Art. 40-bis.
        Proroga di termini in materia di patto di stabilita'
  ((  1.  All'articolo 1,  commi 667  e  686, della legge 27 dicembre
2006,  n.  296,  e'  aggiunto,  in fine, il seguente periodo: «Per il
patto  relativo  all'anno 2007 la certificazione e' prodotta entro il
termine perentorio del 31 maggio 2008».
  2.  Tutti  i termini previsti all'articolo 1, commi 669, 670, 691 e
692,  sono  prorogati di due mesi con riferimento al mancato rispetto
del patto di stabilita' interno relativo all'anno 2007. ))
                            Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il testo dei commi 667 e 686 dell'art. 1
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni
          per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
          Stato  (legge  finanziaria  2007)»,  come  modificati dalla
          presente legge:
              «667.   Ai  fini  della  verifica  del  rispetto  degli
          obiettivi del patto di stabilita' interno, ciascuna regione
          e provincia autonoma e' tenuta ad inviare, entro il termine
          perentorio  del  31 marzo  dell'anno successivo a quello di
          riferimento,  al  Ministero dell'economia e delle finanze -
          Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello Stato, una
          certificazione,   sottoscritta  dal  rappresentante  legale
          dell'ente  e  dal  responsabile  del  servizio  finanziario
          secondo  un  prospetto  e  con  le  modalita'  definite dal
          decreto di cui al comma 666. Per il patto relativo all'anno
          2007   la  certificazione  e'  prodotta  entro  il  termine
          perentorio del 31 maggio 2008.».
              «686.   Ai  fini  della  verifica  del  rispetto  degli
          obiettivi  del  patto di stabilita' interno, ciascuno degli
          enti  di  cui  al  comma 676  e' tenuto a inviare, entro il
          termine  perentorio  del  31 marzo  dell'anno  successivo a
          quello  di  riferimento, al Ministero dell'economia e delle
          finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale dello
          Stato  una  certificazione, sottoscritta dal rappresentante
          legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo
          un prospetto e con le modalita' definiti dal decreto di cui
          al  comma 685. La mancata trasmissione della certificazione
          costituisce  inadempimento  al patto di stabilita' interno.
          Per  il  patto  relativo all'anno 2007 la certificazione e'
          prodotta entro il termine perentorio del 31 maggio 2008.».
              - Si  riporta  il  testo  dei commi 669, 670, 691 e 692
          dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296:
              «669.   In  caso  di  mancato  rispetto  del  patto  di
          stabilita'  interno relativo agli anni 2007-2009, accertato
          con  le  procedure di cui ai commi 667 e 668, il Presidente
          del  Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 8, comma 1,
          della  legge  5 giugno  2003,  n. 131, diffida la regione o
          provincia  autonoma  ad  adottare i necessari provvedimenti
          entro   il  31 maggio  dell'anno  successivo  a  quello  di
          riferimento.  Detti  provvedimenti devono essere comunicati
          al  Ministero  dell'economia e delle finanze - Dipartimento
          della  Ragioneria  generale  dello Stato, entro la medesima
          data,  con  le  modalita'  definite  dal  decreto di cui al
          comma 666.  Qualora l'ente non adempia, il presidente della
          regione,  in  qualita' di commissario ad acta, adotta entro
          il  30 giugno  i  necessari provvedimenti che devono essere
          comunicati,   entro   la   medesima  data,  con  le  stesse
          modalita'.   Allo   scopo  di  assicurare  al  contribuente
          l'informazione necessaria per il corretto adempimento degli
          obblighi  tributari,  il  Ministero  dell'economia  e delle
          finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale dello
          Stato, cura la pubblicazione sul sito informatico di cui al
          comma 666 degli elenchi contenenti le regioni e le province
          autonome  che  non  hanno rispettato il patto di stabilita'
          interno,   di   quelle   che   hanno   adottato   opportuni
          provvedimenti e di quelle per le quali i commissari ad acta
          non hanno inviato la prescritta comunicazione.
              670.  Decorso  inutilmente  il  termine  del  30 giugno
          previsto  dal  comma 669,  nella  regione o nella provincia
          autonoma interessata, con riferimento all'anno in corso, si
          applica automaticamente:
                a) l'imposta     regionale    sulla    benzina    per
          autotrazione,  di  cui  all'art. 17 del decreto legislativo
          21 dicembre  1990, n. 398, nella misura di euro 0,0258, con
          efficacia dal 15 luglio;
                b) la  tassa  automobilistica,  di cui al titolo III,
          capo  I,  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
          con l'aumento di 5 punti percentuali delle tariffe vigenti.
          (Omissis).
              691.   In   caso  di  mancato  rispetto  del  patto  di
          stabilita'  interno,  accertato  con la procedura di cui al
          comma 686   del   presente   articolo,  il  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri,  ai  sensi  dell'art. 8, comma 1,
          della  legge 5 giugno 2003, n. 131, diffida gli enti locali
          ad  adottare  i  necessari provvedimenti entro il 31 maggio
          dell'anno   successivo   a  quello  di  riferimento.  Detti
          provvedimenti   devono   essere   comunicati  al  Ministero
          dell'economia   e   delle   finanze  -  Dipartimento  della
          Ragioneria  generale  dello  Stato, entro la medesima data,
          con  le modalita' definite dal decreto di cui al comma 685.
          Qualora  i  suddetti  enti  non  adempiano, il sindaco o il
          presidente  della  provincia,  in qualita' di commissari ad
          acta,    adottano    entro   il   30 giugno   i   necessari
          provvedimenti,  che  devono  essere  comunicati,  entro  la
          medesima data, con le modalita' indicate dal decreto di cui
          al  comma 685.  Allo  scopo  di  assicurare al contribuente
          l'informazione necessaria per il corretto adempimento degli
          obblighi  tributari,  il  Ministero  dell'economia  e delle
          finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale dello
          Stato  cura la pubblicazione sul sito informatico di cui al
          comma 685  degli elenchi contenenti gli enti locali che non
          hanno  rispettato il patto di stabilita' interno, di quelli
          che  hanno  adottato  opportuni  provvedimenti  nonche'  di
          quelli  per  i quali i commissari ad acta non hanno inviato
          la prescritta comunicazione.
              692.  Decorso  inutilmente  il  termine  del  30 giugno
          previsto dal comma 691:
                a) nei comuni interessati, con riferimento al periodo
          di  imposta  in  corso, i contribuenti tenuti al versamento
          dell'addizionale  comunale  all'imposta  sul  reddito delle
          persone  fisiche calcolano l'imposta maggiorando l'aliquota
          vigente nei comuni stessi dello 0,3 per cento;
                b) nelle  province  interessate,  con  riferimento al
          periodo  di  imposta  in  corso,  l'imposta  provinciale di
          trascrizione, per i pagamenti effettuati a decorrere dal 1°
          luglio,  e' calcolata applicando un aumento del 5 per cento
          sulla tariffa vigente nelle province stesse.».