Art. 29-ter. Disposizioni in materia di trasporto e di circolazione di prova di veicoli nuovi (( 1. All'articolo 98 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «4-bis. Alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi e' consentito il trasporto di veicoli nuovi di fabbrica per il tramite di altri veicoli nuovi provvisti di targa provvisoria». )) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 98 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», come modificato dalla presente legge: «1. (Abrogato). 2. (Abrogato). 3. Chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296. La stessa sanzione si applica se il veicolo circola senza che su di esso sia presente il titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega. 4. Se le violazioni di cui al comma 3 superano il numero di tre, la sanzione amministrativa e' del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594; ne consegue in quest'ultimo caso la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. 4-bis. Alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi e' consentito il trasporto di veicoli nuovi di fabbrica per il tramite di altri veicoli nuovi provvisti di targa provvisoria.».