Art. 29.
Disposizioni  in  materia  di  credito  di  imposta  e incentivi alla
                            rottamazione
  1. Fermo restando il contributo previsto dall'articolo 1, commi 228
e  229,  della  legge  27 dicembre  2006,  n. 296, per il periodo dal
3 ottobre  2006  al  31 marzo 2010 per l'acquisto di autovetture e di
veicoli  di  cui  al comma 227 della stessa legge, nuovi ed omologati
dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva
o  doppia,  del  motore  con  gas  metano  e  GPL,  nonche'  mediante
alimentazione  elettrica  ovvero  ad idrogeno, le disposizioni di cui
all'articolo 1,  commi 224  e  225,  della legge 27 dicembre 2006, n.
296,   e   dell'articolo 13,   commi 8-quater   e   8-quinquies,  del
decreto-legge  31 gennaio  2007, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 2 aprile 2007, n. 40, sono prorogate fino al 31 dicembre
2008 ed estese alla rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il
trasporto  promiscuo,  di categoria «euro 2», immatricolati prima del
1° gennaio  1999.  Il rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico
locale  e'  concesso  per  tre  annualita'  e  il  contributo  per la
rottamazione  di  cui al citato comma 224 e' incrementato a 150 euro,
secondo  modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio e del mare, di concerto con i Ministri
dell'economia  e delle finanze e dello sviluppo economico. Coloro che
effettuano  la  rottamazione  dei veicoli di cui al primo periodo del
presente  comma senza sostituzione, qualora non risultino intestatari
di  veicoli  gia'  registrati,  possono  richiedere in alternativa al
contributo  di cui all'articolo 1, comma 225, della legge 27 dicembre
2006,  n.  296,  un  contributo  di  euro  800,  nei limiti di euro 2
milioni,  per  aderire  alla  fruizione  del servizio di condivisione
degli  autoveicoli  (car  sharing),  secondo  modalita'  definite con
decreto  del  Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio e
del  mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e
dello sviluppo economico.
  2.  Le  disposizioni  di cui all'articolo 1, comma 236, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogate (( fino alla data di entrata
in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto.  A
decorrere  dalla medesima data e fino al 31 dicembre 2008, in caso di
acquisto  di  un motociclo fino a 400 centimetri cubici di cilindrata
nuovo  di  categoria  «euro  3»,  con  contestuale sostituzione di un
motociclo  o  di  un  ciclomotore  di  categoria «euro 0», realizzata
attraverso  la  demolizione  con  le  modalita' indicate al comma 233
dell'articolo 1  della  legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono concessi
un  contributo di euro 300 e l'esenzione dalle tasse automobilistiche
per una annualita'. Il costo della rottamazione e' posto a carico del
bilancio  dello  Stato, nei limiti di 80 euro per ciascun motociclo e
di  30  euro  per  ciascun  ciclomotore,  secondo  le modalita' e nel
rispetto  di  quanto  disposto  dal  comma 236  dell'articolo 1 della
citata  legge  n.  296  del  2006.  Per i motocicli acquistati tra il
31 dicembre  2007  e  la  data  di  entrata  in vigore della legge di
conversione  del  presente  decreto,  gli  adempimenti  previsti  dai
commi 230  e  233  dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006
possono essere effettuati entro il 31 marzo 2008. ))
    3. In  attuazione  del principio di salvaguardia ambientale ed al
fine   di  incentivare  la  sostituzione,  realizzata  attraverso  la
demolizione, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo
di  categoria  «euro 0», «euro 1» o «euro 2», immatricolati prima del
1° gennaio  1997, con autovetture nuove di categoria «euro 4» o «euro
5»,  che  emettono  non oltre 140 grammi di CO2 per chilometro oppure
non oltre 130 grammi di CO2 per chilometro se alimentate a diesel, e'
concesso  un contributo di euro 700 e l'esenzione dal pagamento delle
tasse  automobilistiche  per una annualita', estesa per ulteriori due
annualita'  se  il  veicolo rottamato appartiene alla categoria «euro
0». Il contributo di cui al primo periodo e' aumentato di euro 100 in
caso  di  acquisto di autovetture nuove di categoria «euro 4» o «euro
5»,  che  emettono  non  oltre  120  grammi di CO2 per chilometro. Il
contributo di cui al presente comma e' aumentato di euro 500 nel caso
di   demolizione   di   due  autoveicoli  di  proprieta'  di  persone
appartenenti  allo  stesso nucleo familiare, secondo quanto attestato
dal relativo stato di famiglia, purche' conviventi.
  4.  Per  la  sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di
veicoli  di  cui all'articolo 54, comma 1, lettere c), d), f), g), ed
m),  del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima
fino   a  3.500  chilogrammi,  di  categoria  «euro  0»  o  «euro  1»
immatricolati  prima  del  1° gennaio  1999,  con  veicoli  nuovi, di
categoria  «euro  4»,  della  medesima tipologia ed entro il medesimo
limite di massa, e' concesso un contributo:
    a)  di  euro 1.500, se il veicolo e' di massa massima inferiore a
3000 chilogrammi;
    b)  di euro 2.500, se lo stesso ha massa massima da 3000 e fino a
3500 chilogrammi.
  5.  Le  disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 hanno validita' per i
veicoli  nuovi  acquistati  con  contratto  stipulato tra venditore e
acquirente a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008
ed immatricolati non oltre il 31 marzo 2009.
  6.  Per l'applicazione dei commi precedenti valgono le norme di cui
al   primo   periodo  del  comma 229  e  dei  commi dal  230  al  234
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  7.  Ai contributi previsti o prorogati dal presente articolo non si
applica il limite annuale previsto dal comma 53 dell'articolo 1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  8. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 59 dell'articolo 2 del
decreto-legge  3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  24 novembre 2006, n. 286, e' incrementata di 50 milioni
di euro per l'anno 2009.
  9. La misura dell'incentivo e' determinata nella misura di euro 350
per  le  installazioni  degli  impianti  a  GPL  e  di  euro  500 per
l'installazione degli impianti a metano.
  10. Nel terzo periodo del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge
25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 novembre  1997,  n.  403, sono soppresse le parole da: «effettuata
entro» fino alla fine del periodo.
  ((  10-bis.  All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al comma 271, le parole da: «dal periodo d'imposta successivo
a  quello in corso al 31 dicembre 2007» fino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: «dal periodo d'imposta successivo a quello
in  corso  al  31 dicembre  2006  e  fino  alla  chiusura del periodo
d'imposta  in  corso alla data del 31 dicembre 2013, e' attribuito un
credito  d'imposta automatico secondo le modalita' di cui ai commi da
272 a 279. E' fatta salva la diversa decorrenza del credito d'imposta
di    cui    al    precedente    periodo    eventualmente    prevista
dall'autorizzazione di cui al comma 279»;
    b)  al comma 283, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle
finanze,»  sono  inserite le seguenti: «da adottare entro il 31 marzo
2008,».
  10-ter.  In  relazione  alle  modifiche  di cui al comma 10-bis del
presente articolo, le maggiori entrate nette derivanti nell'anno 2008
in  relazione  all'effettivo  utilizzo dei crediti d'imposta previsti
dai  commi da 271 a 284 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n.  296,  pari  a  96,9  milioni di euro, sono iscritte nel Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5,  del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Agli oneri netti
derivanti  dal  comma 10-bis,  pari a 46,6 milioni di euro per l'anno
2009,  si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione
per  l'anno  2009  dello  stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di conto capitale
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo  al  medesimo  Ministero.  Il Ministro dell'economia e delle
finanze   e'   autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio. ))
  11.  ((  Le  dotazioni  ))  del  Fondo  per  la competitivita' e lo
sviluppo  di  cui  all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre
2006,  n.  296, (( e del Fondo per interventi strutturali di politica
economica,   di   cui  all'articolo 10,  comma 5,  del  decreto-legge
29 novembre  2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre  2004,  n.  307,  sono  ridotte,  ))  per l'anno 2008, ((
rispettivamente  ))  di  90,5  milioni di euro (( e di 5,5 milioni di
euro.  ))  La dotazione (( del predetto Fondo per la competitivita' e
lo  sviluppo  )) e' incrementata, per l'anno 2009, di 90,5 milioni di
euro.
  ((  11-bis.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del  presente
articolo,  ad  eccezione  dei  commi 10-bis  e  10-ter,  pari a 441,2
milioni  di  euro per l'anno 2008, a 177,2 milioni di euro per l'anno
2009 e a 33,2 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede:
    a)  per  l'anno  2008,  quanto  a 385,2 milioni di euro, a valere
sulle maggiori entrate derivanti dal presente articolo e, quanto a 56
milioni   di   euro,   mediante   utilizzo   delle   riduzioni  delle
autorizzazioni di spesa di cui al comma 11;
    b) per l'anno 2009, quanto a 19,4 milioni di euro, a valere sulle
maggiori  entrate  derivanti  dal presente articolo e, quanto a 157,8
milioni  di  euro,  a  valere  sulle maggiori entrate derivanti dagli
articoli 36, comma 2-bis, e 38;
    c) per l'anno 2010, quanto a 33,2 milioni di euro, a valere sulle
maggiori entrate derivanti dall'articolo 36, comma 2-bis. ))
                            Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo dei commi 224, 225, 227, 228 e
          229  dell'art.  1  della  legge  27 dicembre  2006, n. 296,
          recante   «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio
          annuale   e  pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria
          2007)»:
              «224.  In  attuazione  del  principio  di  salvaguardia
          ambientale  ed  al  fine  di  incentivare  la  riduzione di
          autoveicoli  per il trasporto promiscuo, immatricolati come
          «euro  0» o «euro 1», per i predetti autoveicoli consegnati
          ad  un  demolitore dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007,
          e'  disposta  la  concessione, a fronte della presentazione
          del  certificato  di  avvenuta  rottamazione  rilasciato da
          centri  autorizzati,  di  un  contributo  pari  al costo di
          demolizione  disciplinato  ai sensi dell'art. 5 del decreto
          legislativo   24 giugno   2003,   n.   209,   e  successive
          modificazioni, e comunque nei limiti di 80 euro per ciascun
          veicolo.   Tale   contributo   e'   anticipato  dal  centro
          autorizzato  che ha effettuato la rottamazione che recupera
          il   corrispondente   importo  come  credito  d'imposta  da
          utilizzare   in   compensazione   secondo  le  disposizioni
          previste dai periodi secondo e quarto del comma 231.
              225.   Coloro  che  effettuano  la  rottamazione  senza
          sostituzione  ai  sensi  del  comma 224 possono richiedere,
          qualora  non  risultino  intestatari di veicoli registrati,
          quale    agevolazione   ulteriore,   il   totale   rimborso
          dell'abbonamento  al  trasporto pubblico locale nell'ambito
          del  comune  di residenza e di domicilio, ovvero del comune
          dove  e'  ubicata  la sede di lavoro, di durata pari ad una
          annualita'.  Con decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze,  di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
          tutela   del   territorio  e  del  mare,  d'intesa  con  la
          Conferenza   unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto
          legislativo  28 agosto  1997,  n.  281,  sono  definite  le
          modalita'  di  erogazione  del  rimborso di cui al presente
          comma.
              (Omissis).
              227.  Allo  scopo  di  favorire  il  rinnovo  del parco
          autocarri  circolante  mediante la sostituzione, realizzata
          attraverso  la  demolizione  con  le  modalita' indicate al
          comma 233,  di  veicoli immatricolati come «euro 0» o «euro
          1»  con  veicoli  nuovi  a  minore  impatto  ambientale, e'
          concesso  un  contributo  di euro 2.000 per ogni veicolo di
          cui   all'art.   54,   comma 1,   lettera d),  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di peso complessivo non
          superiore  a  3,5 tonnellate, immatricolato come «euro 4» o
          «euro   5».  Il  beneficio  e'  accordato  a  fronte  della
          sostituzione   di   un   veicolo  avente  sin  dalla  prima
          immatricolazione  da  parte  del  costruttore  la  medesima
          categoria e peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate
          ed immatricolato come «euro 0» o «euro 1».
              228.  Per l'acquisto di autovetture e di veicoli di cui
          al  comma 227,  nuovi  ed  omologati dal costruttore per la
          circolazione  mediante  alimentazione,  esclusiva o doppia,
          del   motore   con  gas  metano  o  GPL,  nonche'  mediante
          alimentazione  elettrica  ovvero ad idrogeno e' concesso un
          contributo  pari  ad  euro 1.500, incrementato di ulteriori
          euro   500   nel   caso   in  cui  il  veicolo  acquistato,
          nell'alimentazione  ivi considerata, abbia emissioni di CO2
          inferiori  a  120 grammi per chilometro. Le agevolazioni di
          cui al presente comma sono cumulabili, ove se ne presentino
          le condizioni, con quelle di cui ai commi 226 e 227.
              229.  Le  disposizioni  di  cui ai commi 226, 227 e 228
          possono essere fruite nel rispetto della regola degli aiuti
          «de  minimis»  di  cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della
          Commissione, del 12 gennaio 2001. Le disposizioni di cui ai
          commi 226  e  227  hanno  validita'  per  i  veicoli  nuovi
          acquistati   e   risultanti   da  contratto  stipulato  dal
          venditore  e  acquirente  a  decorrere dal 3 ottobre 2006 e
          fino  al  31 dicembre  2007; i suddetti veicoli non possono
          essere   immatricolati   oltre   il   31 marzo   2008;   le
          disposizioni  di  cui  al  comma 228  hanno validita' per i
          veicoli   nuovi  ivi  previsti  per  i  quali  il  predetto
          contratto  e'  stipulato  a  decorrere dal 3 ottobre 2006 e
          fino    al    31 dicembre   2009,   con   possibilita'   di
          immatricolazione dei veicoli fino al 31 marzo 2010.».
              - Si  riporta il testo dei commi 8-quater e 8-quinquies
          dell'art. 13 (Disposizioni urgenti in materia di istruzione
          tecnico-professionale  e  di  valorizzazione dell'autonomia
          scolastica.   Misure   in   materia   di   rottamazione  di
          autoveicoli.    Semplificazione    del    procedimento   di
          cancellazione  dell'ipoteca per i mutui immobiliari. Revoca
          delle  concessioni per la progettazione e la costruzione di
          linee   ad   alta   velocita'   e  nuova  disciplina  degli
          affidamenti    contrattuali    nella    revoca    di   atti
          amministrativi.   Clausola   di  salvaguardia.  Entrata  in
          vigore)   del   decreto-legge   31 gennaio   2007,   n.  7,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,
          n.   40,   recante   «Misure  urgenti  per  la  tutela  dei
          consumatori,  la  promozione della concorrenza, lo sviluppo
          di  attivita'  economiche,  la nascita di nuove imprese, la
          valorizzazione  dell'istruzione  tecnico-professionale e la
          rottamazione di autoveicoli»:
              «8-quater.   Il   contributo   concesso   dall'art.  1,
          comma 224,  della  legge  27 dicembre  2006,  n.  296, e il
          beneficio  previsto dal comma 225 del medesimo articolo, al
          fine di favorire il contenimento delle emissioni inquinanti
          ed  il  risparmio  energetico  nell'ambito del riordino del
          regime  giuridico  dei  veicoli, si applicano limitatamente
          alla rottamazione senza sostituzione e non spettano in caso
          di  acquisto  di  un  altro veicolo nuovo o usato entro tre
          anni  dalla  data  della rottamazione medesima. Il medesimo
          contributo  e il beneficio predetti sono estesi alle stesse
          condizioni  e  modalita' indicate nelle citate disposizioni
          anche  alle  autovetture immatricolate come euro 0 o euro 1
          consegnate  ad  un  demolitore  a  decorrere  dalla data di
          entrata   in   vigore   del  presente  decreto  e  sino  al
          31 dicembre 2007.
              8-quinquies.   All'art.   1,   comma 225,  della  legge
          27 dicembre  2006,  n. 296, dopo le parole: "di domicilio",
          sono  inserite  le  seguenti:  "ovvero  del  comune dove e'
          ubicata la sede di lavoro,".».
              - Si riporta il testo dei commi 230, 231, 232, 233, 234
          e  236  dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2006, n.
          296:
              «230.  Al  fine  di  consentire agli enti impositori di
          verificare  la  sussistenza  dei  requisiti  richiesti  per
          beneficiare  dell'esenzione  e  del  contributo  di  cui ai
          commi 226,   227,  228  e  236,  il  venditore  integra  la
          documentazione   da   consegnare   al   pubblico   registro
          automobilistico, per la trascrizione del titolo di acquisto
          del  nuovo  veicolo,  con  una  dichiarazione resa ai sensi
          dell'art.  47  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445, in
          cui  devono  essere indicati: a) la conformita' del veicolo
          acquistato  ai requisiti prescritti dai commi 226, 227, 228
          e  236; b) la targa del veicolo ritirato per la consegna ai
          centri  autorizzati di cui all'art. 3, comma 1, lettera p),
          del  decreto  legislativo  24 giugno  2003,  n.  209,  e la
          conformita'   dello   stesso  ai  requisiti  stabiliti  dai
          commi 226,  227,  228  e  236; c)  copia del certificato di
          rottamazione   rilasciato  da  centri  autorizzati.  L'ente
          gestore del pubblico registro automobilistico acquisisce le
          informazioni  relative all'acquisto del veicolo che fruisce
          dell'esenzione  dal pagamento della tassa automobilistica e
          del  veicolo avviato alla demolizione in via telematica, le
          trasmette in tempo reale all'archivio nazionale delle tasse
          automobilistiche    ed    al   Ministero   dei   trasporti,
          Dipartimento  per i trasporti terrestri, i quali provvedono
          al necessario scambio dei dati.
              231.  Ai fini dell'applicazione dei commi 224, 226, 227
          e  228,  i  centri  autorizzati  che  hanno  effettuato  la
          rottamazione, ovvero le imprese costruttrici o importatrici
          del  veicolo  nuovo  rimborsano  al venditore l'importo del
          contributo  e  recuperano  detto  importo  quale credito di
          imposta  solo ai fini della compensazione di cui al decreto
          legislativo  9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal momento
          in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico
          l'originale  del  certificato  di proprieta'. Il credito di
          imposta  non  e' rimborsabile, non concorre alla formazione
          del  valore  della  produzione  netta  di  cui  al  decreto
          legislativo  15 dicembre  1997, n. 446, ne' dell'imponibile
          agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini
          del  rapporto  di  cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del
          testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917. Il
          contributo  di  cui  ai commi 226, 227 e 228 non spetta per
          gli  acquisti  dei  veicoli  per la cui produzione o al cui
          scambio  e' diretta l'attivita' dell'impresa. Il contributo
          di cui ai commi 226, 227 e 228 spetta anche nel caso in cui
          il   veicolo   demolito   sia  intestato  ad  un  familiare
          convivente, risultante dallo stato di famiglia.
              232.  Fino  al 31 dicembre del quinto anno successivo a
          quello  in  cui  e'  stata emessa la fattura di vendita, le
          imprese  costruttrici o importatrici conservano la seguente
          documentazione,  che  deve  essere  ad  esse  trasmessa dal
          venditore:
                a) copia  della  fattura di vendita, del contratto di
          acquisto  e  della  carta di circolazione relativi al nuovo
          veicolo;
                b) copia del libretto o della carta di circolazione e
          del  foglio  complementare  o del certificato di proprieta'
          del veicolo usato; in caso di mancanza, copia dell'estratto
          cronologico;
                c) copia   della   domanda   di   cancellazione   per
          demolizione   e   copia   del   certificato  di  proprieta'
          rilasciato  dal  pubblico registro automobilistico relativi
          al veicolo demolito;
                d) copia  dello  stato di famiglia nel caso in cui il
          veicolo demolito sia intestato a familiare convivente.
              233.  Entro  quindici giorni dalla data di consegna del
          veicolo  nuovo,  il venditore ha l'obbligo di consegnare ad
          un  demolitore  il veicolo ritirato per la demolizione e di
          provvedere  direttamente o tramite delega alla richiesta di
          cancellazione   per   demolizione   al   pubblico  registro
          automobilistico.  I veicoli ritirati per la demolizione non
          possono  essere  rimessi  in circolazione e vanno avviati o
          alle   case   costruttrici   o   ai   centri  appositamente
          autorizzati,  anche  convenzionati  con  le stesse, al fine
          della  messa  in sicurezza, della demolizione, del recupero
          di  materiali  e  della  rottamazione. Entro il 31 dicembre
          2007  il  Governo  presenta  una  relazione  al  Parlamento
          sull'efficacia  della presente disposizione, sulla base dei
          dati  rilevati dal Ministero dei trasporti, con valutazione
          degli   effetti   di  gettito  derivati  dalla  stessa.  Le
          eventuali  maggiori  entrate  possono essere utilizzate dal
          Governo con specifica previsione di legge per alimentare il
          Fondo  per  la mobilita' sostenibile, di cui al comma 1121,
          subordinatamente   al  rispetto  del  raggiungimento  degli
          obiettivi di finanza pubblica.
              234.  Con  decreto  del Ministero dell'economia e delle
          finanze,  di  concerto  con  il  Ministero  dei  trasporti,
          sentiti   il   soggetto   gestore   del  pubblico  registro
          automobilistico  ed  il Comitato interregionale di gestione
          di cui all'art. 5 del protocollo di intesa tra le regioni e
          le  province autonome ed il Ministero dell'economia e delle
          finanze  per  la  costituzione,  gestione  ed aggiornamento
          degli   archivi   regionali   e   nazionale   delle   tasse
          automobilistiche,  da  adottare entro sessanta giorni dalla
          data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge, sono
          stabiliti   i  criteri  di  collegamento  tra  gli  archivi
          informatici   relativi  ai  veicoli,  al  fine  di  rendere
          uniformi  le informazioni in essi contenute e di consentire
          l'aggiornamento in tempo reale dei dati in essi presenti.
              (Omissis).
              236.  A  decorrere  dal  1° dicembre  2006  e  fino  al
          31 dicembre 2007, in caso di acquisto di un motociclo nuovo
          di  categoria  «euro 3», con contestuale sostituzione di un
          motociclo  appartenente alla categoria «euro 0», realizzata
          attraverso  la  demolizione  con  le  modalita' indicate al
          comma 233,  e'  concessa  l'esenzione  dal  pagamento delle
          tasse  automobilistiche  per cinque annualita'. Il costo di
          rottamazione  e'  a  carico  del  bilancio dello Stato, nei
          limiti  di  80 euro per ciascun motociclo, ed e' anticipato
          dal  venditore  che  recupera  detto  importo quale credito
          d'imposta   da   utilizzare  in  compensazione  secondo  le
          disposizioni  del comma 231. Si applicano, per il resto, in
          quanto compatibili, le disposizioni dei commi da 230 a 235,
          con  il  rispetto  della regola degli aiuti «de minimis» di
          cui  al  regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del
          12 gennaio   2001.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente
          comma hanno  validita'  per  i motocicli nuovi acquistati e
          risultanti   da   contratto   stipulato   dal  venditore  e
          acquirente.   I   suddetti  motocicli  non  possono  essere
          immatricolati  oltre  il  31 marzo  2008.  Per  i motocicli
          acquistati  dal  1° dicembre  2006 al 31 dicembre 2006, gli
          adempimenti  previsti  dai  commi 230  e 233 possono essere
          effettuati entro il 31 gennaio 2007.».
              - Si   riporta   il  testo  del  comma 1  dell'art.  54
          (Autoveicoli)  del  decreto  legislativo 30 aprile 1992, n.
          285, recante «Nuovo codice della strada»:
              «1.  Gli  autoveicoli  sono veicoli a motore con almeno
          quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in:
                a) autovetture:  veicoli  destinati  al  trasporto di
          persone,  aventi al massimo nove posti, compreso quello del
          conducente;
                b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone
          equipaggiati  con  piu'  di  nove posti compreso quello del
          conducente;
                c) autoveicoli   per   trasporto  promiscuo:  veicoli
          aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a
          3,5  t  o  4,5  t  se  a  trazione  elettrica o a batteria,
          destinati  al  trasporto  di  persone e di cose e capaci di
          contenere   al  massimo  nove  posti  compreso  quello  del
          conducente;
                d) autocarri:  veicoli destinati al trasporto di cose
          e  delle  persone addette all'uso o al trasporto delle cose
          stesse;
                e) trattori      stradali:      veicoli     destinati
          esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi;
                f) autoveicoli   per   trasporti  specifici:  veicoli
          destinati  al trasporto di determinate cose o di persone in
          particolari  condizioni,  caratterizzati dall'essere muniti
          permanentemente  di  speciali  attrezzature relative a tale
          scopo;
                g) autoveicoli     per    uso    speciale:    veicoli
          caratterizzati   dall'essere   muniti   permanentemente  di
          speciali   attrezzature   e  destinati  prevalentemente  al
          trasporto   proprio.  Su  tali  veicoli  e'  consentito  il
          trasporto  del personale e dei materiali connessi col ciclo
          operativo  delle  attrezzature e di persone e cose connesse
          alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;
                h) autotreni:  complessi di veicoli costituiti da due
          unita'  distinte,  agganciate,  delle quali una motrice. Ai
          soli  fini  della  applicazione  dell'art. 61, commi 1 e 2,
          costituiscono  un'unica unita' gli autotreni caratterizzati
          in  modo  permanente  da  particolari  attrezzature  per il
          trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso
          se  vengono  superate le dimensioni massime di cui all'art.
          61, il veicolo o il trasporto e' considerato eccezionale;
                i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da
          un trattore e da un semirimorchio;
                l) autosnodati:  autobus  composti  da  due  tronconi
          rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi
          tipi  di  veicoli  i  compartimenti  viaggiatori situati in
          ciascuno  dei  due  tronconi  rigidi  sono  comunicanti. La
          sezione   snodata   permette  la  libera  circolazione  dei
          viaggiatori  tra  i  tronconi  rigidi.  La connessione e la
          disgiunzione  delle  due  parti  possono  essere effettuate
          soltanto in officina;
                m) autocaravan:    veicoli    aventi   una   speciale
          carrozzeria   ed   attrezzati  permanentemente  per  essere
          adibiti  al  trasporto  e  all'alloggio di sette persone al
          massimo, compreso il conducente;
                n) mezzi  d'opera:  veicoli  o  complessi  di veicoli
          dotati  di  particolare  attrezzatura  per  il  carico e il
          trasporto   di   materiali   di   impiego   o   di  risulta
          dell'attivita' edilizia, stradale, di escavazione mineraria
          e  materiali  assimilati  ovvero che completano, durante la
          marcia,  il  ciclo produttivo di specifici materiali per la
          costruzione  edilizia;  tali veicoli o complessi di veicoli
          possono  essere  adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti
          di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di
          cui  all'art.  10,  comma 8,  e  comunque  nel rispetto dei
          limiti  dimensionali  fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera
          devono  essere, altresi', idonei allo specifico impiego nei
          cantieri  o  utilizzabili  a  uso  misto  su strada e fuori
          strada.».
              - Si  riporta  il  testo del comma 53 dell'art. 1 della
          legge  24 dicembre  2007, n. 244, recante «Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato (legge finanziaria 2008)»:
              «53.  A  partire  dal  1° gennaio 2008, anche in deroga
          alle  disposizioni previste dalle singole leggi istitutive,
          i  crediti  d'imposta  da  indicare  nel  quadro  RU  della
          dichiarazione  dei  redditi  possono  essere utilizzati nel
          limite  annuale  di  250.000 euro. L'ammontare eccedente e'
          riportato   in  avanti  anche  oltre  il  limite  temporale
          eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed e'
          comunque   compensabile  per  l'intero  importo  residuo  a
          partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera
          l'eccedenza.  Il  tetto  previsto dal presente comma non si
          applica  al credito d'imposta di cui all'art. 1, comma 280,
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto previsto dal
          presente  comma non  si applica al credito d'imposta di cui
          all'art.  1,  comma 271,  della  legge 27 dicembre 2006, n.
          296, a partire dalla data del 1° gennaio 2010.».
              - Si  riporta  il  testo  dei  comma 59 dell'art. 2 del
          decreto-legge  3 ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla  legge  24 novembre  2006,  n.  286,
          recante  «Disposizioni  urgenti  in  materia  tributaria  e
          finanziaria»:
              «59.  Per  gli  interventi  finalizzati  ad incentivare
          l'installazione  su autoveicoli immatricolati come «euro 0»
          o  «euro  1» di impianti a GPL o a metano per autotrazione,
          e'  autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno
          degli anni 2007, 2008 e 2009.».
              - Si   riporta   il   testo  del  comma 2  dell'art.  1
          (Incentivi   per   la   rottamazione)   del   decreto-legge
          25 settembre  1997,  n. 324, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge 25 novembre 1997, n. 40, recante «Disposizioni
          urgenti   in   materia   tributaria  e  finanziaria»,  come
          modificato dalla presente legge:
              «2.  A decorrere dal 1° ottobre 1997, il contributo per
          gli acquisti di cui all'art. 29 del citato decreto-legge n.
          669  del  1996  e'  riconosciuto,  per  gli autoveicoli con
          trazione   elettrica,  fino  all'importo  massimo  di  lire
          3.500.000.  Nei  limiti  di  importo  di lire 30 miliardi a
          valere  sulle disponibilita' finanziarie di cui al comma 3,
          il     Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato determina, con proprio decreto, priorita',
          criteri,  modalita', durata ed entita' delle agevolazioni a
          partire dal 1° agosto 1998 per gli autoveicoli alimentati a
          metano  o  a gas di petrolio liquefatto (GPL). Tale decreto
          dovra'     determinare     altresi'     agevolazioni    per
          l'installazione  di  impianti di alimentazione a metano o a
          GPL».
              - Si  riporta  il testo del comma 271 dell'art. 1 della
          citata  legge  27 dicembre  2006,  n.  296, come modificato
          dalla presente legge:
              «271.  Alle  imprese  che effettuano l'acquisizione dei
          beni  strumentali nuovi indicati nel comma 273, destinati a
          strutture  produttive  ubicate  nelle  aree  delle  regioni
          Calabria,  Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna,
          Abruzzo   e   Molise   ammissibili  alle  deroghe  previste
          dall'art.  87,  paragrafo 3,  lettere a) e c), del Trattato
          istitutivo della Comunita' europea, a decorrere dal periodo
          d'imposta  successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006
          e  fino  alla  chiusura del periodo d'imposta in corso alla
          data   del  31 dicembre  2013,  e'  attribuito  un  credito
          d'imposta   automatico  secondo  le  modalita'  di  cui  ai
          commi da  272  a  279. E' fatta salva la diversa decorrenza
          del   credito   d'imposta  di  cui  al  precedente  periodo
          eventualmente   prevista   dall'autorizzazione  di  cui  al
          comma 279.».
              - Si  riporta il testo dei commi da 272 a 279 dell'art.
          1 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296:
              «272. Il credito d'imposta e' riconosciuto nella misura
          massima  consentita  in  applicazione  delle  intensita' di
          aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalita'
          regionale  per il periodo 2007-2013 e non e' cumulabile con
          il  sostegno  de  minimis  ne' con altri aiuti di Stato che
          abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.
              273.  Ai fini del comma 271, si considerano agevolabili
          le  acquisizioni,  anche  mediante  contratti  di locazione
          finanziaria, di:
                a) macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al
          suolo,  ed  attrezzature  varie, classificabili nell'attivo
          dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2
          e  B.II.3,  dell'art.  2424  del codice civile, destinati a
          strutture   produttive   gia'   esistenti   o  che  vengono
          impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 271;
                b) programmi  informatici  commisurati  alle esigenze
          produttive  e  gestionali  dell'impresa, limitatamente alle
          piccole e medie imprese;
                c) brevetti  concernenti nuove tecnologie di prodotti
          e  processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati
          per  l'attivita'  svolta  nell'unita'  produttiva;  per  le
          grandi  imprese,  come  definite  ai  sensi della normativa
          comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili
          nel   limite   del   50   per  cento  del  complesso  degli
          investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta.
              274. Il credito d'imposta e' commisurato alla quota del
          costo complessivo dei beni indicati nel comma 273 eccedente
          gli  ammortamenti  dedotti  nel periodo d'imposta, relativi
          alle  medesime  categorie  dei  beni  d'investimento  della
          stessa    struttura   produttiva,   ad   esclusione   degli
          ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento
          agevolato  effettuati  nel  periodo  d'imposta  della  loro
          entrata   in  funzione.  Per  gli  investimenti  effettuati
          mediante  contratti  di locazione finanziaria, si assume il
          costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto
          costo non comprende le spese di manutenzione.
              275.  L'agevolazione di cui al comma 271 non si applica
          ai   soggetti   che   operano  nei  settori  dell'industria
          siderurgica   e   delle  fibre  sintetiche,  come  definiti
          rispettivamente  agli  allegati I e II agli orientamenti in
          materia  di aiuti di Stato a finalita' regionale 2007-2013,
          pubblicati  nella  Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C
          54  del  4 marzo  2006,  nonche'  ai settori dell'industria
          carbonifera,  creditizio,  finanziario  e  assicurativo. Il
          credito  d'imposta  a  favore  di  imprese  o attivita' che
          riguardano  prodotti  o  appartengono ai settori soggetti a
          discipline   comunitarie   specifiche,   ivi   inclusa   la
          disciplina   multisettoriale   dei   grandi   progetti,  e'
          riconosciuto  nel  rispetto  delle condizioni sostanziali e
          procedurali  definite dalle predette discipline dell'Unione
          europea  e  previa  autorizzazione,  ove  prescritta, della
          Commissione europea.
              276.  Il  credito d'imposta e' determinato con riguardo
          ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta
          e  deve  essere  indicato  nella relativa dichiarazione dei
          redditi.  Esso non concorre alla formazione del reddito ne'
          della   base   imponibile   dell'imposta   regionale  sulle
          attivita'  produttive,  non  rileva ai fini del rapporto di
          cui  agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica   22 dicembre   1986,   n.   917,  e  successive
          modificazioni,  ed  e'  utilizzabile ai fini dei versamenti
          delle   imposte   sui  redditi;  l'eventuale  eccedenza  e'
          utilizzabile  in  compensazione  ai  sensi dell'art. 17 del
          decreto  legislativo  9 luglio  1997,  n. 241, e successive
          modificazioni,  a  decorrere  dal  sesto mese successivo al
          termine   per  la  presentazione  della  dichiarazione  dei
          redditi  relativa  al  periodo d'imposta con riferimento al
          quale il credito e' concesso.
              277. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in
          funzione  entro  il  secondo periodo d'imposta successivo a
          quello  della  loro  acquisizione o ultimazione, il credito
          d'imposta  e'  rideterminato  escludendo dagli investimenti
          agevolati  il  costo  dei  beni non entrati in funzione. Se
          entro  il  quinto periodo d'imposta successivo a quello nel
          quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti
          a  terzi,  destinati  a  finalita'  estranee  all'esercizio
          dell'impresa   ovvero   destinati  a  strutture  produttive
          diverse  da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione,
          il  credito  d'imposta  e'  rideterminato  escludendo dagli
          investimenti  agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel
          periodo  d'imposta  in  cui  si verifica una delle predette
          ipotesi  vengono  acquisiti  beni della stessa categoria di
          quelli  agevolati,  il  credito  d'imposta e' rideterminato
          escludendo  il  costo  non  ammortizzato degli investimenti
          agevolati  per  la  parte  che  eccede  i costi delle nuove
          acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria
          le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche
          se  non  viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta
          indebitamente  utilizzato  che deriva dall'applicazione del
          presente   comma e'   versato   entro  il  termine  per  il
          versamento  a  saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il
          periodo  d'imposta  in  cui  si  verificano  le ipotesi ivi
          indicate.
              278.  Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia
          e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
          economico,    sono    adottate    le    disposizioni    per
          l'effettuazione  delle  verifiche necessarie a garantire la
          corretta   applicazione   dei  commi da  271  a  277.  Tali
          verifiche,   da   effettuare   dopo   almeno   dodici  mesi
          dall'attribuzione  del  credito  d'imposta, sono, altresi',
          finalizzate   alla   valutazione   della   qualita'   degli
          investimenti   effettuati,   anche   al  fine  di  valutare
          l'opportunita'  di  effettuare  un  riequilibrio  con altri
          strumenti aventi analoga finalita'.
              279. L'efficacia dei commi da 271 a 278 e' subordinata,
          ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo
          della    Comunita'    europea,   all'autorizzazione   della
          Commissione europea.».
              - Si  riporta  il testo del comma 283 dell'art. 1 della
          citata  legge  27 dicembre  2006,  n.  296, come modificato
          dalla presente legge:
              «283.   Con   decreto   del   Ministro  dello  sviluppo
          economico,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e
          delle  finanze,  da  adottare  entro il 31 marzo 2008, sono
          individuati  gli  obblighi  di comunicazione a carico delle
          imprese per quanto attiene alla definizione delle attivita'
          di  ricerca  e  sviluppo  agevolabili  e  le  modalita'  di
          verifica  ed  accertamento  della  effettivita' delle spese
          sostenute   e  coerenza  delle  stesse  con  la  disciplina
          comunitaria di cui al comma 280.».
              - Si  riporta  il testo del comma 284 dell'art. 1 della
          citata legge 27 dicembre 2006, n. 296:
              «284.   L'efficacia   dei   commi da   280   a  283  e'
          subordinata,   ai  sensi  dell'art.  88,  paragrafo 3,  del
          Trattato     istitutivo     della     Comunita'    europea,
          all'autorizzazione della Commissione europea.».
              - Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 10 (Proroga
          di  termini  in materia di definizione di illeciti edilizi)
          del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
          modificazioni,   dalla  legge  27 dicembre  2004,  n.  307,
          recante  «Disposizioni  urgenti  in  materia  fiscale  e di
          finanza pubblica»:
              «5.   Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento  degli
          obiettivi  di  finanza  pubblica, anche mediante interventi
          volti  alla  riduzione della pressione fiscale, nello stato
          di  previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze
          e'  istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali
          di politica economica", alla cui costituzione concorrono le
          maggiori  entrate,  valutate in 2.215,5 milioni di euro per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
              - Si  riporta  il testo del comma 841 dell'art. 1 della
          citata legge 27 dicembre 2006, n. 296:
              «841. Al fine di perseguire la maggiore efficacia delle
          misure  di  sostegno all'innovazione industriale, presso il
          Ministero  dello  sviluppo  economico  e'  istituito, ferme
          restando  le  vigenti  competenze del CIPE, il Fondo per la
          competitivita'  e  lo  sviluppo, al quale sono conferite le
          risorse  assegnate  ai  Fondi  di cui all'art. 60, comma 3,
          della  legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all'art. 52 della
          legge  23 dicembre  1998,  n. 448, che sono contestualmente
          soppressi.  Al  Fondo e' altresi' conferita la somma di 300
          milioni  di  euro  per il 2007 e di 360 milioni di euro per
          ciascuno degli anni 2008 e 2009, assicurando, unitamente al
          finanziamento   dei   progetti  di  cui  al  comma 842,  la
          continuita'   degli  interventi  previsti  dalla  normativa
          vigente.  Per  la  programmazione delle risorse nell'ambito
          del  Fondo per la competitivita' e lo sviluppo si applicano
          le  disposizioni di cui all'art. 60 della legge 27 dicembre
          2002,  n.  289,  e  quelle dettate per il funzionamento del
          Fondo  di  cui all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n.
          448.  Il  Fondo e' altresi' alimentato, per quanto riguarda
          gli interventi da realizzare nelle aree sottoutilizzate, in
          coerenza  con i relativi documenti di programmazione, dalle
          risorse  assegnate  dal  CIPE  al  Ministero dello sviluppo
          economico  nell'ambito  del  riparto  del Fondo per le aree
          sottoutilizzate, di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre
          2002,  n.  289,  e  successive  modificazioni,  e,  per gli
          esercizi  successivi  al  2009,  dalle risorse stanziate ai
          sensi   dell'art.  11,  comma 3,  lettera f),  della  legge
          5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.».