Art. 49-ter.
Equiparazione  della  Croce  Rossa  Italiana  alle  organizzazioni di
                            volontariato
  ((   1.  Ai  fini  dell'iscrizione  nei  registri  regionali  delle
organizzazioni  di  volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.
266,  al  registro  delle  associazioni  e  degli  enti  che svolgono
attivita'    a    favore   degli   immigrati   istituito   ai   sensi
dell'articolo 52  del  regolamento  di  cui al decreto del Presidente
della  Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni,
nel  registro  nazionale  delle associazioni di promozione sociale di
cui  alla  legge  7 dicembre 2000, n. 383, nonche' per l'accesso alle
convenzioni  per le attivita' di promozione e donazione del sangue di
cui  alla  legge  21 ottobre  2005,  n. 219, la Croce Rossa Italiana,
limitatamente  ai  servizi  in  essere alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto svolti in convenzione
dai comitati provinciali e locali della Croce Rossa medesima e per il
tempo  necessario al completamento delle procedure di stabilizzazione
del  personale  precario  gia'  previste dall'articolo 2, commi 366 e
367,  della  legge  24 dicembre  2007,  n.  244,  e'  equiparata alle
organizzazioni di volontariato. ))
                            Riferimenti normativi:
              -  Il testo della legge 11 agosto 1991, n. 266, recante
          «Legge-quadro   sul   volontariato»,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1991, n. 196.
              - Si  riporta  il testo dell'art. 52 del regolamento di
          cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 31 agosto
          1999,   n.  394,  recante  «Regolamento  recante  norme  di
          attuazione  del  testo unico delle disposizioni concernenti
          la  disciplina  dell'immigrazione  e norme sulla condizione
          dello  straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286»:
              «Art. 52. (Registro delle associazioni e degli enti che
          svolgono  attivita'  a favore degli immigrati). - 1. Presso
          il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali, e'
          istituito  il  registro  delle  associazioni,  degli enti e
          degli  altri  organismi privati che svolgono le attivita' a
          favore degli stranieri immigrati, previste dal testo unico.
          Il registro e' diviso in due sezioni:
                a) nella  prima  sezione  sono iscritti associazioni,
          enti  e  altri organismi privati che svolgono attivita' per
          favorire  l'integrazione  sociale degli stranieri, ai sensi
          dell'art. 42 del testo unico;
                b) nella  seconda sezione sono iscritti associazioni,
          enti    ed   altri   organismi   privati   abilitati   alla
          realizzazione  dei  programmi  di  assistenza  e protezione
          sociale degli stranieri di cui all'art. 18 del testo unico.
              2.   L'iscrizione   al  registro  di  cui  al  comma 1,
          lettera a),   e'   condizione   necessaria   per   accedere
          direttamente o attraverso convenzioni con gli enti locali o
          con  le  amministrazioni  statali,  al contributo del Fondo
          nazionale  per  l'integrazione di cui all'art. 45 del testo
          unico.
              3.   Non   possono  essere  iscritti  nel  registro  le
          associazioni,   enti  o  altri  organismi  privati  il  cui
          rappresentante  legale o uno o piu' componenti degli organi
          di  amministrazione  e  di  controllo,  siano  sottoposti a
          procedimenti   per   l'applicazione   di   una   misura  di
          prevenzione  o  a  procedimenti  penali  per  uno dei reati
          previsti   dal   testo   unico  o  risultino  essere  stati
          sottoposti  a misure di prevenzione o condannati, ancorche'
          con  sentenza  non  definitiva,  per uno dei delitti di cui
          agli  articoli 380  e  381  del codice di procedura penale,
          salvo  che i relativi procedimenti si siano conclusi con un
          provvedimento  che  esclude  il  reato o la responsabilita'
          dell'interessato,  e  salvi  in ogni caso gli effetti della
          riabilitazione.».
              - Il testo della legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante
          «Disciplina  delle  associazioni di promozione sociale», e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 27 dicembre 2000, n.
          300.
              - Il testo della legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante
          «Nuova  disciplina  delle  attivita'  trasfusionali e della
          produzione  nazionale  degli  emoderivati»,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 27 ottobre 2005, n. 251.
              - Si  riporta  il testo dei commi 366 e 367 dell'art. 2
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni
          per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
          Stato (legge finanziaria 2008)»:
              «366.   Al  fine  di  assicurare  l'espletamento  delle
          attivita'  che  la  associazione italiana della Croce rossa
          svolge  in  regime  convenzionale  nel  settore dei servizi
          sociali  e  socio-sanitari,  i  contratti di lavoro a tempo
          determinato  stipulati  sulla  base  delle convenzioni sono
          confermati  per  la  durata  delle convenzioni medesime. In
          tutti  gli altri casi restano ferme le limitazioni previste
          dalla  presente legge in materia di lavoro flessibile. Alla
          copertura  dell'onere  relativo  la  associazione  italiana
          della   Croce  rossa  provvede  nell'ambito  delle  risorse
          finanziarie previste dalle convenzioni e in ogni caso senza
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
              367.  Nei  confronti  del personale di cui al comma 366
          trovano  applicazione le disposizioni dei commi 90, 92 e 94
          dell'art.  3  della  presente  legge.  Per  i  soggetti  in
          possesso  dei  prescritti  requisiti che non possono essere
          stabilizzati   per  mancanza  di  disponibilita'  di  posti
          vacanti  nell'organico  della  associazione  italiana della
          Croce  rossa,  nel  rispetto  della  vigente  normativa  in
          materia   di   assunzioni,   si   procede  ad  un  graduale
          assorbimento  del  personale  presso  gli enti del Servizio
          sanitario nazionale e presso le regioni, tenuto conto delle
          qualifiche e dei profili professionali e nel rispetto delle
          procedure previste per le altre pubbliche amministrazioni e
          dei  vincoli  di  contenimento delle spese di personale cui
          sono   sottoposti   i  predetti  enti,  sulla  base  di  un
          protocollo  da  stipulare  con  le regioni nelle competenti
          sedi  istituzionali, su proposta del Ministero della salute
          di  concerto  con  la Presidenza del Consiglio dei ministri
          Dipartimento  della  funzione  pubblica  e con il Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze.  Con tale protocollo sono
          anche  definiti  gli  aspetti  relativi  al  rinnovo  delle
          convenzioni  di  cui al comma 366, allo scopo di assicurare
          la  continuita'  del  servizio  attraverso  la  proroga dei
          contratti di lavoro in essere.».