Art. 44.
Obbligo di fornire dati per le rilevazioni statistiche e disposizioni
concernenti le informazioni relative al partenariato pubblico-privato
  1.  Fino  al  31 dicembre  2008,  ai  fini  dell'applicazione delle
sanzioni   amministrative   previste   dall'articolo 11  del  decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e con riguardo alle rilevazioni
svolte  anche  anteriormente  alla  data  di  entrata  in  vigore del
presente decreto, e' considerato violazione dell'obbligo di risposta,
di  cui  all'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto legislativo n.
322  del  1989,  esclusivamente  il formale rifiuto di fornire i dati
richiesti.
  ((   1-bis.   Al   fine   di   consentire   la  stima  dell'impatto
sull'indebitamento  netto  e  sul debito pubblico delle operazioni di
partenariato  pubblico-privato avviate da pubbliche amministrazioni e
ricadenti   nelle   tipologie   indicate   dalla  decisione  Eurostat
dell'11 febbraio   2004,   le   stazioni  appaltanti  sono  tenute  a
comunicare  all'Unita'  tecnica  finanza di progetto della Presidenza
del   Consiglio   dei   Ministri  le  informazioni  relative  a  tali
operazioni,  secondo  modalita'  e  termini  indicati  in un'apposita
circolare   da   emanarsi   d'intesa   con  l'Istituto  nazionale  di
statistica.  Dall'attuazione  del  presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))
                            Riferimenti normativi:
              - Si riporta il testo degli articoli 7 e 11 del decreto
          legislativo  6 settembre  1989,  n. 322, recante «Norme sul
          Sistema   statistico  nazionale  e  sulla  riorganizzazione
          dell'Istituto  nazionale  di statistica, ai sensi dell'art.
          24 della legge 23 agosto 1988, n. 400»:
              «Art.  7  (Obbligo di fornire dati statistici). - 1. E'
          fatto  obbligo a tutte le amministrazioni, enti e organismi
          pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti
          per   le  rilevazioni  previste  dal  programma  statistico
          nazionale.  Sono  sottoposti al medesimo obbligo i soggetti
          privati   per  le  rilevazioni,  rientranti  nel  programma
          stesso,  espressamente  indicate con delibera del Consiglio
          dei   Ministri.  Su  proposta  del  Presidente  dell'ISTAT,
          sentito  il  Comitato  di cui all'art. 17, con delibera del
          Consiglio   dei   Ministri   e'  annualmente  definita,  in
          relazione  all'oggetto,  ampiezza, finalita', destinatari e
          tecnica  di  indagine  utilizzata  per ciascuna rilevazione
          statistica,  la tipologia di dati la cui mancata fornitura,
          per  rilevanza, dimensione o significativita' ai fini della
          rilevazione  statistica,  configura violazione dell'obbligo
          di  cui  al  presente  comma.  I  proventi  delle  sanzioni
          amministrative  irrogate ai sensi dell'art. 11 confluiscono
          in   apposito  capitolo  del  bilancio  dell'ISTAT  e  sono
          destinati  alla  copertura  degli  oneri per le rilevazioni
          previste dal programma statistico nazionale.
              2.  Non rientrano nell'obbligo di cui al comma 1 i dati
          personali   di  cui  agli  articoli 22  e  24  della  legge
          31 dicembre 1996, n. 675.
              3. Coloro che, richiesti di dati e notizie ai sensi del
          comma 1,   non   li   forniscano,   ovvero   li  forniscono
          scientemente  errati  o  incompleti,  sono  soggetti ad una
          sanzione  amministrativa  pecuniaria,  nella  misura di cui
          all'art.  11,  che e' applicata secondo il procedimento ivi
          previsto.».
              «Art.  11  (Sanzioni  amministrative).  -  1.  Sanzioni
          amministrative   pecuniarie,   di   cui  all'art.  7,  sono
          stabilite:
                a) nella  misura  minima  di  lire quattrocentomila e
          massima  di  lire quattromilioni per le violazioni da parte
          di persone fisiche;
                b) nella  misura  minima di lire un milione e massima
          di  lire  diecimilioni per le violazioni da parte di enti e
          societa'.
              2.    L'accertamento    delle   violazioni,   ai   fini
          dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie,
          e' effettuato dagli uffici di statistica, facenti parte del
          Sistema  statistico  nazionale di cui all'art. 2, che siano
          venuti a conoscenza della violazione.
              3.  Il competente ufficio di statistica redige motivato
          rapporto  in ordine alla violazione e, previa contestazione
          degli  addebiti agli interessati secondo il procedimento di
          cui  agli  articoli 13  e  seguenti della legge 24 novembre
          1981,  n. 689, lo trasmette al prefetto della provincia, il
          quale  procede,  ai  sensi  dell'art.  18  e seguenti della
          medesima  legge.  Dell'apertura  del  procedimento  e' data
          comunicazione all'ISTAT.».