Art. 32-bis.
Modifiche  all'articolo 2  del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180,
 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243
  ((  1.  All'articolo 2  del  decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In
mancanza  del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale entro
il  31 marzo  2008,  in sede di prima applicazione, per le domande di
autorizzazione  integrata  ambientale relative ad impianti esistenti,
regolarmente  presentate entro i termini, i gestori possono procedere
all'esecuzione  degli interventi proposti finalizzati all'adeguamento
dell'impianto  alle migliori tecniche disponibili, con le modalita' e
i  termini  indicati nella domanda, qualora gli stessi interventi non
siano  soggetti  a  valutazione  di impatto ambientale o, se a questa
soggetti, per essi sia gia' stato emanato provvedimento favorevole di
conformita'   ambientale,  dando  contestualmente  pieno  avvio  alle
attivita'   di   monitoraggio  e  controllo  indicate  nella  domanda
medesima.  Le  competenti  Agenzie  per  la  protezione dell'ambiente
possono  verificare,  con  oneri  a  carico del gestore, l'attuazione
degli  interventi e del piano di monitoraggio e controllo, riferendo,
entro  tre  mesi  dall'ultimazione  degli  interventi,  all'autorita'
competente  in ordine alle verifiche effettuate e all'efficacia degli
interventi  stessi  rispetto  a  quanto  dichiarato  dal  gestore. Le
risultanze  delle  verifiche  possono costituire causa di riesame del
provvedimento  di  autorizzazione,  di esse dovendosi comunque tenere
conto nell'emanazione del provvedimento medesimo»;
    b) dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti:
  «1-quater.  In  mancanza del rilascio dell'autorizzazione integrata
ambientale  entro il 31 marzo 2008, i nuovi impianti, per i quali sia
stata  presentata  la domanda di autorizzazione integrata ambientale,
che  abbiano  ottenuto  il  provvedimento  positivo di compatibilita'
ambientale  e  siano in fase di avanzata costruzione, possono avviare
tutte   le  attivita'  preliminari  all'esercizio  dell'impianto  nel
rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nelle
autorizzazioni  ambientali  gia'  rilasciate,  dandone  comunicazione
all'autorita'   competente   per   il   rilascio  dell'autorizzazione
integrata  ambientale.  L'autorita'  competente,  ove  ne  ravvisi la
necessita',  rilascia  un'autorizzazione  provvisoria  nelle more del
rilascio  dell'autorizzazione  integrata  ambientale,  entro sessanta
giorni dalla predetta comunicazione.
  1-quinquies. In mancanza del rilascio dell'autorizzazione integrata
ambientale  entro  il  31 marzo  2008,  al  fine  di  contribuire  al
raggiungimento   degli   obiettivi  di  qualita'  dell'aria  dopo  il
1° gennaio 2008, i gestori degli impianti che abbiano gia' presentato
richiesta  di  esenzione  ai  sensi  dell'articolo 273,  comma 5, del
decreto  legislativo  3 aprile  2006, n. 152, nelle more del rilascio
del  provvedimento di esenzione, che potra' disporre altrimenti, sono
tenuti a presentare all'autorita' competente, con cadenza semestrale,
la registrazione delle ore di normale funzionamento, che non potranno
superare,  su  base  annua,  la  media  delle  ore  di  funzionamento
effettivo computata con riferimento al triennio 2005-2007». ))
                            Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 2 del decreto-legge
          30 ottobre  2007,  n.  180,  convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  19 dicembre  2007,  n. 243, recante «Norme in
          materia ambientale», come modificato dalla presente legge:
              «Art.  2  (Normativa  transitoria). - 1. Fino alla data
          del  rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, gli
          impianti   esistenti   di   cui   al   decreto  legislativo
          18 febbraio  2005,  n. 59, per i quali sia stata presentata
          nei   termini   previsti   la   relativa  domanda,  possono
          proseguire   la   propria  attivita',  nel  rispetto  della
          normativa  vigente  e  delle  prescrizioni  stabilite nelle
          autorizzazioni   ambientali   di   settore  rilasciate  per
          l'esercizio  e  per  le  modifiche  non  sostanziali  degli
          impianti  medesimi;  tali  autorizzazioni restano valide ed
          efficaci   fino  alla  scadenza  del  termine  fissato  per
          l'attuazione   delle   relative   prescrizioni,   ai  sensi
          dell'art. 5, comma 18, del citato decreto legislativo n. 59
          del   2005,  come  modificato  dall'art.  1,  comma 1,  del
          presente decreto.
              1-bis.   Le   autorita'   che   hanno   rilasciato   le
          autorizzazioni  di  settore  di  cui al comma 1 provvedono,
          anche  su  segnalazione  del  gestore,  ove  ne rilevino la
          necessita' al fine di garantire il rispetto della normativa
          vigente,  nonche'  degli  articoli 3,  7,  come  modificato
          dall'art.  2-bis  del  presente  decreto,  e  8 del decreto
          legislativo  18 febbraio  2005,  n.  59, all'adeguamento di
          tali    autorizzazioni,    nelle    more    del    rilascio
          dell'autorizzazione  integrata  ambientale. In mancanza del
          rilascio  dell'autorizzazione integrata ambientale entro il
          31 marzo  2008,  in  sede  di  prima  applicazione,  per le
          domande  di autorizzazione integrata ambientale relative ad
          impianti   esistenti,   regolarmente   presentate  entro  i
          termini,  i  gestori possono procedere all'esecuzione degli
          interventi     proposti     finalizzati     all'adeguamento
          dell'impianto  alle  migliori  tecniche disponibili, con le
          modalita'  e  i termini indicati nella domanda, qualora gli
          stessi  interventi  non  siano  soggetti  a  valutazione di
          impatto  ambientale  o,  se a questa soggetti, per essi sia
          gia'  stato emanato provvedimento favorevole di conformita'
          ambientale,   dando   contestualmente   pieno   avvio  alle
          attivita'   di  monitoraggio  e  controllo  indicate  nella
          domanda  medesima.  Le competenti Agenzie per la protezione
          dell'ambiente  possono  verificare,  con oneri a carico del
          gestore,  l'attuazione  degli  interventi  e  del  piano di
          monitoraggio   e   controllo,  riferendo,  entro  tre  mesi
          dall'ultimazione degli interventi, all'autorita' competente
          in  ordine  alle verifiche effettuate e all'efficacia degli
          interventi stessi rispetto a quanto dichiarato dal gestore.
          Le  risultanze  delle verifiche possono costituire causa di
          riesame   del  provvedimento  di  autorizzazione,  di  esse
          dovendosi   comunque   tenere   conto  nell'emanazione  del
          provvedimento medesimo.
              1-ter. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di
          cui   all'art.   5,   comma 18,   del  decreto  legislativo
          18 febbraio  2005,  n.  59,  come  modificato  dall'art. 1,
          comma 1, del presente decreto, il Governo e' autorizzato ad
          esercitare  il  potere  sostitutivo  di  cui all'art. 5 del
          decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 112, ove necessario
          applicando  immediatamente la procedura d'urgenza di cui al
          comma 3 del medesimo art. 5.
              1-quater.  In mancanza del rilascio dell'autorizzazione
          integrata  ambientale  entro  il  31 marzo  2008,  i  nuovi
          impianti,  per  i  quali sia stata presentata la domanda di
          autorizzazione  integrata  ambientale, che abbiano ottenuto
          il  provvedimento  positivo  di compatibilita' ambientale e
          siano  in  fase  di  avanzata  costruzione, possono avviare
          tutte  le attivita' preliminari all'esercizio dell'impianto
          nel  rispetto  della normativa vigente e delle prescrizioni
          stabilite  nelle autorizzazioni ambientali gia' rilasciate,
          dandone   comunicazione  all'autorita'  competente  per  il
          rilascio    dell'autorizzazione    integrata    ambientale.
          L'autorita'  competente,  ove  ne  ravvisi  la  necessita',
          rilascia   un'autorizzazione  provvisoria  nelle  more  del
          rilascio  dell'autorizzazione  integrata  ambientale, entro
          sessanta giorni dalla predetta comunicazione.
              1-quinquies.      In      mancanza     del     rilascio
          dell'autorizzazione  integrata ambientale entro il 31 marzo
          2008,  al  fine  di  contribuire  al  raggiungimento  degli
          obiettivi  di qualita' dell'aria dopo il 1° gennaio 2008, i
          gestori   degli   impianti   che  abbiano  gia'  presentato
          richiesta di esenzione ai sensi dell'art. 273, comma 5, del
          decreto  legislativo  3 aprile 2006, n. 152, nelle more del
          rilascio   del   provvedimento  di  esenzione,  che  potra'
          disporre altrimenti, sono tenuti a presentare all'autorita'
          competente,  con cadenza semestrale, la registrazione delle
          ore di normale funzionamento, che non potranno superare, su
          base  annua,  la media delle ore di funzionamento effettivo
          computata con riferimento al triennio 2005-2007.».