Art. 45. Cinque per mille in favore di associazioni sportive dilettantistiche nonche' di fondazioni nazionali di carattere culturale (( 1. Al comma 5 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a) )) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' delle fondazioni nazionali di carattere culturale»; (( b) e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: «c-bis) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge». 1-bis. Alla lettera a) del comma 1234 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' delle fondazioni nazionali di carattere culturale». 1-ter. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 1, comma 1237, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono incrementate di 5 milioni di euro rispettivamente per le finalita' di cui al comma 1 e al comma 1-bis. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2008, relativamente alla finalita' di cui al comma 1-bis, e a 5 milioni di euro per l'anno 2009, relativamente alla finalita' di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2008, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarieta' sociale. )) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», come modificato dalla presente legge: «5. Per l'anno finanziario 2008, fermo quanto gia' dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta netta, diminuita del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero e degli altri crediti d'imposta spettanti, e' destinata, nel limite dell'importo di cui al comma 8, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalita': a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonche' delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'art. 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni riconosciute che senza scopo di lucro operano in via esclusiva o prevalente nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonche' delle fondazioni nazionali di carattere culturale; b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'universita'; c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria; c-bis) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge.». - Si riporta il testo del comma 1234 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», come modificato dalla presente legge: «1234. Per l'anno finanziario 2007, fermo quanto gia' dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa e' destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalita': a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonche' delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, previsti dall'art. 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonche' delle fondazioni nazionali di carattere culturale; b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'universita'; c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.». - Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 3 della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244: «8. Per le finalita' di cui ai commi da 5 a 7 e' autorizzata la spesa nel limite massimo di 380 milioni di euro per l'anno 2009.». - Si riporta il testo del comma 1237 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296: «1237. Per le finalita' di cui ai commi da 1234 a 1236 e' autorizzata la spesa nel limite massimo di 400 milioni di euro per l'anno 2008.».