Art. 44-bis. Misure in tema di disponibilita' finanziaria per il funzionamento e l'attivita' istituzionale del comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori 1. Alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'elenco n. 1 allegato, al numero 16 Ministero dei trasporti, le parole: «legge 6 giugno 1974, n. 298, articolo 63» sono soppresse; b) all'articolo 3, comma 40, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e la contabilita' speciale intestata al comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori per le spese di funzionamento del comitato centrale e dei comitati provinciali». )) Riferimenti normativi: - Si riporta il n. 16 - Ministero dei trasporti di cui all'elenco n. 1, concernente «Disposizioni legislative autorizzative di riassegnazioni di entrate», allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», come modificato dalla presente legge: «16. Ministero dei trasporti Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, articoli 21, 37 e 44 Decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14, art. 5, e decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 575, art. 14 Legge 20 dicembre 1974, n. 684, art. 13 Legge 14 giugno 1989, n. 234, art. 24 Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 101 e 208 Legge 6 febbraio 1996, n. 52, art. 47 Decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, art. 5 Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, art. 63». - Si riporta il testo del comma 40 dell'art. 3 della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dalla presente legge: «40. Per il triennio 2008-2010 i soggetti titolari di conti correnti e di contabilita' speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato, inseriti nell'elenco del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la Tesoreria dello Stato superiori all'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2 per cento. Sono esclusi da tale limite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti previdenziali, gli enti del Servizio sanitario nazionale, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, gli enti del sistema camerale, gli enti gestori delle aree naturali protette, l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), le autorita' portuali, il Ministero dell'economia e delle finanze per i conti relativi alle funzioni trasferite a seguito della trasformazione della Cassa depositi e prestiti in societa' per azioni, le agenzie fiscali di cui all'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed i conti accesi ai sensi dell'art. 576 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. Sono, inoltre, esclusi i conti riguardanti interventi di politica comunitaria, i conti intestati ai fondi di rotazione individuati ai sensi dell'art. 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, o ai loro gestori, i conti relativi ad interventi di emergenza, il conto finalizzato alla ripetizione di titoli di spesa non andati a buon fine, nonche' i conti istituiti nell'anno precedente a quello di riferimento e la contabilita' speciale intestata al comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori per le spese di funzionamento del comitato centrale e dei comitati provinciali.».