Art. 29-ter.
Disposizioni  in  materia  di trasporto e di circolazione di prova di
                            veicoli nuovi
  ((  1.  All'articolo 98  del codice della strada, di cui al decreto
legislativo  30 aprile  1992,  n. 285, e successive modificazioni, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «4-bis.  Alle  fabbriche  costruttrici  di  veicoli  a  motore e di
rimorchi  e' consentito il trasporto di veicoli nuovi di fabbrica per
il tramite di altri veicoli nuovi provvisti di targa provvisoria». ))
                            Riferimenti normativi:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  98  del  decreto
          legislativo  30 aprile  1992, n. 285, recante «Nuovo codice
          della strada», come modificato dalla presente legge:
              «1. (Abrogato).
              2. (Abrogato).
              3.  Chiunque  adibisce  un  veicolo  in circolazione di
          prova   ad   uso   diverso   e'   soggetto   alla  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro
          296.  La  stessa  sanzione si applica se il veicolo circola
          senza   che   su   di   esso   sia   presente  il  titolare
          dell'autorizzazione  o un suo dipendente munito di apposita
          delega.
              4.  Se  le  violazioni  di  cui  al comma 3 superano il
          numero  di tre, la sanzione amministrativa e' del pagamento
          di  una  somma  da  euro  148  a  euro  594; ne consegue in
          quest'ultimo  caso  la  sanzione  amministrativa accessoria
          della  confisca  del  veicolo, secondo le norme del capo I,
          sezione II, del titolo VI.
              4-bis.  Alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore
          e  di  rimorchi e' consentito il trasporto di veicoli nuovi
          di fabbrica per il tramite di altri veicoli nuovi provvisti
          di targa provvisoria.».