Art. 34-ter.
Utilizzo  del  fondo  di  cui  all'articolo 2-duodecies  della  legge
                       31 maggio 1965, n. 575
  ((  1. Ai fini dell'integrale utilizzo del fondo istituito ai sensi
dell'articolo 2-duodecies   della   legge  31 maggio  1965,  n.  575,
introdotto  dall'articolo 3,  comma 2,  della  legge 7 marzo 1996, n.
109,  per  il  finanziamento  di  progetti  di pubblico interesse, le
disponibilita'  finanziarie  esistenti  nella  contabilita'  speciale
intestata  al  prefetto  di  Palermo,  istituita secondo le modalita'
previste  dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno
9 giugno  1997,  n.  248, sono conservate nella medesima contabilita'
speciale sino al 31 dicembre 2008. ))
                            Riferimenti normativi:
              - Si riporta il testo dell'art. 2-duodecies della legge
          31 maggio  1965,  n.  575,  recante «Disposizioni contro la
          mafia»:
              «Art. 2-duodecies - 1. In deroga all'art. 3 della legge
          27 ottobre  1993,  n.  432,  e per un periodo di tre anni a
          decorrere dall'esercizio finanziario 1995, le somme versate
          all'ufficio del registro ai sensi dei commi 1 e 5 dell'art.
          2-undecies  affluiscono  in  un  fondo, istituito presso la
          prefettura  competente,  per l'erogazione, nei limiti delle
          disponibilita',  di  contributi destinati al finanziamento,
          anche  parziale,  di progetti relativi alla gestione a fini
          istituzionali,   sociali  o  di  interesse  pubblico  degli
          immobili   confiscati,   nonche'   relativi   a  specifiche
          attivita' di:
                a) risanamento di quartieri urbani degradati;
                b) prevenzione  e recupero di condizioni di disagio e
          di emarginazione;
                c) intervento  nelle  scuole  per corsi di educazione
          alla legalita';
                d) promozione   di   cultura   imprenditoriale  e  di
          attivita' imprenditoriale per giovani disoccupati.
              2.  Possono  presentare i progetti e relative richieste
          di contributo di cui al comma 1:
                a) i comuni ove sono siti gli immobili;
                b) le  comunita',  gli  enti,  le  organizzazioni  di
          volontariato  di  cui  alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e
          successive  modificazioni,  le  cooperative  sociali di cui
          alla   legge   8 novembre   1991,   n.  381,  le  comunita'
          terapeutiche   e   i   centri   di   recupero   e  cura  di
          tossicodipendenti  di  cui  al citato testo unico approvato
          con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
          n.  309,  e  le associazioni sociali che dimostrino di aver
          svolto   attivita'  propria  nei  due  anni  precedenti  la
          richiesta.
              3.   Il   prefetto,   sentiti   i  sindaci  dei  comuni
          interessati  e  l'assessore  regionale  competente,  previo
          parere  di  apposito  comitato tecnico-finanziario, dispone
          sulle  richieste  di  contributi  di cui ai commi 1 e 2 con
          provvedimento  motivato,  da  emanare entro sessanta giorni
          dalla  data  di  presentazione della richiesta. Con decreto
          del  Ministro  dell'interno, di concerto con i Ministri del
          tesoro  e  delle finanze, sono adottate, ai sensi dell'art.
          17,  comma 3,  della  legge  23 agosto  1988, n. 400, norme
          regolamentari  sulle modalita' di gestione del fondo di cui
          al comma 1 del presente articolo.
              4.  Con  decreto del Ministro di grazia e giustizia, di
          concerto   con   i  Ministri  delle  finanze,  del  tesoro,
          dell'interno  e  della  difesa,  sono  adottate,  ai  sensi
          dell'art.  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          norme  regolamentari  per disciplinare la raccolta dei dati
          relativi   ai  beni  sequestrati  o  confiscati,  dei  dati
          concernenti lo stato del procedimento per il sequestro o la
          confisca   e   dei  dati  concernenti  la  consistenza,  la
          destinazione  e  la  utilizzazione  dei  beni sequestrati o
          confiscati.   Il   Governo   trasmette  ogni  sei  mesi  al
          Parlamento una relazione concernente i dati suddetti.
              5.  Il  Consiglio  di  Stato  esprime il proprio parere
          sugli  schemi  di  regolamento  di  cui  ai commi 3 e 4 del
          presente  articolo entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,
          decorsi   i  quali  il  regolamento  puo'  comunque  essere
          adottato.
              6.  Le  disposizioni  di  cui  agli  articoli 2-nonies,
          2-decies,  2-undecies  e  al presente articolo si applicano
          anche  ai  beni  per  i  quali  non siano state esaurite le
          procedure  di  liquidazione  o  non  sia  stato  emanato il
          provvedimento di cui al comma 1 del citato art. 2-decies.».
              - Il   testo  del  decreto  del  Ministro  dell'interno
          9 giugno  1997,  n. 248, recante «Regolamento recante norme
          sulle  modalita'  di gestione del fondo istituito presso le
          prefetture  per  l'erogazione  dei  contributi destinati al
          finanziamento  di  progetti  relativi  alla gestione a fini
          istituzionali,   sociali  o  di  interesse  pubblico  degli
          immobili  confiscati,  nonche'  relativi  alle attivita' di
          risanamento di quartieri urbani degradati, di prevenzione e
          recupero  di  condizioni  di disagio e di emarginazione, di
          intervento  nelle  scuole  per  corsi  di  educazione  alla
          legalita'  e  di promozione di cultura imprenditoriale e di
          attivita'  imprenditoriale  per  giovani  disoccupati»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 1997, n. 176.