Art. 45.
Cinque  per mille in favore di associazioni sportive dilettantistiche
       nonche' di fondazioni nazionali di carattere culturale
  ((  1.  Al comma 5 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) alla lettera a) )) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, nonche' delle fondazioni nazionali di carattere culturale»;
    (( b) e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
  «c-bis)   sostegno   alle  associazioni  sportive  dilettantistiche
riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge».
  1-bis.  Alla  lettera a) del comma 1234 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, nonche' delle fondazioni nazionali di carattere culturale».
  1-ter.  Le  autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 8,
della  legge  24 dicembre  2007,  n.  244,  e  di cui all'articolo 1,
comma 1237,  della  legge  27 dicembre  2006,  n.  296,  e successive
modificazioni, sono incrementate di 5 milioni di euro rispettivamente
per  le  finalita'  di  cui  al comma 1 e al comma 1-bis. Al relativo
onere,  pari  a 5 milioni di euro per l'anno 2008, relativamente alla
finalita'  di  cui  al  comma 1-bis, e a 5 milioni di euro per l'anno
2009,  relativamente  alla  finalita'  di cui al comma 1, si provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale
di   parte   corrente   dello   stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2008,  allo  scopo
parzialmente utilizzando, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2008,
l'accantonamento  relativo  al  medesimo  Ministero,  e,  quanto  a 5
milioni  di  euro  per  l'anno  2009,  l'accantonamento  relativo  al
Ministero della solidarieta' sociale. ))
                            Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  del comma 5 dell'art. 3 della
          legge  24 dicembre  2007, n. 244, recante «Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato  (legge  finanziaria  2008)»,  come  modificato dalla
          presente legge:
              «5.  Per  l'anno  finanziario  2008,  fermo quanto gia'
          dovuto  dai  contribuenti  a  titolo di imposta sul reddito
          delle  persone  fisiche, una quota pari al cinque per mille
          dell'imposta  netta,  diminuita  del  credito d'imposta per
          redditi prodotti all'estero e degli altri crediti d'imposta
          spettanti,  e' destinata, nel limite dell'importo di cui al
          comma 8,   in  base  alla  scelta  del  contribuente,  alle
          seguenti finalita':
                a) sostegno  delle  organizzazioni  non  lucrative di
          utilita' sociale di cui all'art. 10 del decreto legislativo
          4 dicembre   1997,  n.  460,  e  successive  modificazioni,
          nonche'  delle  associazioni di promozione sociale iscritte
          nei  registri  nazionale,  regionali e provinciali previsti
          dall'art.  7,  commi 1,  2,  3  e 4, della legge 7 dicembre
          2000,  n.  383, e delle associazioni riconosciute che senza
          scopo  di  lucro  operano in via esclusiva o prevalente nei
          settori  di  cui  all'art.  10,  comma 1,  lettera a),  del
          decreto  legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonche' delle
          fondazioni nazionali di carattere culturale;
                b) finanziamento  agli enti della ricerca scientifica
          e dell'universita';
                c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria;
                c-bis)    sostegno    alle    associazioni   sportive
          dilettantistiche  riconosciute  ai fini sportivi dal CONI a
          norma di legge.».
              - Si  riporta il testo del comma 1234 dell'art. 1 della
          legge  27 dicembre  2006, n. 296, recante «Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato  (legge  finanziaria  2007)»,  come  modificato dalla
          presente legge:
              «1234.  Per  l'anno finanziario 2007, fermo quanto gia'
          dovuto  dai  contribuenti  a  titolo di imposta sul reddito
          delle  persone  fisiche,  una  quota  pari  al  5 per mille
          dell'imposta  stessa  e'  destinata in base alla scelta del
          contribuente alle seguenti finalita':
                a) sostegno  delle  organizzazioni  non  lucrative di
          utilita' sociale di cui all'art. 10 del decreto legislativo
          4 dicembre   1997,  n.  460,  e  successive  modificazioni,
          nonche'  delle  associazioni di promozione sociale iscritte
          nei  registri  nazionale, regionali e provinciali, previsti
          dall'art.  7,  commi 1,  2,  3  e 4, della legge 7 dicembre
          2000, n. 383, e delle associazioni riconosciute che operano
          nei  settori  di  cui all'art. 10, comma 1, lettera a), del
          decreto  legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonche' delle
          fondazioni nazionali di carattere culturale;
                b) finanziamento  agli enti della ricerca scientifica
          e dell'universita';
                c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.».
              -  Si  riporta  il  testo del comma 8 dell'art. 3 della
          citata legge 24 dicembre 2007, n. 244:
              «8.  Per  le  finalita'  di  cui  ai  commi da 5 a 7 e'
          autorizzata  la  spesa nel limite massimo di 380 milioni di
          euro per l'anno 2009.».
              -  Si riporta il testo del comma 1237 dell'art. 1 della
          citata legge 27 dicembre 2006, n. 296:
              «1237.  Per le finalita' di cui ai commi da 1234 a 1236
          e'  autorizzata  la spesa nel limite massimo di 400 milioni
          di euro per l'anno 2008.».