Art. 47-quinquies.
Modifica  all'articolo 2,  comma 488 della legge 24 dicembre 2007, n.
                                 244
  ((  1.  All'articolo 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n.
244,  e'  aggiunto,  in  fine, il seguente periodo: «Nel rispetto del
limite  del  7  per cento dei fondi disponibili, l'Istituto nazionale
per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  (INAIL) e'
autorizzato   a   procedere   in  forma  diretta  alla  realizzazione
dell'investimento  relativo al Centro polifunzionale della polizia di
Stato   di   Napoli  secondo  le  modalita'  di  cui  all'articolo 1,
comma 438, della legge 27 dicembre 2006, n. 296». ))
                            Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il testo del comma 488 dell'art. 2 della
          gia'   citata  legge  24 dicembre  2007,  n.  244,  recante
          «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria 2008)», come
          modificato dalla presente legge:
              «488. A decorrere dall'anno 2008, al fine di assicurare
          il   conseguimento  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica
          stabiliti  in  sede  europea,  indicati  nel  Documento  di
          programmazione  economico-finanziaria e nelle relative note
          di  aggiornamento,  gli enti previdenziali pubblici possono
          effettuare   investimenti  immobiliari,  esclusivamente  in
          forma  indiretta  e  nel  limite  del 7 per cento dei fondi
          disponibili.  Nel  rispetto  del limite del 7 per cento dei
          fondi disponibili, l'Istituto nazionale per l'assicurazione
          contro  gli  infortuni  sul lavoro (INAIL) e' autorizzato a
          procedere    in    forma    diretta    alla   realizzazione
          dell'investimento  relativo  al Centro polifunzionale della
          polizia  di  Stato  di  Napoli  secondo le modalita' di cui
          all'art.  1,  comma 438,  della  legge 27 dicembre 2006, n.
          296.».