Art. 29-bis.
Proroga  del  termine  in  materia  di  installazione  degli impianti
                      all'interno degli edifici
  ((  1.  Al  comma 1  dell'articolo 3  del decreto-legge 28 dicembre
2006,  n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2007,  n.  17,  le  parole:  «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle
seguenti: «31 marzo 2008». ))
                            Riferimenti normativi:
              - Si   riporta   il   testo  del  comma 1  dell'art.  3
          (Disposizioni    in    materia    di   costruzioni,   opere
          infrastrutturali  e  lavori  in edilizia) del decreto-legge
          28 dicembre  2006,  n.  300, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  26 febbraio  2007, n. 17, recante «Proroga di
          termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni
          diverse», come modificato dalla presente legge:
              «1.  Il  termine  previsto dall'art. 1-quater, comma 1,
          del  decreto-legge  12 maggio 2006, n. 173, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  12 luglio  2006,  n.  228, e'
          prorogato   fino   alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          regolamento  recante  norme sulla sicurezza degli impianti,
          di  cui all'art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del
          decreto-legge  30 settembre  2005,  n. 203, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  2 dicembre  2005,  n. 248, e,
          comunque,  non  oltre  il  31 marzo 2008. A decorrere dalla
          data  di  entrata in vigore del regolamento di cui al primo
          periodo del presente comma, sono abrogati il regolamento di
          cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre
          1991,  n. 447, gli articoli da 107 a 121 del testo unico di
          cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 6 giugno
          2001,  n. 380, e la legge 5 marzo 1990, n. 46, ad eccezione
          degli   articoli 8,  14  e  16,  le  cui  sanzioni  trovano
          applicazione  in misura raddoppiata per le violazioni degli
          obblighi  previsti dallo stesso regolamento di cui al primo
          periodo del presente comma.».