Art. 46-bis.
Modifica all'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n.
                                 296
  ((  1.  All'articolo 1,  comma 1250,  secondo  periodo, della legge
27 dicembre  2006,  n.  296,  le  parole:  «adottate da enti locali e
imprese» sono sostituite dalle seguenti: «adottate da enti pubblici e
privati, enti locali, imprese e associazioni». ))
                            Riferimenti normativi:
              - Si  riporta il testo del comma 1250 dell'art. 1 della
          gia'   citata  legge  27 dicembre  2006,  n.  296,  recante
          «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria  2007), come
          modificato dalla presente legge:
              «1250.  Il Fondo per le politiche della famiglia di cui
          all'art.  19,  comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
          223,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 agosto
          2006,  n.  248,  e' incrementato di 210 milioni di euro per
          l'anno  2007  e  di  180 milioni di euro per ciascuno degli
          anni  2008  e  2009.  Il  Ministro  delle  politiche per la
          famiglia  utilizza  il  Fondo:  per  istituire e finanziare
          l'Osservatorio   nazionale  sulla  famiglia  prevedendo  la
          rappresentanza  paritetica delle amministrazioni statali da
          un  lato e delle regioni, delle province autonome di Trento
          e  di  Bolzano  e  degli enti locali dall'altro, nonche' la
          partecipazione  dell'associazionismo  e  del terzo settore;
          per  finanziare le iniziative di conciliazione del tempo di
          vita  e  di  lavoro  di  cui all'art. 9 della legge 8 marzo
          2000,  n.  53;  per sperimentare iniziative di abbattimento
          dei  costi  dei servizi per le famiglie con numero di figli
          pari  o  superiore  a  quattro;  per  sostenere l'attivita'
          dell'Osservatorio  per il contrasto della pedofilia e della
          pornografia   minorile  di  cui  all'art.  17  della  legge
          3 agosto   1998,   n.   269,  e  successive  modificazioni,
          dell'Osservatorio  nazionale  per  l'infanzia  e del Centro
          nazionale  di documentazione e di analisi per l'infanzia di
          cui  alla  legge  23 dicembre  1997, n. 451; per sviluppare
          iniziative   che   diffondano  e  valorizzino  le  migliori
          iniziative  in  materia  di politiche familiari adottate da
          enti   pubblici   e   privati,   enti   locali,  imprese  e
          associazioni;  per  sostenere  le adozioni internazionali e
          garantire  il  pieno funzionamento della Commissione per le
          adozioni internazionali.».