Art. 40-bis. Proroga di termini in materia di patto di stabilita' (( 1. All'articolo 1, commi 667 e 686, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il patto relativo all'anno 2007 la certificazione e' prodotta entro il termine perentorio del 31 maggio 2008». 2. Tutti i termini previsti all'articolo 1, commi 669, 670, 691 e 692, sono prorogati di due mesi con riferimento al mancato rispetto del patto di stabilita' interno relativo all'anno 2007. )) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dei commi 667 e 686 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», come modificati dalla presente legge: «667. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno, ciascuna regione e provincia autonoma e' tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario secondo un prospetto e con le modalita' definite dal decreto di cui al comma 666. Per il patto relativo all'anno 2007 la certificazione e' prodotta entro il termine perentorio del 31 maggio 2008.». «686. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno, ciascuno degli enti di cui al comma 676 e' tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalita' definiti dal decreto di cui al comma 685. La mancata trasmissione della certificazione costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno. Per il patto relativo all'anno 2007 la certificazione e' prodotta entro il termine perentorio del 31 maggio 2008.». - Si riporta il testo dei commi 669, 670, 691 e 692 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296: «669. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno relativo agli anni 2007-2009, accertato con le procedure di cui ai commi 667 e 668, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, diffida la regione o provincia autonoma ad adottare i necessari provvedimenti entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento. Detti provvedimenti devono essere comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro la medesima data, con le modalita' definite dal decreto di cui al comma 666. Qualora l'ente non adempia, il presidente della regione, in qualita' di commissario ad acta, adotta entro il 30 giugno i necessari provvedimenti che devono essere comunicati, entro la medesima data, con le stesse modalita'. Allo scopo di assicurare al contribuente l'informazione necessaria per il corretto adempimento degli obblighi tributari, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, cura la pubblicazione sul sito informatico di cui al comma 666 degli elenchi contenenti le regioni e le province autonome che non hanno rispettato il patto di stabilita' interno, di quelle che hanno adottato opportuni provvedimenti e di quelle per le quali i commissari ad acta non hanno inviato la prescritta comunicazione. 670. Decorso inutilmente il termine del 30 giugno previsto dal comma 669, nella regione o nella provincia autonoma interessata, con riferimento all'anno in corso, si applica automaticamente: a) l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, di cui all'art. 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, nella misura di euro 0,0258, con efficacia dal 15 luglio; b) la tassa automobilistica, di cui al titolo III, capo I, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con l'aumento di 5 punti percentuali delle tariffe vigenti. (Omissis). 691. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno, accertato con la procedura di cui al comma 686 del presente articolo, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, diffida gli enti locali ad adottare i necessari provvedimenti entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento. Detti provvedimenti devono essere comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro la medesima data, con le modalita' definite dal decreto di cui al comma 685. Qualora i suddetti enti non adempiano, il sindaco o il presidente della provincia, in qualita' di commissari ad acta, adottano entro il 30 giugno i necessari provvedimenti, che devono essere comunicati, entro la medesima data, con le modalita' indicate dal decreto di cui al comma 685. Allo scopo di assicurare al contribuente l'informazione necessaria per il corretto adempimento degli obblighi tributari, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato cura la pubblicazione sul sito informatico di cui al comma 685 degli elenchi contenenti gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilita' interno, di quelli che hanno adottato opportuni provvedimenti nonche' di quelli per i quali i commissari ad acta non hanno inviato la prescritta comunicazione. 692. Decorso inutilmente il termine del 30 giugno previsto dal comma 691: a) nei comuni interessati, con riferimento al periodo di imposta in corso, i contribuenti tenuti al versamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche calcolano l'imposta maggiorando l'aliquota vigente nei comuni stessi dello 0,3 per cento; b) nelle province interessate, con riferimento al periodo di imposta in corso, l'imposta provinciale di trascrizione, per i pagamenti effettuati a decorrere dal 1° luglio, e' calcolata applicando un aumento del 5 per cento sulla tariffa vigente nelle province stesse.».