Art. 28.
Proroga   dei   termini   per  il  riordino  ed  il  riassetto  delle
partecipazioni  societarie  dell'Agenzia  nazionale  per l'attrazione
         degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.
    1. Il  termine  per  l'attuazione  del  piano  di  riordino  e di
dismissione  previsto dal secondo periodo dell'articolo 1, comma 461,
della  legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' differito al 30 giugno 2008
in  riferimento  alle  societa'  regionali dell'Agenzia nazionale per
l'attrazione  degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., per
consentire  il  completamento  delle  attivita'  connesse  alla  loro
cessione  alle  regioni.  Al fine di salvaguardare il loro equilibrio
economico  e finanziario, le societa' regionali continuano a svolgere
le  attivita'  previste  dai  contratti  di  servizio  con l'Agenzia,
relativi  ai titoli I e II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
185,  e vigenti all'atto del loro trasferimento alle regioni, fino al
subentro  di queste ultime nell'esercizio delle funzioni svolte dalla
suddetta  Agenzia  in  relazione  agli  interventi di cui ai medesimi
titoli.  Per  garantire la continuita' nell'esercizio delle funzioni,
il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  con  decreto di natura non
regolamentare,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle
finanze,  d'intesa  con  la  Conferenza  permanente  tra lo Stato, le
regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le
modalita',  i  termini  e le procedure per il graduale subentro delle
regioni,  da completarsi entro il 31 dicembre 2010, nelle funzioni di
cui al secondo periodo, (( le attivita' che, in via transitoria, sono
svolte  dall'Agenzia anche dopo tale subentro, nonche' le misure e le
modalita'   del   cofinanziamento   nazionale,  secondo  criteri  che
favoriscano  l'attuazione  dell'articolo 1,  comma 461,  della citata
legge  n.  296  del  2006,  dei  progetti  regionali  in  materia  di
autoimprenditorialita'  e  autoimpiego,  a  valere  sulle risorse del
Fondo  per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge
27 dicembre  2002,  n.  289,  assegnate  al  Ministero dello sviluppo
economico.
  1-bis.  Entro  il  31 marzo  2008,  a completa attuazione di quanto
previsto   dall'articolo 10-ter,   commi 1  e  2,  del  decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 dicembre  2005,  n. 248, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa Spa trasferisce all'Istituto
sviluppo  agroalimentare  Spa  (ISA),  senza  alcun costo o spesa, ad
eccezione degli eventuali costi notarili, l'importo di 150 milioni di
euro,   per   i   compiti   di  istituto,  in  favore  della  filiera
agroalimentare. Entro il 30 giugno 2008, per il potenziamento di tali
attivita',   la   societa'   ISA  e'  autorizzata  ad  acquisire  per
incorporazione,  secondo  il  vigente diritto societario, la societa'
Buonitalia  Spa, nonche' ad apportare le modifiche al proprio statuto
necessarie  per ricomprendere negli scopi sociali le attivita' svolte
dalla  societa'  Buonitalia  Spa,  anche  ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 17  del  decreto  legislativo  29 marzo  2004, n. 99, e
successive  modificazioni.  Nell'ambito della predetta incorporazione
affluiscono   alla   societa'   ISA   anche   le   risorse   di   cui
all'articolo 10,  comma 10,  del  decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
  1-ter.  Al  fine  dell'attuazione  del  Programma  nazionale  delle
Autostrade  del  mare, e in deroga a quanto previsto dall'articolo 1,
comma 461,  della  legge  27 dicembre  2006,  n.  296,  e'  prorogata
l'attivita' della societa' Rete autostrade mediterranee Spa (RAM), da
svolgersi  secondo  apposite  direttive  adottate  dal  Ministero dei
trasporti  e  sotto  la vigilanza dello stesso Ministero. Al medesimo
fine,  le  azioni  della  predetta  societa'  sono  cedute  a  titolo
gratuito,  entro e non oltre il 1° marzo 2008, dall'Agenzia nazionale
per  l'attrazione  degli  investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  che  esercita i diritti
dell'azionista d'intesa con il Ministero dei trasporti. ))
                            Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il testo del comma 461 dell'art. 1 della
          legge  27 dicembre  2006, n. 296, recante «Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato (legge finanziaria 2007)»:
              «461.  Sulla  base  dei contenuti e dei termini fissati
          con  direttiva  del  Ministro  dello sviluppo economico, la
          societa'  di  cui al comma 460 predispone entro il 31 marzo
          2007  un  piano  di riordino e di dismissione delle proprie
          partecipazioni  societarie,  nei  settori non strategici di
          attivita'.  Il  predetto piano di riordino e di dismissione
          dovra'  prevedere  che  entro  il  30 giugno 2007 il numero
          delle  societa'  controllate sia ridotto a non piu' di tre,
          nonche'  entro lo stesso termine la cessione, anche tramite
          una  societa'  veicolo,  delle  partecipazioni di minoranza
          acquisite; per le societa' regionali si procedera' d'intesa
          con  le  regioni  interessate  anche  tramite la cessione a
          titolo gratuito alle stesse Regioni o altre amministrazioni
          pubbliche  delle  relative  partecipazioni.  Le conseguenti
          operazioni     di    riorganizzazione,    nonche'    quelle
          complementari  e strumentali sono esenti da imposte dirette
          e indirette e da tasse.».
              - Il  testo  del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
          185,   recante   «Incentivi   all'autoimprenditorialita'  e
          all'autoimpiego, in attuazione dell'art. 45, comma 1, della
          legge  17 maggio 1999, n. 144» e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 6 luglio 2000, n. 156.
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  61  della  legge
          27 dicembre  2002,  n.  289,  recante  «Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2003)»:
              «Art.   61   (Fondo  per  le  aree  sottoutilizzate  ed
          interventi nelle medesime aree). - 1. A decorrere dall'anno
          2003  e'  istituito  il  fondo per le aree sottoutilizzate,
          coincidenti  con  l'ambito territoriale delle aree depresse
          di  cui  alla  legge  30 giugno  1998,  n.  208,  al  quale
          confluiscono   le  risorse  disponibili  autorizzate  dalle
          disposizioni      legislative,     comunque     evidenziate
          contabilmente   in   modo   autonomo,   con   finalita'  di
          riequilibrio  economico  e  sociale  di cui all'allegato 1,
          nonche'  la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per
          l'anno  2003,  di  650 milioni di euro per l'anno 2004 e di
          7.000 milioni di euro per l'anno 2005 (364).
              2.  A  decorrere  dall'anno  2004  si provvede ai sensi
          dell'art.  11,  comma  3,  lettera f), della legge 5 agosto
          1978, n. 468, e successive modificazioni.
              3.   Il  fondo  e'  ripartito  esclusivamente  tra  gli
          interventi  previsti  dalle disposizioni legislative di cui
          al  comma 1,  con apposite delibere del CIPE adottate sulla
          base  del  criterio  generale  di destinazione territoriale
          delle  risorse  disponibili e per finalita' di riequilibrio
          economico e sociale, nonche':
                a) per  gli  investimenti  pubblici,  ai  quali  sono
          finalizzate    le    risorse    stanziate   a   titolo   di
          rifinanziamento  degli  interventi  di cui all'art. 1 della
          citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche
          attraverso   le   altre  disposizioni  legislative  di  cui
          all'allegato  1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e
          dei  metodi  indicati  all'art.  73 della legge 28 dicembre
          2001, n. 448;
                b) per  gli incentivi, secondo criteri e metodi volti
          a massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento e la
          sua  rapidita'  e  semplicita',  sulla  base  dei risultati
          ottenuti   e  degli  indirizzi  annuali  del  Documento  di
          programmazione  economico-finanziaria,  e a rispondere alle
          esigenze del mercato (365).
              4.   Le   risorse   finanziarie   assegnate   dal  CIPE
          costituiscono   limiti   massimi  di  spesa  ai  sensi  del
          comma 6-bis dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978,
          n. 468.
              5.  Il  CIPE,  con  proprie  delibere  da sottoporre al
          controllo  preventivo  della  Corte dei conti, stabilisce i
          criteri  e  le  modalita'  di  attuazione  degli interventi
          previsti  dalle disposizioni legislative di cui al comma 1,
          anche  al  fine  di dare immediata applicazione ai principi
          contenuti nel comma 2 dell'art. 72. Sino all'adozione delle
          delibere di cui al presente comma, ciascun intervento resta
          disciplinato  dalle disposizioni di attuazione vigenti alla
          data di entrata in vigore della presente legge.
              6.  Al  fine  di  dare  attuazione  al comma 3, il CIPE
          effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai
          diversi  strumenti  e  del loro stato di attuazione; a tale
          fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio gia'
          in  atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle Camere
          di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura. Entro
          il  30 giugno  di  ogni  anno il CIPE approva una relazione
          sugli    interventi    effettuati   nell'anno   precedente,
          contenente  altresi' elementi di valutazione sull'attivita'
          svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno
          successivo.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          trasmette tale relazione al Parlamento.
              7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE,
          con  diritto  di voto, il Ministro per gli affari regionali
          in qualita' di presidente della Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di Bolzano, e il presidente della Conferenza dei
          presidenti  delle  regioni  e  delle  province  autonome di
          Trento  e  di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza
          della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE
          relative   all'utilizzo   del  fondo  di  cui  al  presente
          articolo sono  trasmesse al Parlamento e di esse viene data
          formale comunicazione alle competenti Commissioni.
              8.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare,  anche con riferimento all'art.
          60,   con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
          bilancio  in  termini di residui, competenza e cassa tra le
          pertinenti  unita'  previsionali  di  base  degli  stati di
          previsione delle amministrazioni interessate.
              9.  Le  economie  derivanti  da provvedimenti di revoca
          totale  o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1 del
          decreto-legge  23 giugno  1995,  n.  244,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge 8 agosto 1995, n. 341, nonche'
          quelle  di  cui  all'art.  8, comma 2, della legge 7 agosto
          1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
          produttive  per  la  copertura degli oneri statali relativi
          alle   iniziative   imprenditoriali   comprese   nei  patti
          territoriali  e  per il finanziamento di nuovi contratti di
          programma.  Per  il  finanziamento  di  nuovi  contratti di
          programma, una quota pari al 70 per cento delle economie e'
          riservata   alle   aree  sottoutilizzate  del  Centro-Nord,
          ricomprese  nelle  aree  ammissibili  alle deroghe previste
          dall'art.  87,  paragrafo 3,  lettera c),  del Trattato che
          istituisce   la   Comunita'   europea,  nonche'  alle  aree
          ricomprese  nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE) n.
          1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.
              10.  Le  economie  derivanti da provvedimenti di revoca
          totale  o  parziale  delle  agevolazioni di cui all'art. 1,
          comma   2,  del  decreto-legge  22 ottobre  1992,  n.  415,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre
          1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
          produttive,  oltre  che  per  gli  interventi  previsti dal
          citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del
          100  per  cento delle economie stesse, per il finanziamento
          di  nuovi  contratti  di programma. Per il finanziamento di
          nuovi  contratti  di  programma  una  quota pari all'85 per
          cento  delle  economie  e' riservata alle aree depresse del
          Mezzogiomo  ricomprese  nell'obiettivo  1, di cui al citato
          regolamento  (CE)  n. 1260/1999, e una quota pari al 15 per
          cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese
          nelle  aree  ammissibili  alle  deroghe previste dal citato
          art.   87,   paragrafo 3,   lettera c),  del  Trattato  che
          istituisce   la   Comunita'   europea,  nonche'  alle  aree
          ricomprese   nell'obiettivo   2,   di   cui   al   predetto
          regolamento.
              11. (omissis)
              12. (omissis)
              13.  Nei limiti delle risorse di cui al comma 3 possono
          essere   concesse  agevolazioni  in  favore  delle  imprese
          operanti  in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi
          del  decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre  1992, n. 488, ed
          aventi  sede  nelle  aree ammissibili alle deroghe previste
          dall'art.  87,  paragrafo 3,  lettere a) e c), del Trattato
          che  istituisce  la  Comunita'  europea, nonche' nelle aree
          ricadenti  nell'obiettivo  2  di cui al regolamento (CE) n.
          1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono,
          nell'ambito  di  programmi  di penetrazione commerciale, in
          campagne   pubblicitarie  localizzate  in  specifiche  aree
          territoriali  del  Paese.  L'agevolazione  e'  riconosciuta
          sulle  spese  documentate dell'esercizio di riferimento che
          eccedono il totale delle spese pubblicitarie dell'esercizio
          precedente  e nelle misure massime previste per gli aiuti a
          finalita'  regionale,  nel rispetto dei limiti della regola
          «de  minimis»  di  cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della
          Commissione,  del  12 gennaio  2001.  Il  CIPE, con propria
          delibera  da sottoporre al controllo preventivo della Corte
          dei  conti, stabilisce le risorse da riassegnare all'unita'
          previsionale  di  base  6.1.2.7  «Devoluzione  di proventi»
          dello  stato  di  previsione  del Ministero dell'economia e
          delle finanze, ed indica la data da cui decorre la facolta'
          di  presentazione  e le modalita' delle relative istanze. I
          soggetti  che  intendano avvalersi dei contributi di cui al
          presente  comma devono  produrre  istanza all'Agenzia delle
          entrate  che  provvede  entro trenta giorni a comunicare il
          suo  eventuale  accoglimento  secondo  l'ordine cronologico
          delle   domande   pervenute.  Qualora  l'utilizzazione  del
          contributo  esposta  nell'istanza  non  risulti effettuata,
          nell'esercizio  di  imposta cui si riferisce la domanda, il
          soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non
          puo'   presentare   una   nuova  istanza  nei  dodici  mesi
          successivi alla conclusione dell'esercizio fiscale.».
              -  Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 10-ter
          (Trasferimenti  patrimoniali  da Sviluppo Italia Spa ad ISA
          S.p.a.)   del  decreto-legge  30 settembre  2005,  n.  203,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
          n. 248, recante «Misure di contrasto all'evasione fiscale e
          disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria»:
              «1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
          della  legge  di conversione del presente decreto, Sviluppo
          Italia   Spa   trasferisce  all'Istituto  per  lo  sviluppo
          agroalimentare  (ISA)  Spa,  senza  alcun costo o spesa, ad
          eccezione  dei  costi  notarili  a carico di ISA Spa, ed in
          coerenza  con le risultanze della «Relazione dell'anno 2004
          sullo   stato   di   attuazione  dei  progetti  approvati»,
          predisposta ai sensi della delibera CIPE n. 90 del 4 agosto
          2000,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  251  del
          26 ottobre 2000, il seguente patrimonio:
                a) credito  risultante  dal  finanziamento ad ISA Spa
          erogato  da  Sviluppo  Italia  Spa il 4 aprile 2005, pari a
          Euro 200.000.000;
                b) partecipazioni    acquisite    ai    sensi   degli
          articoli 2,  3  e 4 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, e
          successive   modificazioni,  e  dell'art.  23  della  legge
          7 agosto  1997,  n. 266, al netto dei fondi rettificativi e
          comprensive   di  ogni  e  qualsiasi  diritto  esistente  o
          maturato alla data del trasferimento;
                c) crediti  derivanti  da  finanziamenti  erogati  ai
          sensi delle medesime disposizioni di cui alla lettera b) al
          netto  dei  fondi  rettificativi  e  comprensivi  di ogni e
          qualsiasi  diritto  esistente  o  maturato  alla  data  del
          trasferimento;
                d) disponibilita'  liquide  ai sensi delle richiamate
          disposizioni  di  cui alla lettera b) per un importo pari a
          Euro 50.000.000;
                e)  debito residuo inerente al finanziamento bancario
          contratto ai sensi dell'art. 2 della legge 2 dicembre 1998,
          n.  423,  con il relativo residuo beneficio del rimborso da
          parte dello Stato.
              2. Sono altresi' trasferiti ad ISA Spa:
                a) gli  impegni  assunti  nei confronti di terzi, ivi
          compresi  quelli  conseguenti  a  deliberazioni adottate ed
          ancora  in  fase  di  attuazione,  nello  svolgimento delle
          attivita'  di  cui  agli  articoli 2,  3  e  4  della legge
          19 dicembre  1983,  n.  700,  e  all'art.  23  della  legge
          7 agosto  1997,  n.  266, ed ogni altro e qualsiasi diritto
          esistente o maturato alla data del trasferimento;
                b) le competenze relative agli interventi di cui alla
          citata delibera CIPE n. 90 del 4 agosto 2000.».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  17  del  decreto
          legislativo  29 marzo 2004, n. 99, recante «Disposizioni in
          materia  di  soggetti  e  attivita', integrita' aziendale e
          semplificazione  amministrativa  in  agricoltura,  a  norma
          dell'art.  1,  comma 2,  lettere d), f), g), l), ee), della
          legge 7 marzo 2003, n. 38»:
              «Art.   17   (Promozione   del  sistema  agroalimentare
          italiano).  -  1.  In  raccordo  con  il  Comitato  per  la
          valorizzazione  del  patrimonio  alimentare italiano di cui
          all'art.  59, comma 4-bis, della legge 23 dicembre 1999, n.
          488,  la  societa' per azioni «BUONITALIA», partecipata dal
          Ministero  delle politiche agricole e forestali e strumento
          operativo  del  Ministero  stesso  per  l'attuazione  delle
          politiche  promozionali  di  competenza  nazionale,  ha per
          scopo  l'erogazione  di  servizi  alle  imprese del settore
          agroalimentare      finalizzati      a      favorire     la
          internazionalizzazione dei prodotti italiani.
              2.  Al  fine  di favorire il rafforzamento della tutela
          economica  delle  produzioni agroalimentari di qualita', il
          Ministero   delle   politiche   agricole   e  forestali  e'
          autorizzato  ad  acquistare dall'Istituto di servizi per il
          mercato  agricolo  alimentare  (ISMEA) le partecipazioni da
          questo  possedute  nella  societa' per azioni «BUONITALIA»,
          nonche' ad esercitare i conseguenti diritti dell'azionista.
          All'acquisto  delle  partecipazioni  predette  il Ministero
          delle  politiche  agricole e forestali provvede nell'ambito
          degli   stanziamenti   di   cui   all'art.  4  della  legge
          23 dicembre  1999,  n.  499  destinati  alle  iniziative di
          tutela   e   valorizzazione  della  qualita'  dei  prodotti
          agricoli.  Le  amministrazioni statali, regionali e locali,
          con  apposite  convenzioni  possono  affidare alla societa'
          BUONITALIA   l'esercizio   di   attivita'   strumentali  al
          perseguimento  di finalita' istituzionali attinenti con gli
          scopi  della  medesima  societa',  anche  con  l'apporto di
          propri fondi.
              3.   Ai   fine  di  favorire  la  partecipazione  delle
          categorie  economiche  interessate alla realizzazione delle
          finalita'   di   cui   al   presente  articolo,  il  Tavolo
          agroalimentare,  di cui all'art. 20 del decreto legislativo
          18 maggio  2001,  n.  228,  esercita  funzioni consultive e
          propositive  per  la promozione, lo sviluppo, il sostegno e
          l'ammodernamento  della filiera agroalimentare, nonche' per
          la  valorizzazione  sul mercato internazionale dei prodotti
          agroalimentari.».
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 10,  dell'art. 10,
          (Disposizioni  in materia di agricoltura) del decreto-legge
          14 marzo  2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  14 maggio 2005, n. 80, recante «Disposizioni urgenti
          nell'ambito  del Piano di azione per lo sviluppo economico,
          sociale e territoriale»:
              «10.  Allo  scopo  di favorire l'internazionalizzazione
          dei   prodotti   agricoli  ed  agroalimentari  italiani  il
          Ministero  delle politiche agricole e forestali promuove un
          programma  di  azioni  al  fine  di assicurarne un migliore
          accesso   ai   mercati   internazionali   con   particolare
          riferimento  a  quelli extra comunitari. Il Ministero delle
          politiche  agricole e forestali si avvale, per l'attuazione
          del  programma  di  cui  al  presente comma, della societa'
          «Buonitalia»  S.p.a.,  di  cui  all'art.  17,  comma 1, del
          decreto  legislativo  29 marzo  2004, n. 99. A tale fine e'
          destinata,  per  l'anno 2005, quota parte, nel limite di 50
          milioni  di euro, delle risorse finanziarie di cui all'art.
          4,  comma 42,  della  legge  24 dicembre  2003, n. 350, con
          riferimento  all'attuazione  degli  interventi  di cui alla
          delibera  CIPE n. 90/00 del 4 agosto 2000, pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2000, e successive
          modificazioni.  Con  decreto  del  Ministro delle politiche
          agricole   e   forestali,   di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia  e  delle finanze, da adottare entro sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  sono  stabilite  le  modalita' e le procedure per
          l'attuazione    del    presente    comma,    ivi    inclusa
          l'individuazione  delle  risorse effettivamente disponibili
          da destinare allo scopo.».