  interpreta  nel senso che gli atti ivi indicati possono
essere  redatti  e  sottoscritti  anche  dai soggetti in possesso del
titolo  di  cui  alla  legge  6 giugno  1986,  n.  251,  e successive
modificazioni. ))
                            Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il testo del comma 9-bis dell'art. 1 del
          decreto-legge  18 maggio  2006,  n.  181,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante
          «Disposizioni   urgenti   in   materia  di  riordino  delle
          attribuzioni  della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
          dei Ministeri», come modificato dalla presente legge:
              «9-bis.  Il  Ministro dello sviluppo economico esercita
          la  vigilanza  sui  consorzi  agrari  di  concerto  con  il
          Ministro  delle  politiche agricole alimentari e forestali,
          ai  sensi  dell'art.  12  del  decreto legislativo 2 agosto
          2002, n. 220. I consorzi agrari sono societa' cooperative a
          responsabilita'  limitata, disciplinate a tutti gli effetti
          dagli  articoli 2511  e  seguenti  del codice civile; l'uso
          della  denominazione  di  consorzio  agrario  e'  riservato
          esclusivamente alle societa' cooperative di cui al presente
          comma. Le disposizioni della legge 28 ottobre 1999, n. 410,
          e  successive  modificazioni,  sono  abrogate  ad eccezione
          dell'art. 2, dell'art. 5, commi 2, 3, 5 e 6, e dell'art. 6.
          E' abrogato, altresi', il comma 227 dell'art. 1 della legge
          30 dicembre 2004, n. 311. Per i consorzi agrari attualmente
          in stato di liquidazione coatta amministrativa, l'autorita'
          di  vigilanza provvede alla nomina di un commissario unico,
          ai  sensi  dell'art.  198,  primo  comma, del regio decreto
          16 marzo  1942,  n.  267, in sostituzione dei commissari in
          carica  alla  data  di  entrata  in  vigore  della legge di
          conversione   del  presente  decreto,  con  il  compito  di
          chiudere   la   liquidazione  entro  il  31 dicembre  2007,
          depositando  gli atti di cui all'art. 213 del regio decreto
          16 marzo  1942,  n. 267 la medesima disposizione si applica
          anche   ai   consorzi   agrari   in  stato  di  concordato,
          limitatamente alla nomina di un nuovo commissario unico. In
          mancanza  della  presentazione e della autorizzazione della
          proposta   di  concordato  l'autorita'  amministrativa  che
          vigila  sulla  liquidazione  revoca l'esercizio provvisorio
          dell'impresa  dei  consorzi  agrari  in liquidazione coatta
          amministrativa.  Per tutti gli altri consorzi, i commissari
          in  carica  provvedono,  entro  il  31 dicembre  2006, alla
          ricostituzione  degli  organi  statutari e cessano, in pari
          data, dall'incarico. I consorzi agrari adeguano gli statuti
          alle  disposizioni  del  codice civile entro il 31 dicembre
          2007.».
              - Si  riporta  il testo dell'art. 124 del regio decreto
          16 marzo  1942, n. 267, recante «Disciplina del fallimento,
          del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata
          e  della liquidazione coatta amministrativa.» e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1942, n. 81.
              «Art.  124  (Proposta  di concordato). - La proposta di
          concordato puo' essere presentata da uno o piu' creditori o
          da un terzo, anche prima del decreto che rende esecutivo lo
          stato  passivo, purche' sia stata tenuta la contabilita' ed
          i  dati  risultanti  da essa e le altre notizie disponibili
          consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio
          dei  creditori  del  fallito da sottoporre all'approvazione
          del  giudice  delegato. Essa non puo' essere presentata dal
          fallito,  da  societa'  cui  egli  partecipi  o da societa'
          sottoposte  a comune controllo se non dopo il decorso di un
          anno  dalla dichiarazione di fallimento e purche' non siano
          decorsi  due  anni dal decreto che rende esecutivo lo stato
          passivo.
              La proposta puo' prevedere:
                a) la  suddivisione  dei creditori in classi, secondo
          posizione giuridica ed interessi economici omogenei;
                b) trattamenti     differenziati     fra    creditori
          appartenenti  a  classi  diverse,  indicando le ragioni dei
          trattamenti differenziati dei medesimi;
                c) la  ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione
          dei  crediti  attraverso  qualsiasi  forma,  anche mediante
          cessione    dei    beni,   accollo   o   altre   operazioni
          straordinarie,  ivi  compresa  l'attribuzione ai creditori,
          nonche'  a societa' da questi partecipate, di azioni, quote
          ovvero  obbligazioni,  anche convertibili in azioni o altri
          strumenti finanziari e titoli di debito.
              La  proposta  puo'  prevedere che i creditori muniti di
          privilegio,   pegno  o  ipoteca,  non  vengano  soddisfatti
          integralmente, purche' il piano ne preveda la soddisfazione
          in  misura  non inferiore a quella realizzabile, in ragione
          della  collocazione  preferenziale, sul ricavato in caso di
          liquidazione,   avuto   riguardo   al   valore  di  mercato
          attribuibile  ai beni o diritti sui quali sussiste la causa
          di  prelazione  indicato  nella  relazione  giurata  di  un
          professionista  in  possesso  dei requisiti di cui all'art.
          67,  terzo  comma,  lettera d)  designato dal tribunale. Il
          trattamento  stabilito  per  ciascuna classe non puo' avere
          l'effetto  di  alterare  l'ordine  delle cause legittime di
          prelazione.
              La  proposta presentata da uno o piu' creditori o da un
          terzo  puo'  prevedere  la  cessione,  oltre  che  dei beni
          compresi  nell'attivo  fallimentare,  anche delle azioni di
          pertinenza  della  massa,  purche'  autorizzate dal giudice
          delegato,  con  specifica  indicazione  dell'oggetto  e del
          fondamento  della  pretesa. Il proponente puo' limitare gli
          impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi
          al  passivo,  anche  provvisoriamente, e a quelli che hanno
          proposto  opposizione  allo  stato  passivo  o  domanda  di
          ammissione  tardiva  al tempo della proposta. In tale caso,
          verso gli altri creditori continua a rispondere il fallito,
          fermo quanto disposto dagli articoli 142 e seguenti in caso
          di esdebitazione.».
              - Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 1 (Proroga
          del   Fondo   per  lo  sviluppo  della  meccanizzazione  in
          agricoltura  e  contributi  ad  enti  irrigui ed al settore
          degli  allevamenti)  del  decreto-legge 23 ottobre 1996, n.
          552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre
          1996,  n.  642,  recante  «Interventi  urgenti  nei settori
          agricoli  e  fermo biologico della pesca per il 1996», come
          modificato dalla presente legge:
              «1.  Il  termine  di  cui  all'art. 7 del decreto-legge
          13 agosto  1975,  n.  377,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge  16 ottobre 1975, n. 493, relativo alla durata
          del   Fondo   per  lo  sviluppo  della  meccanizzazione  in
          agricoltura,  di  cui  all'art.  12  della legge 27 ottobre
          1966,  n.  910,  e successive integrazioni, e' prorogato al
          31 dicembre  2008.  La  gestione  del Fondo per lo sviluppo
          della  meccanizzazione  in  agricoltura  e'  affidata  alle
          regioni.».
              - Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 6 giugno
          1986,  n. 251, recante «Istituzione dell'albo professionale
          degli  agrotecnici»,  come modificato dalla presente legge,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno 1986, n. 134.
              «Art.  11. - 1. L'iscrizione all'albo degli agrotecnici
          consente:
                a) la direzione e l'amministrazione di cooperative di
          produzione,   commercializzazione  e  vendita  di  prodotti
          agricoli;
                b) la  direzione,  l'amministrazione e la gestione di
          aziende  agrarie e zootecniche e di aziende di lavorazione,
          trasformazione  e  commercializzazione di prodotti agrari e
          zootecnici, limitatamente alle piccole e medie aziende, ivi
          comprese  le  funzioni  contabili,  quelle  di assistenza e
          rappresentanza     tributaria     e     quelle     relative
          all'amministrazione del personale dipendente dalle medesime
          aziende;
                c) l'assistenza   tecnico-economica   agli  organismi
          cooperativi  ed  alle  piccole  e medie aziende compresa la
          progettazione   e   direzione   di   piani   aziendali   ed
          interaziendali,  anche  ai fini della concessione dei mutui
          fondiari,    nonche'   le   opere   di   trasformazione   e
          miglioramento fondiario;
                d) l'assistenza   alla   stipulazione  dei  contratti
          agrari;
                e) la   formulazione   e   l'analisi   dei  costi  di
          produzione  e  la consulenza ed i controlli analitici per i
          settori lattiero-caseario, enologico ed oleario;
                f) la rilevazione dei dati statistici;
                g) l'assistenza   tecnica   per  i  programmi  e  gli
          interventi fitosanitari e di lotta integrata;
                h) la curatela di aziende agrarie e zootecniche;
                i) la   direzione  e  manutenzione  di  parchi  e  la
          progettazione,  direzione e manutenzione di giardini, anche
          localizzati, gli uni e gli altri, in aree urbane;
                l) le  attivita'  connesse  agli accertamenti ed alla
          liquidazione degli usi civici;
                m) l'assistenza  tecnica  ai  produttori  singoli  ed
          associati;
                n) le attribuzioni derivanti da altre leggi;
                o) l'esercizio delle competenze connesse al titolo di
          specializzazione  ottenuto  a  seguito  di  regolare  corso
          istituito dallo Stato o dalle regioni.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 2 del decreto-legge
          28 dicembre  2006,  n.  300, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  26 febbraio  2007, n. 17, recante «Proroga di
          termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni
          diverse», come modificato dalla presente legge:
              «Art.  2  (Disposizioni  in materia di agricoltura e di
          pesca).  - 1. All'art. 96, comma 7, del decreto legislativo
          3 aprile  2006,  n.  152,  le parole: «30 giugno 2006» sono
          sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007».
              2. All'art. 3 del decreto legislativo 10 dicembre 2002,
          n. 306, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
              «2-bis.  Gli operatori iscritti nella banca dati di cui
          all'art.   2,   comma 1,   possono   presentare   entro  il
          31 dicembre  2007 le istanze di aggiornamento relative alla
          propria  attivita',  conseguenti  a  variazioni intervenute
          prima  della  data  di  entrata  in  vigore  della presente
          disposizione».
              3.  Per  le  aziende  in  crisi  di  cui al comma 3-bis
          dell'art.  5  del  decreto-legge  1° ottobre  2005, n. 202,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30 novembre
          2005, n. 244, e successive modificazioni, il termine per il
          versamento  della  prima e della seconda rata e' effettuato
          entro  il  29 dicembre  2006, senza aggravio di sanzioni ed
          interessi; il temine per il versamento della terza e quarta
          rata  di  cui  all'art.  2,  comma 116,  del  decreto-legge
          3 ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge  24 novembre  2006,  n. 286, e' posticipato al
          30 giugno  2007; al relativo onere, valutato in 50.000 euro
          per   l'anno   2007,   si   provvede   mediante   riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 5, comma 3-ter
          del  decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  30 novembre  2005,  n. 244. I
          versamenti   tributari   non  eseguiti  per  effetto  della
          sospensione   di   cui   all'art.   5,   comma 3-bis,   del
          decreto-legge  1° ottobre  2005,  n.  202,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  30 novembre  2005,  n. 244, e
          successive   modificazioni,   sono   effettuati   in  unica
          soluzione  senza  aggravio di sanzioni e di interessi entro
          il  16 gennaio  2007  ovvero  in un massimo di quattro rate
          trimestrali di pari importo. La prima rata e' versata entro
          il  16 gennaio  2007.  Le  rate  successive alla prima sono
          maggiorate   degli   interessi   legali   a  decorrere  dal
          17 gennaio  2007.  Gli  adempimenti  tributari  diversi dai
          versamenti  non  eseguiti  per effetto della sospensione di
          cui  al  predetto art. 5, comma 3-bis, del decreto-legge n.
          202 del 2005 sono effettuati entro il 31 gennaio 2007.
              3-bis.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          provvede al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni
          di   cui   al  comma 3,  anche  ai  fini  dell'applicazione
          dell'art.  11-ter,  comma 7,  della legge 5 agosto 1978, n.
          468,  e  successive modificazioni, e trasmette alle Camere,
          corredati  da  apposite  relazioni,  gli  eventuali decreti
          adottati  ai  sensi  dell'art. 7, secondo comma, numero 2),
          della medesima legge n. 468 del 1978.
              4.  I compiti del Commissario straordinario del Governo
          di cui all'art. 7-bis del decreto-legge 11 gennaio 2001, n.
          1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001,
          n.  49, sono estesi a tutte le emergenze zootecniche e sono
          prorogati  al  31 dicembre  2008. Al relativo onere, pari a
          150.000  euro  a  per  l'anno  2007,  si  provvede mediante
          corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di spesa di
          cui  all'art.  5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre
          2005,  n.  202,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni.
              5.  Il termine di cui all'art. 15, comma 2, del decreto
          legislativo  29 aprile  2006,  n. 217, per l'iscrizione nel
          registro   dei   fertilizzanti   o   dei   fabbricanti   di
          fertilizzanti, e' prorogato al 30 settembre.
              5-bis.   All'art.   5,   comma 1,   del   decreto-legge
          10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  11 marzo  2006,  n. 81, le parole: «1° gennaio 2007»
          sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2008»;
              5-ter.  Per  i  sinistri  che  coinvolgono  le macchine
          agricole,   come   definite   dall'art.   57   del  decreto
          legislativo   30 aprile   1992,   n.   285,   e  successive
          modificazioni,   la  disciplina  del  risarcimento  diretto
          prevista  dal  regolamento di cui al decreto del Presidente
          della  Repubblica  18 luglio  2006,  n.  254,  si applica a
          decorrere dal 1° febbraio 2008.
              5-quater.  Il  termine  di cui all'art. 1, comma 9-bis,
          ultimo  periodo,  del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006,
          n. 233, gia' prorogato dall'art. 1, comma 1076, della legge
          27 dicembre  2006,  n. 296, per l'adeguamento degli statuti
          dei  consorzi  agrari,  con  le  modalita'  previste per le
          deliberazioni  assembleari  dall'art.  223-duodecies  delle
          disposizioni   per   l'attuazione  del  codice  civile,  e'
          prorogato al 30 aprile 2008.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 5 del decreto-legge
          1° ottobre  2005,  n.  202,  convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  30 novembre  2005,  n.  244,  recante «Misure
          urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria»:
              «Art.  5 (Interventi urgenti nel settore avicolo). - 1.
          L'AGEA e' autorizzata ad acquistare carni congelate avicole
          ed  altri  prodotti avicoli freschi per un quantitativo non
          superiore  a 17.000 tonnellate per un importo di 20 milioni
          di euro, da destinare ad aiuti alimentari.
              2.  Il  Ministro  delle politiche agricole e forestali,
          con  decreto  di  natura  non  regolamentare,  determina le
          modalita'  di acquisto, ivi compreso il prezzo, da parte di
          AGEA delle carni di cui al comma 1.
              3.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del comma 1,
          pari  a  20  milioni  di euro per l'anno 2005, si provvede,
          mediante   corrispondente   riduzione   dello  stanziamento
          iscritto,   ai   fini  del  bilancio  triennale  2005-2007,
          nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  parte
          corrente  "Fondo  speciale"  dello  stato di previsione del
          Ministero  dell'economia  e  delle finanze per l'anno 2005,
          allo  scopo parzialmente utilizzando, quanto a 5 milioni di
          euro,  l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno,
          quanto  a  8  milioni di euro, l'accantonamento relativo al
          Ministero  degli  affari  esteri,  e, quanto a 7 milioni di
          euro, l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
              3-bis.  A  decorrere  dal  1° gennaio  2006,  e fino al
          31 ottobre  2006,  a favore degli allevatori avicoli, delle
          imprese  di  macellazione e trasformazione di carne avicola
          nonche'   mangimistiche  operanti  nella  filiera  e  degli
          esercenti  attivita'  di  commercio  all'ingrosso  di carni
          avicole  sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e
          ai  versamenti  tributari,  nonche'  il  pagamento  di ogni
          contributo o premio di previdenza e assistenza sociale, ivi
          compresa  la  quota a carico dei dipendenti, senza aggravio
          di  sanzioni,  interessi  o altri oneri. Non si fa luogo al
          rimborso  di quanto gia' versato. Sono altresi' sospesi per
          il predetto periodo i pagamenti delle rate delle operazioni
          creditizie e di finanziamento, ivi comprese quelle poste in
          essere  dall'Istituto  di  servizi  per il mercato agricolo
          alimentare (ISMEA).
              3-ter.  Per l'attuazione del comma 3-bis e' autorizzata
          la  spesa  di  2 milioni  di  euro  per  l'anno 2006 e di 8
          milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2007. Al
          relativo  onere  si  provvede,  quanto  a 2 milioni di euro
          annui   a   decorrere  dal  2006,  mediante  corrispondente
          riduzione  dell'autorizzazione  di spesa di cui all'art. 36
          del  decreto  legislativo  18 maggio  2001,  n. 228, per le
          finalita'  di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto
          legislativo e, quanto a 6 milioni di euro annui a decorrere
          dall'anno  2007,  mediante  corrispondente  riduzione della
          proiezione   per   il   medesimo  anno  dello  stanziamento
          iscritto,   ai   fini  del  bilancio  triennale  2005-2007,
          nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  parte
          corrente  "Fondo  speciale"  dello  stato di previsione del
          Ministero  dell'economia  e  delle finanze per l'anno 2005,
          allo   scopo   parzialmente   utilizzando  l'accantonamento
          relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
              3-quater.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze,
          d'intesa   con  il  Ministro  delle  politiche  agricole  e
          forestali,   e'  autorizzato  a  concedere  contributi  per
          l'accensione   di   mutui   per   la   riconversione  e  la
          ristrutturazione  delle  imprese coinvolte nella situazione
          di  emergenza  della  filiera  avicola,  ivi  compresi  gli
          allevamenti  avicoli  e  le  imprese  di  macellazione e di
          trasformazione  di  carne  avicola  o di prodotti a base di
          carne   avicola.  Ai  fini  di  cui  al  presente  comma e'
          autorizzata  la  spesa  di  10 milioni di euro per ciascuno
          degli  anni  2006  e  2007.  Al  relativo onere si provvede
          mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione di
          spesa  di  cui  all'art.  15,  comma 2,  primo periodo, del
          decreto  legislativo  29 marzo  2004,  n.  102, relativa al
          Fondo di solidarieta' nazionale - incentivi assicurativi.
              4.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.».
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 1-bis  dell'art. 1
          (Interventi    nel   settore   dell'irrigazione   e   della
          cooperazione agricola) del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
          149,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio
          1993,   n.  237,  recante  «Interventi  urgenti  in  favore
          dell'economia»,   pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale
          20 maggio 1993, n. 116.
              «1-bis.  Le  garanzie  concesse,  prima  della  data di
          entrata   in  vigore  del  presente  decreto,  da  soci  di
          cooperative agricole, a favore delle cooperative stesse, di
          cui  sia  stata  previamente  accertata  l'insolvenza, sono
          assunte  a  carico  del bilancio dello Stato. A tal fine e'
          stanziata  la  somma  di lire 20 miliardi annui a decorrere
          dall'anno  1993  per  un periodo di dieci anni. Al relativo
          onere si provvede, per gli anni 1993, 1994 e 1995, mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
          fini  del  bilancio  triennale  1993-1995, al capitolo 6856
          dello  stato  di  previsione  del  Ministero del tesoro per
          l'anno     1993,    all'uopo    parzialmente    utilizzando
          l'accantonamento  relativo  al  Ministero  del  tesoro, con
          imputazione sulla quota iscritta come limite d'impegno.».
              - Si   riporta  il  testo  dall'art.  126  della  legge
          23 dicembre  2000,  n.  388,  recante  «Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2001)»:
              «Art.  126 (Garanzie a favore di cooperative agricole).
          -  1.  A  titolo di riconoscimento di somme gia' maturate e
          dovute per le finalita' di cui all'art. 1, comma 1-bis, del
          decreto-legge  20 maggio  1993,  n.  149,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  19 luglio  1993,  n.  237, e'
          autorizzata  la spesa di lire 230 miliardi per l'anno 2001,
          fermo  restando  lo  stanziamento finanziario gia' previsto
          dal citato art. 1, comma 1-bis.
              2.  Il  pagamento  da  parte dello Stato delle garanzie
          ammesse  per  le  finalita' di cui all'art. 1, comma 1-bis,
          del  decreto-legge  20 maggio 1993, n. 149, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  19 luglio  1993,  n.  237, e'
          effettuato  secondo  l'ordine stabilito nell'elenco n. 1 di
          cui  al decreto ministeriale 18 dicembre 1995 del Ministero
          delle  risorse  agricole, alimentari e forestali pubblicato
          nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 1
          del  2 gennaio 1996, e sulla base dei criteri contenuti nel
          decreto  ministeriale  2 febbraio 1994, del Ministero delle
          risorse  agricole, alimentari e forestali, pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  39  del 17 febbraio 1994, salve le
          successive  modifiche  conseguenti a pronunce definitive in
          sede amministrativa o giurisdizionale.
              3.  L'intervento  dello  Stato,  ai  sensi dell'art. 1,
          comma 1-bis,  del  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 149,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
          n.  237,  nei  confronti di soci, come individuati ai sensi
          del  comma 2  del presente articolo, che abbiano rilasciato
          garanzie, individualmente o in solido con altri soci di una
          stessa  cooperativa,  determina  la  liberazione di tutti i
          soci garanti.
              4.  Le  procedure  esecutive  nei  confronti  dei  soci
          garanti,  inseriti  nell'elenco  di  cui  al  comma 2,  per
          l'escussione   delle   garanzie   sono  sospese  sino  alla
          comunicazione  da  parte dell'amministrazione della messa a
          disposizione della somma spettante.
              5.  Subordinatamente  alle cooperative ammesse a godere
          dei   benefici   previsti  dall'art.  1,  comma 1-bis,  del
          decreto-legge  20 maggio  1993,  n.  149,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, possono
          essere   ammessi   a   godere   degli  stessi  benefici  le
          cooperative ed i consorzi tra cooperative che alla data del
          19 luglio  1993  si trovavano nelle condizioni previste dal
          suddetto  articolo,  che abbiano presentato domanda entro i
          termini  previsti  dalla  citata  legge,  per  i  quali sia
          intervenuta,  almeno  in primo grado, la pronuncia da parte
          del  tribunale attestante lo stato di insolvenza oppure che
          si trovino in stato di liquidazione. Le procedure esecutive
          nei  confronti  dei  soci  garanti  per  l'escussione delle
          garanzie  sono  sospese  sino  alla  comunicazione da parte
          dell'amministrazione della messa a disposizione della somma
          spettante.».
              - Il  testo della legge 1° luglio 1977, n. 403, recante
          «Provvedimenti per il finanziamento dell'attivita' agricola
          nelle  regioni»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          16 luglio 1977, n. 194.
              - Il  testo  della  legge  27 dicembre  1977,  n.  984,
          recante   «Coordinamento   degli  interventi  pubblici  nei
          settori      della      zootecnia,     della     produzione
          ortoflorofrutticola,  della forestazione, dell'irrigazione,
          delle  grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e
          della  utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari
          e montani» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 gennaio
          1978, n. 8.
              - Il testo della legge 8 novembre 1986, n. 752, recante
          «Legge   pluriennale   per   l'attuazione   di   interventi
          programmati  in  agricoltura»  e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 13 novembre 1986, n. 264.
              - Si  riporta il testo dei commi 559, 1055, 1056 e 1072
          dell'art.  1  della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante
          «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»:
              «559.  Il  personale proveniente dai consorzi agrari ai
          sensi  dei  commi 6  e 7 dell'art. 5 della legge 28 ottobre
          1999, n. 410, e collocato in mobilita' collettiva alla data
          del  29 settembre  2006  puo'  essere  inquadrato a domanda
          presso  le  regioni  e  gli  enti  locali  nei limiti delle
          dotazioni  organiche vigenti alla data di entrata in vigore
          della presente legge.».
              «1055.   Entro  il  30 novembre  2007,  il  Commissario
          straordinario  dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e
          della   trasformazione  fondiaria  in  Puglia,  Lucania  ed
          Irpinia  (EIPLI),  di  cui  al decreto legislativo del Capo
          provvisorio  dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, ratificato,
          con  modificazioni,  dalla  legge  11 luglio 1952, n. 1005,
          effettua   una   puntuale   ricognizione  della  situazione
          debitoria dell'EIPLI e definisce, con i creditori, un piano
          di  rientro  che  trasmette  al  Ministero  delle politiche
          agricole alimentari e forestali che stabilisce le procedure
          amministrative e finanziarie per il risanamento dell'EIPLI.
          Fino alla predetta data sono sospese le procedure esecutive
          e giudiziarie nei confronti dell'EIPLI. Dopo aver proceduto
          al  risanamento  finanziario  dell'Ente,  il Ministro delle
          politiche  agricole  alimentari e forestali emana, d'intesa
          con  le  regioni  Puglia, Basilicata e Campania, un decreto
          per  la  trasformazione  dell'EIPLI in societa' per azioni,
          compartecipata  dallo Stato e dalle regioni interessate. Al
          fine  di concorrere alle esigenze piu' immediate dell'EIPLI
          e' assegnato, allo stesso, un contributo straordinario di 5
          milioni di euro per l'anno 2007.».
              «1056.   All'art.   5,   comma 1,   del   decreto-legge
          22 ottobre  2001,  n.  381,  convertito, con modificazioni,
          dalla   legge   21 dicembre  2001,  n.  441,  e  successive
          modificazioni,  le  parole:  «e'  prorogato di cinque anni»
          sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e'  prorogato di sette
          anni».  L'onere  per  l'attuazione  del  presente comma per
          l'anno 2007 e' pari a 271.240 euro.».
              «1072.  Al  fine  di  favorire  la  ripresa economica e
          produttiva delle imprese agricole colpite da gravi crisi di
          mercato  e di limitarne le conseguenze economiche e sociali
          nei  settori e nelle aree geografiche colpiti, e' istituito
          presso  il  Ministero delle politiche agricole alimentari e
          forestali  il  Fondo  per  le  crisi  di  mercato. Al Fondo
          confluiscono  le  risorse di cui all'art. 1-bis, commi 13 e
          14,  del  decreto-legge  10 gennaio 2006, n. 2, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge 11 marzo 2006, n. 81, non
          impegnate  alla data del 31 dicembre 2006, che sono versate
          all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per la successiva
          riassegnazione allo stato di previsione del Ministero delle
          politiche  agricole  alimentari  e  forestali.  Il Ministro
          dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  36  del  decreto
          legislativo  30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche»:
              «Art.  36 (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile).
          -  1.  Le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente
          con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e
          non  possono  avvalersi  delle forme contrattuali di lavoro
          flessibile  previste  dal  codice  civile e dalle leggi sui
          rapporti  di  lavoro  subordinato  nell'impresa  se non per
          esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre mesi,
          fatte  salve  le  sostituzioni per maternita' relativamente
          alle autonomie territoriali. Il provvedimento di assunzione
          deve  contenere  l'indicazione del nominativo della persona
          da sostituire.
              2. In nessun caso e' ammesso il rinnovo del contratto o
          l'utilizzo  del  medesimo  lavoratore  con  altra tipologia
          contrattuale.
              3.   Le   amministrazioni   fanno  fronte  ad  esigenze
          temporanee   ed   eccezionali   attraverso   l'assegnazione
          temporanea  di  personale  di  altre amministrazioni per un
          periodo non superiore a sei mesi, non rinnovabile.
              4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono
          essere derogate dalla contrattazione collettiva.
              5.   Le   amministrazioni  pubbliche  trasmettono  alla
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
          funzione  pubblica  e  al  Ministero  dell'economia e delle
          finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale dello
          Stato  le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori
          socialmente utili.
              6.   In   ogni  caso,  la  violazione  di  disposizioni
          imperative   riguardanti   l'assunzione   o   l'impiego  di
          lavoratori,  da  parte delle pubbliche amministrazioni, non
          puo'  comportare  la  costituzione  di rapporti di lavoro a
          tempo    indeterminato    con    le    medesime   pubbliche
          amministrazioni,  ferma  restando  ogni  responsabilita'  e
          sanzione.   Il   lavoratore   interessato   ha  diritto  al
          risarcimento  del  danno  derivante  dalla  prestazione  di
          lavoro   in   violazione  di  disposizioni  imperative.  Le
          amministrazioni  hanno  l'obbligo  di  recuperare  le somme
          pagate   a   tale   titolo   nei  confronti  dei  dirigenti
          responsabili,  qualora  la  violazione  sia dovuta a dolo o
          colpa  grave.  Le  amministrazioni pubbliche che operano in
          violazione  delle  disposizioni di cui al presente articolo
          non  possono  effettuare  assunzioni ad alcun titolo per il
          triennio successivo alla suddetta violazione.
              7.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente art. non si
          applicano  agli  uffici  di  cui  all'art. 14, comma 2, del
          presente  decreto,  nonche'  agli uffici di cui all'art. 90
          del  testo  unico  di  cui al decreto legislativo 18 agosto
          2000,  n.  267.  Sono altresi' esclusi i contratti relativi
          agli  incarichi dirigenziali ed alla preposizione ad organi
          di    direzione,    consultivi   e   di   controllo   delle
          amministrazioni   pubbliche,   ivi  inclusi  gli  organismi
          operanti  per  le  finalita'  di cui all'art. 1 della legge
          17 maggio 1999, n. 144.
              8. Per l'attuazione di programmi e progetti di tutela e
          valorizzazione delle aree marine protette di cui alle leggi
          31 dicembre  1982,  n.  979,  e 6 dicembre 1991, n. 394, il
          parco  nazionale  dell'arcipelago  della  Maddalena, di cui
          alla  legge  4 gennaio  1994,  n.  10,  e  gli  enti cui e'
          delegata  la gestione ai sensi dell'art. 2, comma 37, della
          legge  9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni,
          sono  autorizzati,  in deroga ad ogni diversa disposizione,
          ad  assumere  personale  con  contratto  di  lavoro a tempo
          determinato, della durata massima di due anni eventualmente
          rinnovabili,  nel  contingente  complessivo  stabilito  con
          disposizione   legislativa   e   ripartito   tra  gli  enti
          interessati  con  decreto  del Ministro per le riforme e le
          innovazioni nella pubblica amministrazione, su proposta del
          Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare,  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle
          finanze.  In prima applicazione, il predetto contingente e'
          fissato   in   centocinquanta   unita'   di  personale  non
          dirigenziale     alla    cui    copertura    si    provvede
          prioritariamente  con trasformazione del rapporto di lavoro
          degli  operatori  attualmente  utilizzati  con contratti di
          lavoro flessibile.
              9.   Gli   enti  locali  non  sottoposti  al  patto  di
          stabilita'  interno  e  che  comunque abbiano una dotazione
          organica   non   superiore  alle  quindici  unita'  possono
          avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile, oltre
          che per le finalita' di cui al comma 1, per la sostituzione
          di  lavoratori  assenti  e  per i quali sussiste il diritto
          alla  conservazione  del posto, sempreche' nel contratto di
          lavoro  a  termine  sia  indicato  il  nome  del lavoratore
          sostituito e la causa della sua sostituzione.
              10.  Gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale, in
          relazione  al  personale  medico, con esclusivo riferimento
          alle figure infungibili, al personale infermieristico ed al
          personale  di  supporto  alle  attivita'  infermieristiche,
          possono   avvalersi   di   forme   contrattuali  di  lavoro
          flessibile,  oltre  che per le finalita' di cui al comma 1,
          per  la  sostituzione  di  lavoratori assenti o cessati dal
          servizio  limitatamente  ai casi in cui ricorrano urgenti e
          indifferibili   esigenze   correlate  alla  erogazione  dei
          livelli  essenziali  di  assistenza,  compatibilmente con i
          vincoli  previsti in materia di contenimento della spesa di
          personale  dall'art.  1, comma 565, della legge 27 dicembre
          2006, n. 296.
              11.  Le  pubbliche amministrazioni possono avvalersi di
          contratti  di  lavoro  flessibile  per  lo  svolgimento  di
          programmi o attivita' i cui oneri sono finanziati con fondi
          dell'Unione    europea    e   del   Fondo   per   le   aree
          sottoutilizzate.  Le  universita'  e  gli  enti  di ricerca
          possono  avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo
          svolgimento   di  progetti  di  ricerca  e  di  innovazione
          tecnologica  i cui oneri non risultino a carico dei bilanci
          di  funzionamento  degli  enti o del fondo di finanziamento
          degli  enti  o  del  fondo di finanziamento ordinario delle
          universita'.  Gli  enti  del  Servizio  sanitario nazionale
          possono  avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo
          svolgimento  di  progetti  di  ricerca  finanziati  con  le
          modalita'  indicate  nell'art.  1,  comma 565,  lettera b),
          secondo  periodo,  della  legge  27 dicembre  2006, n. 296.
          L'utilizzazione   dei  lavoratori,  con  i  quali  si  sono
          stipulati  i  contratti  di cui al presente comma, per fini
          diversi   determina   responsabilita'   amministrativa  del
          dirigente  e  del  responsabile del progetto. La violazione
          delle  presenti  disposizioni  e'  causa  di  nullita'  del
          provvedimento.».
              - Si   riporta   il   testo  del  comma 1  dell'art.  5
          (Interventi   urgenti   nel   settore   della   pesca)  del
          decreto-legge   10 gennaio  2006,  n.  2,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  11 marzo 2006, n. 81, recante
          «Interventi   urgenti   per   i  settori  dell'agricoltura,
          dell'agroindustria,  della  pesca,  nonche'  in  materia di
          fiscalita'   d'impresa»,  come  modificato  dalla  presente
          legge:
              «1. L'entrata in vigore dell'obbligo di cui all'art. 28
          del  regolamento  di  cui  al decreto ministeriale 5 agosto
          2002,  n.  218  del  Ministro  delle  infrastrutture  e dei
          trasporti,   cosi'   come   sostituito   dall'art.   5  del
          regolamento  di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2004,
          n.  231  del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
          e'  fissata al 1° gennaio 2009. Fino a tale data continuano
          ad  applicarsi  le  disposizioni  di sicurezza previste dal
          regolamento  di  cui al decreto ministeriale 22 giugno 1982
          del  Ministro  della  marina  mercantile,  pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 200 del 22 luglio 1982, e dal decreto
          ministeriale  19 aprile  2000  del Ministro delle politiche
          agricole  e  forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 126 del 1° giugno 2000.».
              - Si  riporta il testo del comma 96 dall'art. 145 della
          citata legge 23 dicembre 2000, n. 388:
              «96.  Gli  atti  di  aggiornamento  geometrico  di  cui
          all'art.  8  della  legge  1° ottobre 1969, n. 679, ed agli
          articoli 5  e 7 del decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre  1972, n. 650, e le denunce di variazione di cui
          all'art.  27  del  testo  unico  delle imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917, resi dai soggetti di cui all'art.
          1,  comma 7,  del  decreto-legge  27 aprile  1990,  n.  90,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990,
          n. 165, sono redatti conformemente alle disposizioni di cui
          al  decreto  19 aprile  1994,  n.  701  del  Ministro delle
          finanze.».