Art. 42. Modalita' di applicazione dell'articolo 2, comma 39, e dell'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (( 1. Dopo il comma 39 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' inserito il seguente: «39-bis. Le disposizioni di cui al comma 39 si applicano a decorrere dal parere della Banca centrale europea». )) 2. All'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «sulla spesa,» sono inserite le seguenti: « nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria,». (( 2-bis. Al comma 132 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «Nel limite massimo di 500.000 euro annui» sono soppresse; b) l'ultimo periodo e' soppresso. 2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 26 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarieta' sociale. )) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del comma 45 dell'art. 3 della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dalla presente legge: «45. Per la Banca d'Italia e le altre autorita' indipendenti la legge di riforma delle stesse autorita' disciplina in via generale i modi di finanziamento, i controlli sulla spesa, nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria, nonche' le retribuzioni e gli emolumenti, perseguendo gli obiettivi di riduzione di costi e contenimento di retribuzioni ed emolumenti di cui al comma 44.». - Si riporta il testo del comma 132 dell'art. 1 della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dalla presente legge: «132. A decorrere dall'anno 2008, per i soggetti di eta' pari o superiore a 75 anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 516,46 per tredici mensilita', senza conviventi, e' abolito il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza. Per l'abuso e' irrogata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora, d'importo compreso tra euro 500 ed euro 2.000 per ciascuna annualita' evasa.».