Art. 44-bis.
Misure  in  tema di disponibilita' finanziaria per il funzionamento e
l'attivita'  istituzionale del comitato centrale per l'Albo nazionale
                       degli autotrasportatori
  1.  Alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti
modificazioni:
    a) nell'elenco   n.  1  allegato,  al  numero  16  Ministero  dei
trasporti, le parole: «legge 6 giugno 1974, n. 298, articolo 63» sono
soppresse;
    b) all'articolo 3,  comma 40, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole:  «e  la  contabilita' speciale intestata al comitato centrale
per   l'Albo  nazionale  degli  autotrasportatori  per  le  spese  di
funzionamento del comitato centrale e dei comitati provinciali». ))
                            Riferimenti normativi:
              - Si  riporta il n. 16 - Ministero dei trasporti di cui
          all'elenco  n.  1,  concernente  «Disposizioni  legislative
          autorizzative  di riassegnazioni di entrate», allegato alla
          legge  24 dicembre  2007, n. 244, recante «Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato  (legge  finanziaria  2008)»,  come  modificato dalla
          presente legge:
              «16. Ministero dei trasporti
              Regio  decreto 2 febbraio 1928, n. 263, articoli 21, 37
          e 44
              Decreto-legge  21 dicembre  1966,  n. 1090, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  16 febbraio 1967, n. 14,
          art. 5, e decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile
          1994, n. 575, art. 14
              Legge 20 dicembre 1974, n. 684, art. 13
              Legge 14 giugno 1989, n. 234, art. 24
              Decreto    legislativo    30 aprile   1992,   n.   285,
          articoli 101 e 208
              Legge 6 febbraio 1996, n. 52, art. 47
              Decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, art. 5
              Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, art. 63».
              - Si  riporta  il  testo del comma 40 dell'art. 3 della
          citata  legge  24 dicembre  2007,  n.  244, come modificato
          dalla presente legge:
              «40.  Per  il triennio 2008-2010 i soggetti titolari di
          conti  correnti e di contabilita' speciali aperti presso la
          Tesoreria  dello  Stato,  inseriti  nell'elenco  del  conto
          economico  consolidato delle amministrazioni pubbliche, non
          possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti
          presso  la  Tesoreria  dello  Stato  superiori  all'importo
          cumulativamente  prelevato  alla  fine  di ciascun bimestre
          dell'anno  precedente  aumentato  del  2  per  cento.  Sono
          esclusi da tale limite le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano,  gli enti locali di cui all'art. 2,
          commi 1  e  2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento
          degli  enti  locali di cui al decreto legislativo 18 agosto
          2000, n. 267, gli enti previdenziali, gli enti del Servizio
          sanitario nazionale, il Consiglio nazionale dell'economia e
          del lavoro, gli enti del sistema camerale, gli enti gestori
          delle  aree  naturali  protette, l'Istituto centrale per la
          ricerca   scientifica   e  tecnologica  applicata  al  mare
          (ICRAM),   l'Istituto  nazionale  per  la  fauna  selvatica
          (INFS), le autorita' portuali, il Ministero dell'economia e
          delle finanze per i conti relativi alle funzioni trasferite
          a  seguito  della  trasformazione  della  Cassa  depositi e
          prestiti  in societa' per azioni, le agenzie fiscali di cui
          all'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
          ed i conti accesi ai sensi dell'art. 576 del regolamento di
          cui  al  regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive
          modificazioni.  Sono,  inoltre, esclusi i conti riguardanti
          interventi  di  politica  comunitaria, i conti intestati ai
          fondi  di  rotazione  individuati  ai  sensi  dell'art. 93,
          comma 8,  della  legge  27 dicembre 2002, n. 289, o ai loro
          gestori,  i  conti  relativi ad interventi di emergenza, il
          conto  finalizzato  alla ripetizione di titoli di spesa non
          andati  a  buon  fine,  nonche' i conti istituiti nell'anno
          precedente  a  quello  di  riferimento  e  la  contabilita'
          speciale   intestata   al   comitato  centrale  per  l'Albo
          nazionale   degli   autotrasportatori   per   le  spese  di
          funzionamento   del   comitato   centrale  e  dei  comitati
          provinciali.».