Art. 36-bis.
Proroga  di  termini  per  la definizione di somme dovute da soggetti
       residenti nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa
  (( 1. All'articolo 3-quater, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre
2006,  n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2007,  n.  17,  le  parole:  «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle
seguenti: «31 marzo 2008» e le parole: «30 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «10 per cento».
  2.  Al  comma 1011 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al primo periodo, le parole: «30 giugno 2007» sono sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2008»;
    b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «I contribuenti
hanno  la facolta' di definire la propria posizione di cui al periodo
precedente  attraverso  un  unico  versamento attualizzando il debito
alla data del versamento medesimo». ))
                            Riferimenti normativi:
              - Si   riporta   il   testo   dell'art.   3-quater  del
          decreto-legge  28 dicembre  2006,  n.  300, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, recante
          «Proroga  di termini previsti da disposizioni legislative e
          disposizioni   diverse»,  come  modificato  dalla  presente
          legge:
              «Art.  3-quater  (Agevolazioni  fiscali  a  favore  dei
          soggetti  danneggiati dagli eventi alluvionali del novembre
          1994  e dagli eventi sismici del dicembre 1990). - 1. Per i
          contributi  previdenziali, i premi assicurativi e i tributi
          riguardanti le imprese, relativi all'alluvione del Piemonte
          del  1994, il termine di presentazione delle domande di cui
          all'art. 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
          e' differito al 31 luglio 2007. La presente disposizione si
          applica  entro il limite di spesa di 1.500.000 euro annui a
          decorrere  dall'anno  2007.  Al  relativo onere si provvede
          mediante   corrispondente   riduzione   dello  stanziamento
          iscritto,   ai   fini  del  bilancio  triennale  2007-2009,
          nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  parte
          corrente  «Fondo  speciale»  dello  stato di previsione del
          Ministero  dell'economia  e  delle finanze per l'anno 2007,
          allo  scopo  parzialmente  utilizzando,  quanto a 1.500.000
          euro  per  l'anno 2007 e a 1.500.000 euro annui a decorrere
          dall'anno   2009,  l'accantonamento  relativo  al  medesimo
          Ministero  e,  quanto  a  1.500.000  euro  per l'anno 2008,
          l'accantonamento  relativo  al Ministero del lavoro e della
          previdenza sociale.
              2.  I  termini di cui all'art. 9, comma 17, della legge
          27 dicembre  2002,  n. 289, sono differiti al 31 marzo 2008
          al  fine di consentire ai soggetti colpiti dal sisma del 13
          e  16 dicembre  1990,  che  ha  interessato  le province di
          Catania,  Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'art.
          3  dell'ordinanza  del  Ministro per il coordinamento della
          protezione  civile  del  21 dicembre 1990, pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari
          dei  provvedimenti  agevolativi  in  materia  di versamento
          delle  somme  dovute  a  titolo  di tributi, di definire in
          maniera  automatica la propria posizione relativa agli anni
          1990, 1991 e 1992.
              La   definizione   si  perfeziona  versando,  entro  il
          31 dicembre  2007,  l'intero  ammontare  dovuto per ciascun
          tributo  a titolo di capitale, al netto dei versamenti gia'
          eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10
          per cento.».
              - Si  riporta il testo del comma 1011 dell'art. 1 della
          legge  27 dicembre  2006, n. 296, recante «Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato  (legge  finanziaria  2007)»,  come  modificato dalla
          presente legge:
              «1011.   Ai  soggetti  destinatari  dell'ordinanza  del
          Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 10 giugno 2005, n.
          3442,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  139  del
          17 giugno  2005,  interessati  dalla proroga dello stato di
          emergenza  nella provincia di Catania, stabilita per l'anno
          2006  con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          22 dicembre  2005,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n.
          304  del  31 dicembre  2005,  e'  consentita la definizione
          della   propria   posizione   entro   il   30 giugno  2008,
          relativamente  ad  adempimenti e versamenti, corrispondendo
          l'ammontare  dovuto  per  ciascun  tributo  e  contributo a
          titolo di capitale, al netto dei versamenti gia' eseguiti a
          titolo di capitale ed interessi, diminuito al 50 per cento,
          ferme  restando  le  vigenti  modalita' di rateizzazione. I
          contribuenti  hanno  la  facolta'  di  definire  la propria
          posizione  di cui al periodo precedente attraverso un unico
          versamento attualizzando il debito alla data del versamento
          medesimo.   Per  il  ritardato  versamento  dei  tributi  e
          contributi  di  cui al presente comma si applica l'istituto
          del  ravvedimento  operoso  di  cui all'art. 13 del decreto
          legislativo   18 dicembre   1997,   n.  472,  e  successive
          modificazioni, ancorche' siano state notificate le cartelle
          esattoriali.».