Art. 26-bis.
Proroghe  in  materia  di  presentazione  degli atti di aggiornamento
                              catastale
  1.  All'articolo 2,  comma 36,  terzo  periodo,  del  decreto-legge
3 ottobre  2006,  n.  262, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre  2006,  n.  286,  e  successive modificazioni, le parole:
«novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sette mesi».
  2.  All'articolo 2,  comma 38,  primo  periodo,  del  decreto-legge
3 ottobre  2006,  n.  262, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre  2006, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a)  le parole: «30 novembre 2007» sono sostituite dalle seguenti:
«31 ottobre 2008»;
    b)  sono  aggiunte,  in fine, le seguenti parole: «fermo restando
che gli effetti fiscali decorrono dal 1° gennaio 2007».
  3.  Le  modifiche  apportate  dal  comma 2 non danno luogo ad alcun
diritto  al rimborso di somme eventualmente gia' riscosse a titolo di
sanzione.
                            Riferimenti normativi:
              - Si riporta il testo dei commi 36 e 38 dell'art. 2 del
          decreto-legge  3 ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla  legge  24 novembre  2006,  n.  286,
          recante  «Disposizioni  urgenti  in  materia  tributaria  e
          finanziaria», come modificati dalla presente legge:
              «36.  L'Agenzia  del territorio, anche sulla base delle
          informazioni   fornite   dall'AGEA   e   delle   verifiche,
          amministrative,  da  telerilevamento  e  da sopralluogo sul
          terreno,  dalla  stessa  effettuate  nell'ambito dei propri
          compiti  istituzionali,  individua i fabbricati iscritti al
          catasto  terreni  per i quali siano venuti meno i requisiti
          per  il  riconoscimento  della  ruralita'  ai fini fiscali,
          nonche'  quelli  che  non  risultano dichiarati al catasto.
          L'Agenzia   del  territorio,  con  apposito  comunicato  da
          pubblicare   nella   Gazzetta   Ufficiale,  rende  nota  la
          disponibilita',   per  ciascun  comune,  dell'elenco  degli
          immobili  individuati  ai  sensi  del  periodo  precedente,
          comprensivo,  qualora accertata, della data cui riferire la
          mancata  presentazione  della  dichiarazione  al catasto, e
          provvede  a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi
          alla   pubblicazione   del   comunicato,  presso  i  comuni
          interessati  e tramite gli uffici provinciali e sul proprio
          sito internet, il predetto elenco, con valore di richiesta,
          per  i  titolari  dei diritti reali, di presentazione degli
          atti  di  aggiornamento  catastale  redatti  ai  sensi  del
          regolamento  di  cui  al decreto del Ministro delle finanze
          19 aprile  1994,  n.  701. Se questi ultimi non ottemperano
          alla richiesta entro sette mesi dalla data di pubblicazione
          del  comunicato  di  cui  al periodo precedente, gli uffici
          provinciali  dell'Agenzia  del  territorio  provvedono  con
          oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto
          attraverso  la predisposizione delle relative dichiarazioni
          redatte in conformita' al regolamento di cui al decreto del
          Ministro   delle  finanze  19 aprile  1994,  n.  701,  e  a
          notificarne   i   relativi   esiti.  Le  rendite  catastali
          dichiarate  o  attribuite  producono  effetto  fiscale,  in
          deroga   alle   vigenti   disposizioni,   a  decorrere  dal
          1° gennaio  dell'anno  successivo alla data cui riferire la
          mancata  presentazione della denuncia catastale, ovvero, in
          assenza  di  tale  indicazione, dal 1° gennaio dell'anno di
          pubblicazione del comunicato di cui al secondo periodo. Con
          provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, da
          adottare  entro  novanta  giorni  dalla  data di entrata in
          vigore   della   presente   disposizione,   sono  stabilite
          modalita'   tecniche  ed  operative  per  l'attuazione  del
          presente  comma. Si applicano le sanzioni per le violazioni
          previste  dall'art.  28  del  regio decreto-legge 13 aprile
          1939,  n.  652,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.».
              «38.  I  fabbricati  per i quali a seguito del disposto
          del comma 37 vengono meno i requisiti per il riconoscimento
          della ruralita' devono essere dichiarati al catasto entro e
          non oltre il 31 ottobre 2008. In tale caso non si applicano
          le  sanzioni  previste dall'art. 28 del regio decreto-legge
          13 aprile  1939,  n.  652,  convertito,  con modificazioni,
          dalla   legge   11 agosto   1939,  n.  1249,  e  successive
          modificazioni.  In  caso  di  inadempienza  si applicano le
          disposizioni  contenute nel comma 36 fermo restando che gli
          effetti fiscali decorrono dal 1° gennaio 2007.».