Art. 40.
Proroga di disposizioni in materia di dissesto finanziario degli enti
                               locali
  1.   Il  termine  del  31 dicembre  2007  per  l'effettuazione  dei
pagamenti   di   cui   all'articolo 24,  comma 1,  del  decreto-legge
1° ottobre  2007,  n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 novembre 2007, n. 222, e' rinviato al 31 dicembre 2008.
  2.  Il  termine  del  31 dicembre  2007  per  la liquidazione delle
transazioni   di  cui  all'articolo 24,  comma 3,  del  decreto-legge
1° ottobre  2007,  n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 novembre 2007, n. 222, e' rinviato al 31 dicembre 2008.
  3.   Resta   fermo   il  termine  del  31 dicembre  2007  stabilito
dall'articolo 24   del   decreto-legge   1° ottobre   2007,  n.  159,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,
per l'effettuazione di pagamenti per le transazioni avvenute entro il
31 dicembre  2007  a  valere sul contributo statale di 150 milioni di
euro.
  ((  3-bis.  All'articolo 24  del  decreto-legge 1° ottobre 2007, n.
159,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.
222, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1:
      1)  dopo  il  primo  periodo  e'  inserito il seguente: «Per le
medesime finalita' di cui al periodo precedente e per i soli enti che
abbiano deliberato il dissesto tra il 30 giugno 2001 e il 31 dicembre
2002,  e'  trasferita  una  somma  pari  a  5  milioni  di  euro  per
l'effettuazione dei pagamenti entro il 31 dicembre 2008»;
      2) al secondo periodo, le parole: «Detta somma sara' ripartita»
sono sostituite dalle seguenti: «Dette somme saranno ripartite»;
    b) al  comma 2,  dopo le parole: «31 dicembre 2007» sono inserite
le   seguenti:   «dagli  enti  che  abbiano  deliberato  il  dissesto
successivamente   al  31 dicembre  2002,  ed  entro  il  termine  del
31 dicembre 2008 dagli enti che abbiano deliberato il dissesto tra il
30 giugno 2001 e il 31 dicembre 2002,»;
    c) al  comma 3,  le  parole: «la somma di cui al comma 1 rientra»
sono   sostituite  dalle  seguenti:  «le  somme  di  cui  al  comma 1
rientrano».
  3-ter.  All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-bis, pari a
5   milioni   di   euro   per   l'anno  2008,  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del fondo speciale di
parte  corrente  iscritto,  ai fini del bilancio triennale 2008-2010,
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno. ))
  4.  Per consentire il definitivo risanamento degli enti che si sono
avvalsi della procedura straordinaria di cui all'articolo 268-bis del
decreto  legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' disposta l'erogazione
di  10 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 24,
comma 1,  del  decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  29 novembre 2007, n. 222. Le somme sono
assegnate  all'organo  straordinario di liquidazione dell'ente e sono
ripartite  proporzionalmente  alla  differenza fra la massa passiva e
fra   la   massa   attiva   risultante   da  apposita  certificazione
sottoscritta  dall'OSL,  dal  sindaco  e dal responsabile finanziario
dell'ente,  da  inoltrare  al Ministero dell'economia e delle finanze
entro  10  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
  (( 4-bis. All'articolo 2 della legge 27 dicembre 2007, n. 244, dopo
il comma 32 e' inserito il seguente:
  «32-bis.  Le  regioni  a statuto speciale provvedono ad adottare le
disposizioni idonee a perseguire le finalita' di cui ai commi da 23 a
29.  In caso di mancata attuazione delle disposizioni di cui al primo
periodo  del  presente  comma entro  la  data  del 30 giugno 2008, la
riduzione  del fondo ordinario prevista dal comma 31 si applica anche
agli enti locali delle regioni a statuto speciale». ))
                            Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 24 del decreto-legge
          1° ottobre  2007,  n.  159,  convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  29 novembre 2007, n. 222, recante «Interventi
          urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e
          l'equita' sociale», come modificato dalla presente legge:
              «Art.   24   (Sostegno   straordinario   ai  comuni  in
          dissesto).  -  1.  Al  fine  di  accelerare i pagamenti dei
          debiti   certi,   liquidi   ed   esigibili  alla  data  del
          31 dicembre  2006,  per  i comuni che abbiano deliberato il
          dissesto   successivamente   al   31 dicembre  2002,  viene
          trasferita  una  somma  pari  a  150  milioni  di  euro per
          l'effettuazione di pagamenti entro il 31 dicembre 2007. Per
          le  medesime finalita' di cui al periodo precedente e per i
          soli  enti  che  abbiano  deliberato  il  dissesto  tra  il
          30 giugno  2001  e  il  31 dicembre 2002, e' trasferita una
          somma  pari  a  5  milioni  di euro per l'effettuazione dei
          pagamenti  entro  il  31 dicembre 2008. Dette somme saranno
          ripartite  nei  limiti  della  massa  passiva accertata, al
          netto  di  altri  eventuali  contributi statali e regionali
          previsti  da  precedenti  disposizioni,  sulla  base  della
          popolazione  residente  al  31 dicembre  2006.  Per ciascun
          comune,  le  risorse  sono  trasferite  sui conti vincolati
          delle rispettive gestioni commissariali.
              2.  Le  somme  non  utilizzate  per  l'effettuazione di
          pagamenti  entro il termine del 31 dicembre 2007 dagli enti
          che  abbiano  deliberato  il  dissesto  successivamente  al
          31 dicembre  2002, ed entro il termine del 31 dicembre 2008
          dagli  enti  che  abbiano  deliberato  il  dissesto  tra il
          30 giugno  2001  e  il  31 dicembre 2002, sono riversate al
          bilancio  dello  Stato con imputazione ad apposito capitolo
          dello stato di previsione dell'entrata.
              3.   Nel  caso  di  adozione,  da  parte  della  Giunta
          municipale,   della   modalita'   semplificata,   ai  sensi
          dell'art.  258 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
          degli  enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
          2000,  n.  267, le somme di cui al comma 1 rientrano tra le
          risorse  finanziarie messe a disposizione dal Comune per le
          transazioni  che saranno definite dall'Organo straordinario
          di  liquidazione  e  che dovranno essere liquidate entro il
          31 dicembre 2007.
              4.  Con le eventuali risorse residuali, l'ente procede,
          fermo restando quanto previsto al comma 2, al pagamento dei
          residui   passivi,   cosi'  come  definiti  dall'art.  255,
          comma 10, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, e
          successive modificazioni, relativi a investimenti.
              5.   In   caso  di  mancata  adozione  della  modalita'
          semplificata,  al fine di rispettare il principio della par
          condicio  creditorum, le risorse potranno essere utilizzate
          dall'ente  e  dall'Organo  straordinario  di  liquidazione,
          ciascuno  per  le  rispettive competenze. Le risorse devono
          essere  utilizzate per il pagamento di quanto gia' previsto
          nel comma 4 e per il pagamento, in via transattiva, secondo
          l'ordine  di  priorita'  di seguito indicato, di una quota,
          comunque   non   superiore  al  60  per  cento  del  debito
          accertato, afferente :
                a) alle  spese  per  le quali sussiste gia' un titolo
          esecutivo;
                b) alle procedure esecutive estinte.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 268-bis del decreto
          legislativo  18 agosto  2000,  n. 267, recante «Testo unico
          delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»:
              «268-bis   (Procedura  straordinaria  per  fronteggiare
          ulteriori  passivita).  -  1.  Nel  caso  in  cui  l'organo
          straordinario  di liquidazione non possa concludere entro i
          termini di legge la procedura del dissesto per l'onerosita'
          degli  adempimenti  connessi  alla  compiuta determinazione
          della  massa  attiva  e  passiva  dei  debiti pregressi, il
          Ministro  dell'interno,  d'intesa  con il sindaco dell'ente
          locale   interessato,   dispone  con  proprio  decreto  una
          chiusura  anticipata  e  semplificata  della  procedura del
          dissesto  con  riferimento  a quanto gia' definito entro il
          trentesimo   giorno   precedente   il   provvedimento.   Il
          provvedimento  fissa  le  modalita'  della chiusura, tenuto
          conto  del  parere  della  Commissione per la finanza e gli
          organici degli enti locali.
              1-bis.  Nel  caso  in  cui  l'organo  straordinario  di
          liquidazione abbia approvato il rendiconto senza che l'ente
          possa  raggiungere  un  reale  risanamento  finanziario, il
          Ministro  dell'interno,  d'intesa  con il sindaco dell'ente
          locale interessato, dispone con proprio decreto, sentito il
          parere  della  Commissione  per  la  finanza e gli organici
          degli  enti  locali,  la  prosecuzione  della procedura del
          dissesto.
              2.  La  prosecuzione  della gestione e' affidata ad una
          apposita   commissione,   nominata   dal  Presidente  della
          Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, oltre che
          nei  casi  di  cui  al  comma 1,  anche  nella  fattispecie
          prevista  dall'art. 268 ed in quelli in cui la massa attiva
          sia  insufficiente  a  coprire  la  massa  passiva  o venga
          accertata l'esistenza di ulteriori passivita' pregresse.
              3.  La  commissione e' composta da tre membri e dura in
          carica  un  anno,  prorogabile  per  un altro anno. In casi
          eccezionali,  su  richiesta motivata dell'ente, puo' essere
          consentita  una  ulteriore proroga di un anno. I componenti
          sono  scelti  fra  gli  iscritti  nel registro dei revisori
          contabili  con  documentata esperienza nel campo degli enti
          locali. Uno dei componenti, avente il requisito prescritto,
          e'  proposto  dal Ministro dell'interno su designazione del
          sindaco dell'ente locale interessato.
              4.  L'attivita'  gestionale  ed  i  poteri  dell'organo
          previsto  dal  comma 2 sono regolati dalla normativa di cui
          al   presente   titolo   VIII.  Il  compenso  spettante  ai
          commissari   e'   definito   con   decreto   del   Ministro
          dell'interno  ed  e'  corrisposto  con onere a carico della
          procedura anticipata di cui al comma 1.
              5.  Ai  fini  dei  commi 1,  1-bis  e  2  l'ente locale
          dissestato  accantona  apposita  somma,  considerata  spesa
          eccezionale  a carattere straordinario, nei bilanci annuale
          e  pluriennale.  La  somma  e'  resa  congrua ogni anno con
          apposita  delibera dell'ente con accantonamenti nei bilanci
          stessi.  I  piani  di  impegno  annuale  e pluriennale sono
          sottoposti  per il parere alla Commissione per la finanza e
          gli organici degli enti locali e sono approvati con decreto
          del   Ministro  dell'interno.  Nel  caso  in  cui  i  piani
          risultino  inidonei  a  soddisfare  i  debiti pregressi, il
          Ministro dell'interno con apposito decreto, su parere della
          predetta Commissione, dichiara la chiusura del dissesto.».