Art. 33-bis.
Servizio  di  raccolta  e smaltimento dei rifiuti nei confronti delle
                       istituzioni scolastiche
  ((  1.  A  decorrere  dall'anno  2008,  il Ministero della pubblica
istruzione  provvede  a corrispondere direttamente ai comuni la somma
concordata  in  sede  di  Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
nelle  sedute  del  22 marzo 2001 e del 6 settembre 2001, valutata in
euro  38,734  milioni,  quale  importo  forfetario complessivo per lo
svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del
servizio  di  raccolta,  recupero  e  smaltimento  dei rifiuti solidi
urbani di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152. I criteri e le modalita' di corresponsione delle somme dovute
ai  singoli comuni, in proporzione alla consistenza della popolazione
scolastica, sono concordati nell'ambito della predetta Conferenza. Al
relativo  onere  si  provvede nell'ambito della dotazione finanziaria
del  Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui
all'articolo 1,  comma 601,  della  legge 27 dicembre 2006, n. 296. A
decorrere  dal medesimo anno 2008, le istituzioni scolastiche statali
non  sono  piu' tenute a corrispondere ai comuni il corrispettivo del
servizio  di  cui  al  citato  articolo 238  del  decreto legislativo
3 aprile  2006,  n.  152.  Il  Ministero  della  pubblica  istruzione
provvede  al  monitoraggio  degli  oneri  di  cui  al presente comma,
informando   tempestivamente   il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi, di
cui  all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e  successive  modificazioni. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi
dell'articolo 7,  secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468
del  1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di
cui al precedente periodo sono tempestivamente trasmessi alle Camere,
corredati di apposite relazioni illustrative. ))
                            Riferimenti normativi:
              - Si   riporta  il  testo  dell'art.  238  del  decreto
          legislativo  3 aprile  2006,  n.  152,  recante  «Norme  in
          materia ambientale»:
              «Art. 238 (Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani).
          - 1. Chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali,
          o  aree  scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti
          accessorio  o  pertinenza  dei locali medesimi, a qualsiasi
          uso  adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale,
          che producano rifiuti urbani, e' tenuto al pagamento di una
          tariffa.  La  tariffa  costituisce  il corrispettivo per lo
          svolgimento   del   servizio   di   raccolta,   recupero  e
          smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ricomprende anche i
          costi   indicati   dall'art.  15  del  decreto  legislativo
          13 gennaio  2003,  n. 36. La tariffa di cui all'art. 49 del
          decreto  legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' soppressa a
          decorrere  dall'entrata  in  vigore  del presente articolo,
          salvo quanto previsto dal comma 11.
              2.   La   tariffa   per  la  gestione  dei  rifiuti  e'
          commisurata  alle  quantita'  e qualita' medie ordinarie di
          rifiuti  prodotti  per  unita'  di superficie, in relazione
          agli  usi  e alla tipologia di attivita' svolte, sulla base
          di  parametri,  determinati  con  il  regolamento di cui al
          comma 6,  che  tengano  anche  conto  di  indici reddituali
          articolati per fasce di utenza e territoriali.
              3. La tariffa e' determinata, entro tre mesi dalla data
          di  entrata  in vigore del decreto di cui al comma 6, dalle
          Autorita'  d'ambito ed e' applicata e riscossa dai soggetti
          affidatari  del  servizio  di gestione integrata sulla base
          dei  criteri  fissati  dal  regolamento  di cui al comma 6.
          Nella determinazione della tariffa e' prevista la copertura
          anche di costi accessori relativi alla gestione dei rifiuti
          urbani  quali,  ad  esempio,  le spese di spazzamento delle
          strade.  Qualora detti costi vengano coperti con la tariffa
          cio'  deve  essere  evidenziato  nei piani finanziari e nei
          bilanci dei soggetti affidatari del servizio.
              4.  La  tariffa e' composta da una quota determinata in
          relazione   alle   componenti   essenziali  del  costo  del
          servizio,  riferite in particolare agli investimenti per le
          opere  ed  ai  relativi  ammortamenti, nonche' da una quota
          rapportata alle quantita' di rifiuti conferiti, al servizio
          fornito  e  all'entita'  dei costi di gestione, in modo che
          sia   assicurata   la  copertura  integrale  dei  costi  di
          investimento e di esercizio.
              5.   Le   Autorita'  d'ambito  approvano  e  presentano
          all'Autorita' di cui all'art. 207 il piano finanziario e la
          relativa  relazione  redatta  dal  soggetto affidatario del
          servizio  di  gestione  integrata. Entro quattro anni dalla
          data  di  entrata  in  vigore  del  regolamento  di  cui al
          comma 6,  dovra' essere gradualmente assicurata l'integrale
          copertura dei costi.
              6.   Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio,  di  concerto  con  il Ministro delle attivita'
          produttive,  sentiti  la  Conferenza  Stato  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano, le rappresentanze
          qualificate  degli  interessi  economici e sociali presenti
          nel   Consiglio   economico  e  sociale  per  le  politiche
          ambientali  (CESPA)  e  i soggetti interessati, disciplina,
          con  apposito  regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla
          data  di  entrata in vigore della parte quarta del presente
          decreto  e  nel  rispetto  delle  disposizioni  di  cui  al
          presente  articolo, i criteri generali sulla base dei quali
          vengono   definite   le   componenti   dei  costi  e  viene
          determinata   la   tariffa,   anche  con  riferimento  alle
          agevolazioni   di   cui  al  comma 7,  garantendo  comunque
          l'assenza di oneri per le autorita' interessate.
              7.  Nella  determinazione  della tariffa possono essere
          previste agevolazioni per le utenze domestiche e per quelle
          adibite  ad  uso stagionale o non continuativo, debitamente
          documentato ed accertato, che tengano anche conto di indici
          reddituali  articolati  per fasce di utenza e territoriali.
          In   questo  caso,  nel  piano  finanziario  devono  essere
          indicate  le  risorse  necessarie per garantire l'integrale
          copertura dei minori introiti derivanti dalle agevolazioni,
          secondo  i  criteri  fissati  dal  regolamento  di  cui  al
          comma 6.
              8.  Il  regolamento di cui al comma 6 tiene conto anche
          degli  obiettivi  di  miglioramento  della  produttivita' e
          della   qualita'  del  servizio  fornito  e  del  tasso  di
          inflazione programmato.
              9.  L'eventuale  modulazione  della tariffa tiene conto
          degli  investimenti effettuati dai comuni o dai gestori che
          risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio.
              10.  Alla  tariffa  e'  applicato  un  coefficiente  di
          riduzione   proporzionale   alle   quantita'   di   rifiuti
          assimilati  che  il  produttore dimostri di aver avviato al
          recupero  mediante attestazione rilasciata dal soggetto che
          effettua l'attivita' di recupero dei rifiuti stessi.
              11.  Sino  alla  emanazione  del  regolamento di cui al
          comma 6   e   fino  al  compimento  degli  adempimenti  per
          l'applicazione  della  tariffa  continuano ad applicarsi le
          discipline regolamentari vigenti.
              12.  La riscossione volontaria e coattiva della tariffa
          puo'  essere effettuata secondo le disposizioni del decreto
          del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
          mediante convenzione con l'Agenzia delle entrate.».
              - Si  riporta  il testo del comma 601 dell'art. 1 della
          legge  27 dicembre  2006, n. 296, recante «Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato (legge finanziaria 2007)»:
              «601.  A decorrere dall'anno 2007, al fine di aumentare
          l'efficienza e la celerita' dei processi di finanziamento a
          favore  delle scuole statali, sono istituiti nello stato di
          previsione  del  Ministero  della  pubblica  istruzione, in
          apposita  unita'  previsionale  di  base, i seguenti fondi:
          «Fondo   per   le  competenze  dovute  al  personale  delle
          istituzioni  scolastiche,  con  esclusione  delle spese per
          stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato»
          e   «Fondo   per   il   funzionamento   delle   istituzioni
          scolastiche».    Ai    predetti   fondi   affluiscono   gli
          stanziamenti    dei    capitoli   iscritti   nelle   unita'
          previsionali   di   base  dello  stato  di  previsione  del
          Ministero della pubblica istruzione «Strutture scolastiche»
          e    «Interventi   integrativi   disabili»,   nonche'   gli
          stanziamenti   iscritti   nel   centro  di  responsabilita'
          «Programmazione  ministeriale  e  gestione ministeriale del
          bilancio»  destinati  ad  integrare  i  fondi  stessi.  Con
          decreto   del   Ministro  della  pubblica  istruzione  sono
          stabiliti  i  criteri  e  i  parametri  per  l'assegnazione
          diretta  alle  istituzioni scolastiche delle risorse di cui
          al  presente comma. Al fine di avere la completa conoscenza
          delle   spese   effettuate   da   parte  delle  istituzioni
          scolastiche  a  valere  sulle risorse finanziarie derivanti
          dalla  costituzione  dei predetti fondi, il Ministero della
          pubblica  istruzione  procede  a una specifica attivita' di
          monitoraggio.».
              - Per  il testo del comma 7 dell'art. 11-ter (Copertura
          finanziaria  delle  leggi) e del comma 2 dell'art. 7 (Fondo
          di  riserva  per  le  spese obbligatorie e di ordine) della
          citata legge 5 agosto 1978, n. 468, si vedano i riferimenti
          normativi all'art. 6-ter.