Art. 43.
                           Accantonamenti
  1.  Le quote che risultano accantonate al 31 dicembre 2007 ai sensi
dell'articolo 1,  comma 758,  della  legge  27 dicembre 2006, n. 296,
sono   mantenute  in  bilancio  nel  conto  dei  residui  per  essere
utilizzate nell'esercizio successivo.
  ((  1-bis.  All'articolo 1,  comma 796,  lettera a), primo periodo,
della  legge  27 dicembre  2006,  n.  296, sono aggiunte, in fine, le
parole:  «,  preventivamente accantonati ed erogati direttamente allo
stesso ospedale dallo Stato». ))
                            Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il testo del comma 758 dell'art. 1 della
          legge  27 dicembre  2006, n. 296, recante «Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato (legge finanziaria 2007)»:
              «758.  Le  risorse  del  Fondo  di cui al comma 755, al
          netto  delle  prestazioni  erogate,  della  valutazione dei
          maggiori  oneri  derivanti  dall'esonero dal versamento del
          contributo   di  cui  all'art.  10,  comma 2,  del  decreto
          legislativo  5 dicembre  2005,  n. 252, come modificato dal
          comma 764, e degli oneri conseguenti alle maggiori adesioni
          alle    forme    pensionistiche   complementari   derivanti
          dall'applicazione   della  presente  disposizione,  nonche'
          dall'applicazione  delle disposizioni di cui all'art. 8 del
          decreto-legge  30 settembre  2005,  n. 203, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come da
          ultimo sostituito dal comma 766, nonche' degli oneri di cui
          al  comma 765,  sono destinate, nei limiti degli importi di
          cui   all'elenco   1   annesso   alla  presente  legge,  al
          finanziamento  dei  relativi interventi, e in ogni caso nei
          limiti  delle  risorse accertate con il procedimento di cui
          al   comma 759.   Al   fine   di  garantire  la  tempestiva
          attivazione   del   finanziamento  in  corso  d'anno  degli
          interventi  previsti  nel predetto elenco 1, e' consentito,
          per  l'anno  2007,  l'utilizzo  di  una  parte  delle quote
          accantonate  per  ciascun intervento, nel limite di importi
          corrispondenti  a effetti in termini di indebitamento netto
          pari  all'ottanta  per  cento  di  quelli  determinati  nel
          medesimo  elenco  1. Per gli anni 2008 e 2009 e' consentito
          l'utilizzo di una parte delle quote accantonate per ciascun
          intervento,  nel limite di importi corrispondenti a effetti
          in  termini  di  indebitamento  netto  pari al settanta per
          cento di quelli determinati nel medesimo elenco 1.».
              - Si  riporta  il  testo della lettera a) del comma 796
          dell'art.  1  della  citata legge 27 dicembre 2006, n. 296,
          come modificato dalla presente legge:
                «a)   il   finanziamento   del   Servizio   sanitario
          nazionale,   cui   concorre  ordinariamente  lo  Stato,  e'
          determinato  in  96.040 milioni di euro per l'anno 2007, in
          99.082 milioni di euro per l'anno 2008 e in 102.285 milioni
          di  euro  per  l'anno  2009, comprensivi dell'importo di 50
          milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo
          di   ulteriore  finanziamento  a  carico  dello  Stato  per
          l'ospedale  «Bambino  Gesu», preventivamente accantonati ed
          erogati  direttamente  allo  stesso  ospedale  dallo Stato.
          All'art.  1,  comma 278,  della  legge 23 dicembre 2005, n.
          266,   le   parole:   "a  decorrere  dall'anno  2006"  sono
          sostituite dalle seguenti: "limitatamente all'anno 2006";».