Art. 47-ter.
Modifica  all'articolo 2,  comma 5,  della legge 27 dicembre 2007, n.
                                 244
  ((  1.  Le  disposizioni  di  cui  al  primo  periodo  del  comma 5
dell'articolo 2  della legge 27 dicembre 2007, n. 244, sono prorogate
per  l'anno 2010 nella misura di 30 milioni di euro. Conseguentemente
il secondo periodo del medesimo comma 5 e' soppresso. ))
                            Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  del comma 5 dell'art. 2 della
          legge  27 dicembre  2007, n. 244, recante «Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato (legge finanziaria 2008)»:
              «5.  In sede di prima applicazione, i maggiori introiti
          a favore del bilancio della regione autonoma Friuli-Venezia
          Giulia  derivanti dall'applicazione del comma 4 dell'art. 1
          del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137, non possono
          superare,  per  gli  anni  2008 e 2009, rispettivamente gli
          importi  di  20  milioni di euro e di 30 milioni di euro. A
          partire   dall'anno  2010  i  maggiori  introiti,  rispetto
          all'importo  riconosciuto  per  l'anno 2009, acquisiti alle
          casse   regionali   in   applicazione  del  citato  comma 4
          dell'art.  1  del  decreto legislativo n. 137 del 2007 sono
          riconosciuti  solo con contestuale attribuzione di funzioni
          dallo Stato alla medesima regione autonoma.».