Art. 42.
Modalita'    di    applicazione    dell'articolo 2,    comma 39,    e
   dell'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
  ((  1.  Dopo  il  comma 39  dell'articolo 2 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e' inserito il seguente:
  «39-bis.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma 39  si  applicano  a
decorrere dal parere della Banca centrale europea». ))
  2.  All'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
dopo  le  parole:  «sulla  spesa,»  sono  inserite le seguenti: « nel
rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria,».
  ((  2-bis.  Al  comma 132  dell'articolo 1  della legge 24 dicembre
2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) le  parole:  «Nel  limite  massimo di 500.000 euro annui» sono
soppresse;
    b) l'ultimo periodo e' soppresso.
  2-ter.  All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis, pari a
26  milioni  di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte
corrente  dello  stato  di  previsione  del Ministero dell'economia e
delle  finanze  per  l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della solidarieta' sociale. ))
                            Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo del comma 45 dell'art. 3 della
          citata  legge  24 dicembre  2007,  n.  244, come modificato
          dalla presente legge:
              «45.  Per  la  Banca  d'Italia  e  le  altre  autorita'
          indipendenti  la  legge  di  riforma delle stesse autorita'
          disciplina  in  via  generale  i  modi  di finanziamento, i
          controlli  sulla  spesa,  nel  rispetto  degli  adempimenti
          previsti    dalla   normativa   comunitaria,   nonche'   le
          retribuzioni e gli emolumenti, perseguendo gli obiettivi di
          riduzione  di  costi  e  contenimento  di  retribuzioni  ed
          emolumenti di cui al comma 44.».
              - Si  riporta  il testo del comma 132 dell'art. 1 della
          citata  legge  24 dicembre  2007,  n.  244, come modificato
          dalla presente legge:
              «132.  A  decorrere  dall'anno  2008, per i soggetti di
          eta'  pari o superiore a 75 anni e con un reddito proprio e
          del  coniuge  non  superiore complessivamente a euro 516,46
          per  tredici  mensilita',  senza  conviventi, e' abolito il
          pagamento  del  canone  di  abbonamento alle radioaudizioni
          esclusivamente  per  l'apparecchio  televisivo  ubicato nel
          luogo  di  residenza.  Per l'abuso e' irrogata una sanzione
          amministrativa,   in  aggiunta  al  canone  dovuto  e  agli
          interessi  di mora, d'importo compreso tra euro 500 ed euro
          2.000 per ciascuna annualita' evasa.».