Art. 3.
Proroga dei termini in materia di prevenzione incendi delle strutture
                   ricettive turistico-alberghiere
  1. Il termine stabilito dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge
28 dicembre  2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio   2007,   n.   17,   per  completare  l'adeguamento  alle
disposizioni   di   prevenzione  incendi  delle  strutture  ricettive
turistico-alberghiere  con  oltre 25 posti letto, esistenti alla data
di  entrata  in  vigore del decreto del Ministro dell'interno in data
9 aprile  1994,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  116  del
20 maggio 1994, e' prorogato al 30 giugno 2008.
  2.  La  proroga  del  termine  di  cui  al  comma 1 si applica alle
strutture  ricettive  per  le  quali  sia  stato presentato, entro il
30 giugno   2005,   al  Comando  provinciale  dei  Vigili  del  fuoco
competente   per   territorio,   il   progetto   di  adeguamento  per
l'acquisizione del parere di conformita' previsto dall'articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.
  ((  2-bis.  Per  le  strutture  che  in  occasione  di  rinnovo del
certificato   di   prevenzione   incendi   abbiano   avuto  ulteriori
prescrizioni  che  comportano  per  la  loro  realizzazione una spesa
superiore  a 100.000 euro, il termine per effettuare l'adeguamento e'
fissato al 30 giugno 2009. ))
                            Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 3 del decreto-legge
          28 dicembre  2006,  n.  300, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  26 febbraio  2007, n. 17, recante «Proroga di
          termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni
          diverse»:
              «Art.  3 (Disposizioni in materia di costruzioni, opere
          infrastrutturali  e  lavori  in  edilizia). - 1. Il termine
          previsto  dall'art.  1-quater,  comma 1,  del decreto-legge
          12 maggio  2006,  n.  173,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge 12 luglio 2006, n. 228, e' prorogato fino alla
          data  di  entrata  in  vigore del regolamento recante norme
          sulla   sicurezza   degli   impianti,   di   cui   all'art.
          11-quaterdecies,  comma 13,  lettera a),  del decreto-legge
          30 settembre  2005,  n. 203, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e, comunque, non oltre
          il  31 dicembre  2007. A decorrere dalla data di entrata in
          vigore del regolamento di cui al primo periodo del presente
          comma,  sono  abrogati il regolamento di cui al decreto del
          Presidente  della  Repubblica  6 dicembre 1991, n. 447, gli
          articoli da 107 a 121 del testo unico di cui al decreto del
          Presidente  della  Repubblica  6 giugno  2001, n. 380, e la
          legge  5 marzo  1990, n. 46, ad eccezione degli articoli 8,
          14  e  16,  le  cui sanzioni trovano applicazione in misura
          raddoppiata per le violazioni degli obblighi previsti dallo
          stesso  regolamento  di  cui  al primo periodo del presente
          comma.
              2. All'art. 1, comma 452, della legge 30 dicembre 2004,
          n.   311,   relativo   al  completamento  degli  interventi
          infrastrutturali    per    l'integrale   attuazione   della
          Convenzione  tra  l'Italia e la Francia, conclusa a Roma il
          24 giugno  1970,  di cui alla legge 18 giugno 1973, n. 475,
          le  parole:  «alla data di entrata in vigore della presente
          legge»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «alla  data del
          31 dicembre 2005».
              3.   I  verbali  di  concordamento  dell'indennita'  di
          espropriazione  e  di rinuncia a qualunque pretesa connessa
          alla  procedura  di  esproprio, relativi alla realizzazione
          degli   interventi  di  cui  al  titolo  VIII  della  legge
          14 maggio  1981,  n.  219,  conservano  la  loro  efficacia
          indipendentemente    dall'emanazione    del    decreto   di
          espropriazione.
              3-bis.  L'art.  9,  comma 2,  del  decreto  legislativo
          20 settembre  1999,  n.  354,  e  successive  proroghe,  si
          interpreta come applicabile esclusivamente alle occupazioni
          d'urgenza preordinate all'espropriazione.
              3-ter.  L'efficacia  delle disposizioni di cui all'art.
          1,  comma 1030,  lettera d), numero 1), capoverso c), della
          legge  27 dicembre 2006, n. 296, e' differita al 1° gennaio
          2008,  limitatamente  ai  lavori  e  alle  forniture per la
          manutenzione delle infrastrutture.
              4.  Il  termine per il completamento degli investimenti
          per  gli  adempimenti  relativi  alla  messa  a norma delle
          strutture  ricettive,  previsto  dall'art. 14, comma 1, del
          decreto-legge  9 novembre  2004,  n.  266,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  27 dicembre  2004, n. 306, e'
          ulteriormente  prorogato al 31 dicembre 2007 per le imprese
          che abbiano presentato la richiesta di nulla osta ai vigili
          del fuoco entro il 30 giugno 2005.
              4-bis. Il termine di cui al comma 2-bis dell'art. 5 del
          decreto-legge  28 maggio  2004,  n.  136,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  27 luglio  2004,  n.  186, e'
          prorogato   al   31 dicembre   2007.  Alle  Amministrazioni
          aggiudicatrici  che,  ai  sensi del predetto comma, abbiano
          affidato  lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi,
          avvalendosi   della  facolta'  di  applicare  la  normativa
          previgente  sulla  medesima  materia,  di  cui  alle  leggi
          5 novembre  1971,  n.  1086,  e  2 febbraio  1974, n. 64, e
          relative  norme di attuazione, le precedenti norme tecniche
          continuano  ad  applicarsi  fino alla data dell'intervenuto
          collaudo.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  2  del decreto del
          Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, recante
          «Regolamento  recante  disciplina dei procedimenti relativi
          alla  prevenzione  incendi,  a norma dell'art. 20, comma 8,
          della legge 15 marzo 1997, n. 59»:
              «Art.  2  (Parere  di  conformita).  -  1. Gli enti e i
          privati  responsabili  delle  attivita'  di  cui al comma 4
          dell'art. 1 sono tenuti a richiedere al comando l'esame dei
          progetti  di nuovi impianti o costruzioni o di modifiche di
          quelli esistenti.
              2.  Il  comando esamina i progetti e si pronuncia sulla
          conformita'  degli  stessi alla normativa antincendio entro
          quarantacinque  giorni dalla data di presentazione. Qualora
          la  complessita'  del  progetto  lo  richieda,  il predetto
          termine,  previa  comunicazione  all'interessato  entro  15
          giorni   dalla  data  di  presentazione  del  progetto,  e'
          differito  al novantesimo giorno. In caso di documentazione
          incompleta  od irregolare ovvero nel caso in cui il comando
          ritenga assolutamente indispensabile richiedere al soggetto
          interessato l'integrazione della documentazione presentata,
          il  termine e' interrotto, per una sola volta, e riprende a
          decorrere  dalla  data  di ricevimento della documentazione
          integrativa  richiesta.  Ove  il comando non si esprima nei
          termini prescritti, il progetto si intende respinto.».