Art. 34.
    Proroghe in materia di contrasto al terrorismo internazionale
  1.  Al  decreto-legge  27 luglio  2005,  n.  144,  convertito,  con
modificazioni,  dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le
seguenti modifiche:
    a)  all'articolo 6,  comma 1,  le  parole:  «fino  al 31 dicembre
2007»,  ovunque  ricorrano,  sono sostituite dalle seguenti: (( «fino
alla  data  di  entrata  in  vigore  del provvedimento legislativo di
attuazione  della  direttiva  2006/24/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  15 marzo  2006,  e comunque non oltre il 31 dicembre
2008,»; ))
    b) all'articolo 7, comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2007»
sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2008».
                            Riferimenti normativi:
              - Si   riporta  il  testo  degli  articoli 6  e  7  del
          decreto-legge  27 luglio  2005,  n.  144,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, recante
          «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
          27 luglio  2005,  n.  144,  recante  misure  urgenti per il
          contrasto  del  terrorismo internazionale», come modificati
          dalla presente legge:
              «Art. 6 (Nuove norme sui dati del traffico telefonico e
          telematico).  -  1.  A  decorrere  dalla data di entrata in
          vigore  del presente decreto e fino alla data di entrata in
          vigore  del  provvedimento  legislativo di attuazione della
          direttiva   2006/24/CE   del   Parlamento   europeo  e  del
          Consiglio,  del  15 marzo  2006,  e  comunque  non oltre il
          31 dicembre   2008,   e'   sospesa   l'applicazione   delle
          disposizioni  di  legge,  di  regolamento  o dell'autorita'
          amministrativa    che    prescrivono    o   consentono   la
          cancellazione   dei   dati   del   traffico   telefonico  o
          telematico,  anche  se  non  soggetti a fatturazione, e gli
          stessi,  esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni e
          limitatamente   alle   informazioni   che   consentono   la
          tracciabilita' degli accessi, nonche', qualora disponibili,
          dei  servizi,  debbono  essere conservati fino alla data di
          entrata   in   vigore   del  provvedimento  legislativo  di
          attuazione   della   direttiva  2006/24/CE  del  Parlamento
          europeo  e del Consiglio, del 15 marzo 2006, e comunque non
          oltre  il  31 dicembre  2008,  dai  fornitori  di  una rete
          pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione
          elettronica   accessibile   al  pubblico,  fatte  salve  le
          disposizioni   vigenti   che   prevedono   un   periodo  di
          conservazione  ulteriore.  I  dati  del traffico conservati
          oltre   i   limiti   previsti  dall'art.  132  del  decreto
          legislativo   30 giugno   2003,   n.  196,  possono  essere
          utilizzati  esclusivamente  per  le  finalita' del presente
          decreto,  salvo  l'esercizio dell'azione penale per i reati
          comunque perseguibili.
              2.   All'art.  55,  comma 7,  del  decreto  legislativo
          1° agosto   2003,   n.   259,   le   parole:   «al  momento
          dell'attivazione   del   servizio»  sono  sostituite  dalle
          seguenti:  «prima dell'attivazione del servizio, al momento
          della  consegna  o  messa  a  disposizione della occorrente
          scheda  elettronica  (S.I.M.). Le predette imprese adottano
          tutte   le  necessarie  misure  affinche'  venga  garantita
          l'acquisizione   dei   dati   anagrafici  riportati  su  un
          documento  di  identita',  nonche'  del  tipo, del numero e
          della riproduzione del documento presentato dall'acquirente
          ed assicurano il corretto trattamento dei dati acquisiti».
              3. All'art. 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
          n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
                a) al   comma 1,   dopo   le   parole:  «al  traffico
          telefonico»,  sono  inserite le seguenti: «, inclusi quelli
          concernenti le chiamate senza risposta,»;
                b) al  comma 1,  sono  aggiunte, in fine, le seguenti
          parole:  «,  mentre,  per  le  medesime  finalita',  i dati
          relativi   al   traffico  telematico,  esclusi  comunque  i
          contenuti   delle   comunicazioni,   sono   conservati  dal
          fornitore per sei mesi»;
                c) al   comma 2,   dopo   le   parole:  «al  traffico
          telefonico»,  sono  inserite le seguenti: «, inclusi quelli
          concernenti le chiamate senza risposta,»;
                d) al   comma 2,   dopo  le  parole:  «per  ulteriori
          ventiquattro  mesi»,  sono  inserite le seguenti: «e quelli
          relativi   al   traffico  telematico,  esclusi  comunque  i
          contenuti   delle   comunicazioni,   sono   conservati  per
          ulteriori sei mesi»;
                e) al  comma 3,  le  parole:  «giudice su istanza del
          pubblico  ministero  o»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          «pubblico ministero anche su istanza»;
                f) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
              «4-bis.  Nei  casi  di  urgenza,  quando  vi e' fondato
          motivo  di  ritenere  che  dal ritardo possa derivare grave
          pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone la
          acquisizione  dei  dati relativi al traffico telefonico con
          decreto   motivato  che  e'  comunicato  immediatamente,  e
          comunque  non oltre ventiquattro ore, al giudice competente
          per  il  rilascio  dell'autorizzazione in via ordinaria. Il
          giudice,  entro  quarantotto  ore dal provvedimento, decide
          sulla  convalida  con  decreto  motivato. Se il decreto del
          pubblico   ministero   non   e'   convalidato  nel  termine
          stabilito, i dati acquisiti non possono essere utilizzati».
              4.  Con  regolamento  adottato  ai  sensi dell'art. 17,
          comma 1,  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, su proposta
          del  Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con
          i   Ministri   interessati,   sentito  il  garante  per  la
          protezione  dei  dati personali, sono definiti le modalita'
          ed  i  tempi  di  attuazione  della  previsione  di  cui al
          comma 3,  lettere a), b), c)  e d),  del presente articolo,
          anche  in  relazione  alla determinazione e allocazione dei
          relativi  costi,  con esclusione, comunque, di oneri per il
          bilancio dello Stato.».
              «Art.  7  (Integrazione della disciplina amministrativa
          degli  esercizi  pubblici  di telefonia e internet). - 1. A
          decorrere  dal  quindicesimo giorno successivo alla data di
          entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
          decreto e fino al 31 dicembre 2008, chiunque intende aprire
          un  pubblico  esercizio  o  un circolo privato di qualsiasi
          specie,  nel  quale sono posti a disposizione del pubblico,
          dei  clienti  o  dei soci apparecchi terminali utilizzabili
          per  le  comunicazioni anche telematiche, deve chiederne la
          licenza  al  questore. La licenza non e' richiesta nel caso
          di  sola  installazione  di  telefoni pubblici a pagamento,
          abilitati esclusivamente alla telefonia vocale.
              2.  Per  coloro che gia' esercitano le attivita' di cui
          al comma 1, la licenza deve essere richiesta entro sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto.
              3.  La licenza si intende rilasciata trascorsi sessanta
          giorni  dall'inoltro  della domanda. Si applicano in quanto
          compatibili  le disposizioni dei capi III e IV del titolo I
          e del capo II del titolo III del testo unico delle leggi di
          pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
          n.  773,  nonche'  le  disposizioni  vigenti  in materia di
          sorvegliabilita'  dei  locali  adibiti a pubblici esercizi.
          Restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo
          1° agosto  2003, n. 259, nonche' le attribuzioni degli enti
          locali in materia.
              4.  Con  decreto del Ministro dell'interno, di concerto
          con  il  Ministro delle comunicazioni e con il Ministro per
          l'innovazione  e  le  tecnologie, sentito il Garante per la
          protezione  dei dati personali, da adottarsi entro quindici
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di
          conversione  del presente decreto, sono stabilite le misure
          che  il  titolare  o  il  gestore di un esercizio in cui si
          svolgono  le  attivita'  di  cui  al  comma 1  e' tenuto ad
          osservare  per il monitoraggio delle operazioni dell'utente
          e  per l'archiviazione dei relativi dati, anche in deroga a
          quanto  previsto  dal  comma 1  dell'art. 122 e dal comma 3
          dell'art.  123  del  decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
          196,  nonche'  le misure di preventiva acquisizione di dati
          anagrafici  riportati  su  un  documento  di  identita' dei
          soggetti  che  utilizzano postazioni pubbliche non vigilate
          per  comunicazioni  telematiche  ovvero punti di accesso ad
          Internet utilizzando tecnologia senza fili.
              5. Fatte salve le modalita' di accesso ai dati previste
          dal  codice  di  procedura penale e dal decreto legislativo
          30 giugno  2003,  n.  196, il controllo sull'osservanza del
          decreto di cui al comma 4 e l'accesso ai relativi dati sono
          effettuati  dall'organo del Ministero dell'interno preposto
          ai servizi di polizia postale e delle comunicazioni.».