Art. 49-ter. Equiparazione della Croce Rossa Italiana alle organizzazioni di volontariato (( 1. Ai fini dell'iscrizione nei registri regionali delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, al registro delle associazioni e degli enti che svolgono attivita' a favore degli immigrati istituito ai sensi dell'articolo 52 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, nel registro nazionale delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonche' per l'accesso alle convenzioni per le attivita' di promozione e donazione del sangue di cui alla legge 21 ottobre 2005, n. 219, la Croce Rossa Italiana, limitatamente ai servizi in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto svolti in convenzione dai comitati provinciali e locali della Croce Rossa medesima e per il tempo necessario al completamento delle procedure di stabilizzazione del personale precario gia' previste dall'articolo 2, commi 366 e 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' equiparata alle organizzazioni di volontariato. )) Riferimenti normativi: - Il testo della legge 11 agosto 1991, n. 266, recante «Legge-quadro sul volontariato», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1991, n. 196. - Si riporta il testo dell'art. 52 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»: «Art. 52. (Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attivita' a favore degli immigrati). - 1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e' istituito il registro delle associazioni, degli enti e degli altri organismi privati che svolgono le attivita' a favore degli stranieri immigrati, previste dal testo unico. Il registro e' diviso in due sezioni: a) nella prima sezione sono iscritti associazioni, enti e altri organismi privati che svolgono attivita' per favorire l'integrazione sociale degli stranieri, ai sensi dell'art. 42 del testo unico; b) nella seconda sezione sono iscritti associazioni, enti ed altri organismi privati abilitati alla realizzazione dei programmi di assistenza e protezione sociale degli stranieri di cui all'art. 18 del testo unico. 2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1, lettera a), e' condizione necessaria per accedere direttamente o attraverso convenzioni con gli enti locali o con le amministrazioni statali, al contributo del Fondo nazionale per l'integrazione di cui all'art. 45 del testo unico. 3. Non possono essere iscritti nel registro le associazioni, enti o altri organismi privati il cui rappresentante legale o uno o piu' componenti degli organi di amministrazione e di controllo, siano sottoposti a procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione o a procedimenti penali per uno dei reati previsti dal testo unico o risultino essere stati sottoposti a misure di prevenzione o condannati, ancorche' con sentenza non definitiva, per uno dei delitti di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilita' dell'interessato, e salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione.». - Il testo della legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante «Disciplina delle associazioni di promozione sociale», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2000, n. 300. - Il testo della legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante «Nuova disciplina delle attivita' trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 ottobre 2005, n. 251. - Si riporta il testo dei commi 366 e 367 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»: «366. Al fine di assicurare l'espletamento delle attivita' che la associazione italiana della Croce rossa svolge in regime convenzionale nel settore dei servizi sociali e socio-sanitari, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati sulla base delle convenzioni sono confermati per la durata delle convenzioni medesime. In tutti gli altri casi restano ferme le limitazioni previste dalla presente legge in materia di lavoro flessibile. Alla copertura dell'onere relativo la associazione italiana della Croce rossa provvede nell'ambito delle risorse finanziarie previste dalle convenzioni e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 367. Nei confronti del personale di cui al comma 366 trovano applicazione le disposizioni dei commi 90, 92 e 94 dell'art. 3 della presente legge. Per i soggetti in possesso dei prescritti requisiti che non possono essere stabilizzati per mancanza di disponibilita' di posti vacanti nell'organico della associazione italiana della Croce rossa, nel rispetto della vigente normativa in materia di assunzioni, si procede ad un graduale assorbimento del personale presso gli enti del Servizio sanitario nazionale e presso le regioni, tenuto conto delle qualifiche e dei profili professionali e nel rispetto delle procedure previste per le altre pubbliche amministrazioni e dei vincoli di contenimento delle spese di personale cui sono sottoposti i predetti enti, sulla base di un protocollo da stipulare con le regioni nelle competenti sedi istituzionali, su proposta del Ministero della salute di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze. Con tale protocollo sono anche definiti gli aspetti relativi al rinnovo delle convenzioni di cui al comma 366, allo scopo di assicurare la continuita' del servizio attraverso la proroga dei contratti di lavoro in essere.».